MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale n. 209 del 4 ottobre 2022
Regolamento recante l’attuazione dell’articolo 111-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sulla disciplina degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) operatore bancario di finanza etica e sostenibile: l’operatore bancario che conforma la propria organizzazione e la propria attività alle prescrizioni attuative dell’articolo 3;
b) personale: i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; i dipendenti e collaboratori; gli addetti alle reti distributive esterne;
c) remunerazione: ogni forma di pagamento o beneficio, incluse eventuali componenti accessorie, corrisposto, direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari o servizi o beni in natura, in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi dal personale alla banca o ad altre società del gruppo bancario. Non sono considerati remunerazione i pagamenti o benefici marginali, accordati al personale su base non discrezionale, che rientrano in una politica generale della banca e che non producono effetti sul piano degli incentivi all’assunzione o al controllo dei rischi;
d) TUB: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto individua:
a) i requisiti ai quali gli operatori bancari conformano la propria organizzazione e la propria attività per assumere, previa attestazione della loro esistenza, la qualifica di operatori bancari di finanza etica e sostenibile, al fine di usufruire dell’agevolazione di cui all’articolo 111-bis del TUB, nel rispetto del limite di spesa complessiva fissata annualmente dal comma 3 del citato articolo;
b) la procedura per la richiesta e il riconoscimento della agevolazione fiscale.
Art. 3
Operatori bancari di finanza etica e sostenibile
1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai principi di cui al comma 1 dell’articolo 111-bis del TUB, nel rispetto di tutti i seguenti requisiti attuativi:
a) concedono finanziamenti a persone giuridiche solo dopo aver provveduto, attraverso apposite procedure interne, alla positiva valutazione dell’impatto socio-ambientale del finanziamento e dei soggetti finanziati secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, definiti sulla base di obiettivi di sviluppo sostenibile elaborati dall’Unione europea, dalle Nazioni unite, dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dall’Organizzazione internazionale del lavoro o da altre organizzazioni internazionali costituite in base a trattati o convenzioni internazionali, in materia di sviluppo sostenibile e tutela dei diritti umani. In ogni caso non sono conformi a standard di rating etico internazionalmente riconosciuti i finanziamenti a favore di persone giuridiche:
1) che operano, anche indirettamente, nella produzione o scambio di beni o servizi il cui normale utilizzo viola i diritti umani;
2) che, nell’ambito della propria attività, consumano energia esclusivamente da fonti non rinnovabili;
3) di cui è stata accertata in via definitiva la responsabilità per gravi e sistematiche violazioni di diritti umani, per gravi violazioni dei diritti individuali in situazioni di guerra o di conflitto, o per gravi danni ambientali;
4) i cui amministratori, o i sindaci o i legali rappresentanti sono stati riconosciuti responsabili in via definitiva per le violazioni o i danni di cui al punto 3;
b) rendono pubblici i finanziamenti alle persone giuridiche e i criteri utilizzati per la loro erogazione, mediante apposita relazione annuale consultabile anche sul proprio sito internet, nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
c) erogano almeno il 20 per cento dei finanziamenti, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato, a favore dei soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e a favore delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Fino al termine di cui all’articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono soggetti beneficiari del finanziamento anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri;
d) non distribuiscono, neanche indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonchè riserve di utili comunque denominate ai partecipanti al capitale, ai titolari di strumenti finanziari partecipativi di cui all’articolo 2346, sesto comma, del codice civile e al personale; il divieto di distribuzione di utili e riserve di utili opera anche nei casi di recesso stabiliti dalla legge; gli utili sono reinvestiti nell’attività propria della banca;
e) adottano un sistema di governo societario e un modello organizzativo nel rispetto delle prescrizioni seguenti:
1) numero di soci non inferiore a duecento;
2) divieto di esercitare il diritto al voto, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 10 per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, rilevano i voti collegati alle azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o per interposta persona e i voti attribuibili, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni;
3) meccanismi idonei a favorire la partecipazione dei soci in assemblea, inclusa la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di voto a distanza;
4) forme consultive di coinvolgimento dei soggetti interessati, quali soci o altri finanziatori, circa le linee di indirizzo della banca in materia di politiche di finanza etica e sostenibile;
f) ferme le disposizioni sulle «Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione» delle banche stabilite dalla Banca d’Italia, adottano politiche retributive idonee ad assicurare che il rapporto tra la remunerazione maggiore e quella media della banca non supera il valore di 5. A tal fine:
1) il numeratore è costituito dalla remunerazione totale, fissa e variabile, corrisposta al soggetto con la remunerazione più alta;
2) il denominatore è costituito dalla media della remunerazione di tutto il personale della banca, esclusa quella del soggetto con la remunerazione più alta.
2. Gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile acquisiscono da un soggetto terzo e indipendente abilitato allo svolgimento della revisione legale o da un organismo di certificazione, come individuato dall’articolo 5, una attestazione circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1; l’attestazione deve essere valida con riguardo all’esercizio a cui si riferisce la richiesta di agevolazione di cui all’articolo 4.
3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 è dichiarata, altresì, dall’organo di amministrazione dell’operatore bancario di finanza etica e sostenibile.
4. Gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile danno comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuta attestazione rilasciata ai sensi del comma 2; la comunicazione ha esclusivamente finalità informative, non è condizione per la concessione dell’agevolazione fiscale e da essa non discendono adempimenti a carico della Banca d’Italia.
Art. 4
Agevolazione fiscale
1. Una quota pari al 75 per cento dell’utile dell’esercizio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito se destinato a riserva legale o ad apposita riserva non distribuibile in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui detti utili sono stati conseguiti, nel rispetto del limite massimo di spesa annuale stabilito dall’articolo 111-bis, comma 3, del TUB.
2. La destinazione degli utili è attestata dal collegio sindacale oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
3. Gli operatori bancari che intendono avvalersi dell’agevolazione presentano, a pena di decadenza, dal 2 maggio al 23 maggio dell’esercizio successivo a quello di realizzazione degli utili di cui al comma 1, apposita richiesta da inviare, tramite posta elettronica certificata, all’Agenzia delle entrate, all’indirizzo pubblicato sul sito istituzionale.
4. Nella richiesta di cui al comma 3 sono indicati:
a) il codice fiscale e gli altri dati identificativi del soggetto richiedente e del rappresentante legale;
b) il risparmio d’imposta corrispondente all’ammontare della quota degli utili dell’esercizio destinati a riserva legale o ad apposita riserva non distribuibile nella misura non eccendente il limite di euro 200.000 di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
5. Entro i successivi sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle richieste di cui al comma 3, l’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate annualmente ai sensi dell’articolo 111-bis, comma 3, del TUB e l’ammontare del risparmio d’imposta complessivamente richiesto, comunque ricondotto per ciascun beneficiario nel limite di euro 200.000, riconosce la quota pari al 75 per cento a tutti i richiedenti solo se la spesa complessiva rientra nel limite massimo annuale suddetto. In ogni altro caso, per assicurare il rispetto del limite massimo annuale di spesa, determina la percentuale massima del risparmio d’imposta attribuibile, sempre sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse annualmente stanziate e l’ammontare delle richieste individuali ricondotte al limite suddetto, e la comunica agli operatori bancari di finanza etica e sostenibile, tramite pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun beneficiario applica la suddetta percentuale per determinare il risparmio d’imposta effettivamente fruibile.
6. L’attestazione della destinazione degli utili prevista al comma 2 e l’attestazione dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, sono acquisite dall’operatore bancario, a pena di decadenza dall’agevolazione, prima della presentazione della richiesta di cui al comma 3 e sono conservate a cura del beneficiario fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, per essere esibite a richiesta alle autorità che effettuano le attività di controllo.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.
Art. 5
Organismo di certificazione
1. L’organismo di certificazione possiede un certificato di accreditamento emesso a fronte della ISO/IEC 17065 in merito al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 3, comma 2.
2. Il certificato di accreditamento di cui al comma 1 è rilasciato ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 dall’Organismo unico nazionale di accreditamento, individuato ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
3. L’organismo di certificazione si serve di personale competente a svolgere il processo di valutazione della conformità. Nel gruppo di verifica deve essere presente almeno un revisore legale.
4. L’organismo di certificazione rilascia l’attestazione di cui all’articolo 3, comma 2, seguendo, per quanto riguarda la periodicità e la durata delle verifiche, quanto previsto dalla ISO/IEC 17021-1.
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