MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Circolare del 27 maggio 2024
Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027” – Accordi per l’innovazione ai sensi del D.M. 31 dicembre 2021 – Secondo Sportello – Azione 1.1.4 “Ricerca collaborativa” – Aggiornamento delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese di personale – D.M. 11 maggio 2023 – Decreto direttoriale 11 agosto 2023 – Modifiche all’allegato n. 10 “Criteri per la determinazione dei costi e disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione” al D.D. 14 novembre 2022
1. Premessa
1.1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 2022, n. 37, provvede a ridefinire le procedure per la concessione delle agevolazioni nell’ambito della misura “Accordi per l’innovazione” e demanda a successivi decreti direttoriali la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sui due sportelli agevolativi previsti dal medesimo decreto ministeriale.
1.2. Il decreto direttoriale 14 novembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 novembre 2022, n. 273, definisce la disciplina attuativa relativa al secondo sportello agevolativo previsto dal citato decreto ministeriale e, con l’allegato n. 10 al decreto direttoriale, sono fornite indicazioni di dettaglio in merito ai criteri per la determinazione dei costi ammissibili, prevedendo, in particolare, la valorizzazione del costo del personale dipendente impiegato nel progetto di ricerca e sviluppo agevolato attraverso le tabelle standard di costo orario di cui al decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, prot. n. 116 del 24 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2018, n. 106 recante “Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-20: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale”.
1.3. Al fine di sostenere le iniziative di ricerca e sviluppo già presentate sul citato secondo sportello agevolativo e non ammesse alla fase istruttoria per carenza di risorse finanziarie, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 luglio 2023, n.159, la dotazione finanziaria definita per lo sportello è stata integrata con 175 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” (di seguito anche PN RIC 21-27).
1.4. Il successivo decreto direttoriale 11 agosto 2023, di cui al comunicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2023, n. 197, nel dettare le necessarie indicazioni per la presentazione delle istanze di agevolazione a valere sulle predette risorse, prevede, all’articolo 7, che, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni, si applicano, per quanto non esplicitamente previsto dallo stesso decreto direttoriale, le disposizioni del decreto ministeriale 31 dicembre 2021 e le relative disposizioni attuative.
1.5. Le citate tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese di personale nei progetti di ricerca e sviluppo, finanziati nell’ambito del PN RIC 21-27, sono state aggiornate con il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Direttore generale per la ricerca del Ministero dell’università e della ricerca, 4 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 febbraio 2024, n. 41, recante “Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al decreto 24 gennaio 2018 e approvazione della relativa nota metodologica”, che prevede, tra l’altro, l’applicazione delle tariffe orarie rivalutate alle rendicontazioni presentate dai beneficiari a partire dalla data di emanazione del medesimo decreto.
2. Aggiornamento delle tabelle standard di costi unitari per la determinazione del costo del personale dipendente
2.1. In considerazione di quanto riportato in premessa, con esclusivo riferimento ai progetti di ricerca e sviluppo presentati nell’ambito del secondo sportello agevolativo previsto dall’articolo 18, comma 2, del D.M. 31 dicembre 2021 e finanziati con le risorse del PN RIC 2021-27 stanziate con il D.M. 11 maggio 2023, la Tabella n. 1 “Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo” di cui all’allegato n. 10 al decreto direttoriale 14 novembre 2022, denominato “Criteri per la determinazione dei costi e disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione”, è adeguata alle tariffe orarie rivalutate con il suddetto decreto 4 gennaio 2024, come di seguito indicato.
2.2. Pertanto, per la rendicontazione delle spese di personale nei progetti di ricerca e sviluppo finanziati a valere sulle risorse del PN RIC 21-27 nell’ambito del secondo sportello agevolativo, le imprese beneficiarie dovranno attenersi alle seguenti indicazioni :
ai fini della rendicontazione delle spese del personale dipendente, la spesa per ciascun partecipante al progetto è determinata, in base alle ore lavorate, utilizzando le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIMIT e MUR a valere sui programmi FESR 2021-2027, aggiornate con decreto interministeriale 4 gennaio 2024, per le quali si rimanda alla Tabella n. 1 di seguito esposta. In particolare:
– la spesa rendicontabile è determinata, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costo orario, aggiornate con il citato decreto 4 gennaio 2024;
– i costi orari standard unitari da applicare alle spese di personale dipendente dei progetti di ricerca e sviluppo, come da tabella che segue (cfr. Tabella n.1 – Costi orari standard unitari perle spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo), sono articolati per tre tipologie di soggetti (“Imprese”, “Università”, “Enti pubblici di ricerca – EPR”1), suddivisi per tre diverse macrocategorie di fascia di costo (“Alto”, “Medio”, “Basso”).
Si precisa, altresì, che laddove non ricorra la fattispecie specifica che possa ricomprendere il soggetto beneficiario all’interno diuna delle due categorie “Università” o “EPR”, il soggetto in questione si intenderà ricompreso nell’ambito della categoria “Imprese”.
Tabella n. 1 – Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo
| FASCIA DI COSTO – LIVELLO | BENEFICIARIO | ||
| IMPRESE | UNIVERSITÀ | EPR | |
| Alto | € 83,00 | € 81,00 | € 61,00 |
| Medio | € 47,00 | € 53,00 | € 36,00 |
| Basso | € 30,00 | € 34,00 | € 32,00 |
– Nello specifico, le fasce di costo corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario sono di seguito definite:
– per i soggetti “Imprese”:
– Alto, per i livelli dirigenziali;
– Medio, per i livelli di quadro;
– Basso, per i livelli di impiegato/operaio.
– per i soggetti “Università”:
– Alto, per Professore Ordinario;
– Medio, per Professore Associato;
– Basso, per Ricercatore/Tecnico amministrativo2
– per i soggetti “EPR”:
– Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello/Primo Ricercatore e Tecnologo II livello;
– Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello;
– Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico (NOTA 3)
– le ore dedicate giornalmente al progetto da ciascun addetto devono essere rilevate in appositi registri di presenza (timesheet), redatti secondo lo schema di cui all’allegato n. 18 al decreto direttoriale 14 novembre 2022. Tali registri, compilati in modo che risulti il monte ore complessivamente prestato dal dipendente con distinta delle ore impegnate nel progetto, devono essere sottoscritti dal singolo addetto e dal suo responsabile organizzativo e controfirmati dal responsabile del progetto.
– per ogni persona impiegata nel progetto sarà convenzionalmente stabilito un numero massimo di ore lavorative annue associato alla categoria di appartenenza, secondo i contratti nazionali di lavoro, i regolamenti o gli orientamenti della Commissione europea.
– ai fini della valorizzazione, non si farà differenza tra ore normali e ore straordinarie; le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti, ovvero il monte ore annuo (1500 ore annue) definito dalla normativa di riferimento (cfr. legge 30 dicembre 2010, n. 240 – articolo 6) per il personale universitario;
per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell’orario di lavoro.
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Note:
(1) Per “EPR” si intendono gli Enti di ricerca pubblici vigilati dalla Pubblica Amministrazione. Sono esclusi gli organismi di ricerca privati che sono, invece, ricondotti al dominio delle imprese.
(2) Sono comunque escluse le spese per il personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali