MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025

Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

Art. 1

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) assicurato: l’impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) immobilizzazioni: le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia:

1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;

2) fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonchè eventuali quote spettanti delle parti comuni;

3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;

4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonchè di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.;

c) imprese di assicurazione: le imprese di cui all’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, singole o facenti parte di un gruppo di cui all’articolo 1, lettera r-bis) del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, abilitate all’esercizio in Italia del «ramo 8» di cui all’articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, anche se operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e iscritte agli albi ed elenchi tenuti dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che svolgano attività di sottoscrizione di contratti assicurativi, a livello singolo o di gruppo, a copertura dei danni di cui alla successiva lettera d). L’ultima società controllante italiana, come definita dall’articolo 210, commi 2 e 3, del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ha facoltà di designare una o più imprese del gruppo, quali soggetti abilitati ad adempiere all’obbligo di sottoscrizione dei contratti assicurativi a copertura dei danni di cui al presente decreto;

d) oggetto della copertura assicurativa: i danni alle immobilizzazioni di cui alla lettera b), direttamente cagionati dagli eventi di cui all’articolo 3 del presente decreto;

e) premio assicurativo: l’importo che il contraente, anche mediante la adesione a polizze collettive, deve pagare all’assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione;

f) franchigia: importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall’indennizzo in caso di sinistro;

g) scoperto: importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell’assicurato;

h) massimale o limite di indennizzo: importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell’impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata;

i) indennizzo: l’importo pagato all’assicurato dalla compagnia di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura;

l) valore di ricostruzione: importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità;

m) costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;

n) costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato;

o) grandi imprese: le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi:

1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro;

2) numero di dipendenti pari o superiore a 500;

p) somma assicurata: l’importo che rappresenta il massimo esborso dell’impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate;

q) copertura assicurativa a primo rischio assoluto: l’impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del codice civile.

2. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

3. La polizza assicurativa, stipulata ai sensi del presente decreto, non copre:

a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;

b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;

c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina:

a) le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;

c) i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, ai sensi dell’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

d) l’aggiornamento dei valori di cui all’articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

e) le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell’IVASS.

Art. 3

Eventi calamitosi e catastrofali

1. Ai fini dell’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si intende per:

a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;

b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purchè i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;

c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

Art. 4

Determinazione e adeguamento periodico dei premi

1. Conformemente alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

2. Si tiene conto, altresì, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, da calamità naturali ed eventi catastrofali.

3. I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell’impresa di assicurazione.

Art. 5

Capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici

1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo a contrarre, le imprese di assicurazione autorizzate in Italia nell’ambito del sistema di gestione dei rischi e della propensione al rischio, definita dall’organo amministrativo ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera e), del regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, definiscono, con riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti assicurativi di cui all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la propensione al rischio in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio.

2. I limiti di tolleranza al rischio di cui al comma 1 sono aggiornati almeno con cadenza annuale e sono definiti con riferimento all’intero portafoglio acquisito su tali rischi, tenendo conto del ricorso ai meccanismi di cessione del rischio, ivi inclusa la cessione a SACE S.p.A.

3. Le imprese che superano il limite di tolleranza al rischio di cui al comma 1 cessano l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale. Di tale circostanza viene data immediata informativa all’IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della compagnia.

4. Il titolare della funzione di gestione del rischio, nella relazione annuale di cui all’articolo 30 del regolamento IVASS n. 38 del 2018, riferisce sulle metodologie e modelli utilizzati nella definizione dei limiti di tolleranza al rischio ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

5. Il titolare della funzione attuariale, nel parere sulla politica di sottoscrizione globale e sull’adeguatezza degli accordi di riassicurazione, di cui all’articolo 272, paragrafi 6 e 7, degli Atti delegati, e all’articolo 30-sexies, comma 1, lettere g) e h), del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, fornisce specifica evidenza sull’assunzione dei rischi di cui all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano, compatibilmente con quanto previsto nei rispettivi ordinamenti nazionali, alle imprese abilitate all’esercizio in Italia del «Ramo 8» ed operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizio. Ove tali imprese intendono cessare l’attività per superamento del limite di tolleranza al rischio ne danno immediata informativa all’IVASS e all’Autorità di vigilanza dello Stato di origine e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della compagnia.

7. In caso di imprese di assicurazione designate ai sensi dell’articolo 1, lettera c), i limiti di tolleranza al rischio sono definiti tenendo conto della capacità assuntiva di tutte le imprese del gruppo abilitate all’esercizio del «ramo 8» di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel rispetto di quanto previsto dai commi da 1 a 5.

Art. 6

Entità di danno indennizzabile a carico dell’assicurato

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.

2. Fermo l’obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), del presente decreto, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Art. 7

Massimali o limiti di indennizzo

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;

b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.

2. Fermo l’obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

4. Per le polizze di cui al comma 1, lettera a), i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

Art. 8

Trasparenza dell’offerta assicurativa

1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonchè un’adeguata informazione alle imprese che devono adempiere all’obbligo di assicurazione, le imprese di assicurazione pubblicano sul proprio sito internet i documenti di cui all’articolo 185 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le condizioni di assicurazione, secondo le modalità individuate dalla regolamentazione secondaria adottata dall’IVASS.

Art. 9

Disposizioni relative all’operatività della riassicurazione da parte di SACE S.p.A.

1. Nel caso in cui le imprese di assicurazione si avvalgono della copertura di SACE S.p.A. ai sensi dell’articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le stesse trasferiscono a SACE S.p.A. i rischi derivanti dall’intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni di cui all’articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 ovvero i rischi derivanti dall’intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni di cui all’articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 al netto delle polizze sottoscritte con le grandi imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o).

2. Restano escluse dalla copertura di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze non conformi alle disposizioni di legge, ivi comprese quelle beneficianti del regime transitorio di cui all’articolo 11, comma 2, del presente decreto.

Art. 10

Approvazione dello schema di convenzione di cui al comma 108 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213

1. È approvata la convenzione di cui all’Allegato A, alla quale possono aderire, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le imprese di assicurazione, anche in forma consortile.

2. Il rilascio della copertura di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è subordinato all’adesione alla convenzione di cui al comma 1, attraverso apposito atto di adesione, per come disciplinato, nella forma e nella sostanza dalla medesima convenzione, entro il termine di adesione, come ivi previsto, per accettazione espressa di tutti i termini e le condizioni previste.

Art. 11

Disposizioni transitorie e di rinvio

1. L’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.

3. Qualora entro la scadenza del termine di cui all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si verifica taluno degli eventi di cui all’articolo 3 del presente decreto, le imprese di assicurazione sono tenute a verificare l’adeguatezza della propria proposta tariffaria, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento catastrofale, al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa rinvio alle pertinenti disposizioni del codice civile e alla regolamentazione IVASS.

Allegato A

CONVENZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 108, LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213