MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Circolare n. 42927 del 18 ottobre 2024
Modalità attuative del sottoinvestimento 7.1 “Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche” del PNRR per la parte concernente la produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile dei processi produttivi
1. Premesse
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell’Italia, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è stato modificato nel corso del 2023 con la Decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 che ha visto, per quanto qui di interesse, l’introduzione, nell’ambito della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo”, del nuovo Investimento 7 “Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche”.
Detto investimento risulta articolato in due sottoinvestimenti destinati ad incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti per sostenere:
a) i settori dell’efficienza energetica, la produzione rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile del processo produttivo (sottoinvestimento 1);
b) le catene di approvvigionamento industriali (sottoinvestimento 2).
Il sottoinvestimento 1 persegue, a sua volta, tre distinte finalità relative:
a) alla transizione ecologica del sistema di produzione nazionale a vari livelli, sostenendo gli investimenti per il rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica (quali batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi di cattura e stoccaggio del carbonio);
b) all’efficienza energetica dei processi di produzione (anche attraverso la produzione per l’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, ad esclusione della biomassa);
c) alla sostenibilità ambientale dei medesimi processi, anche ai fini dell’economia circolare e di un uso più efficiente delle risorse.
A norma della Decisione di esecuzione del Consiglio, l’attuazione potrà essere garantita anche attraverso il ricorso allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo introdotti dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e attualmente disciplinati dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, decreto 9 dicembre 2014), la cui gestione è affidata ai sensi del citato articolo 43 all’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia (nel seguito, Agenzia).
In tale contesto, la presente circolare definisce le modalità attuative del richiamato sottoinvestimento 1, relativamente alla finalità connessa al perseguimento di una maggiore efficienza energetica e di una maggiore sostenibilità dei processi di produzione da perseguire attraverso il richiamato strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo.
2. Risorse finanziarie disponibili
A fronte della dotazione complessiva del sottoinvestimento 1, pari a 2 miliardi di euro a valere sulle risorse della Missione 1, Componente 2, Investimento 7 – Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche, del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, in sede di prima applicazione sono destinate all’attuazione del presente intervento risorse pari a 350 milioni di euro.
Tali risorse sono destinate, in sede di prima applicazione e per una quota pari almeno al 60%, a finanziare investimenti finalizzati a perseguire l’efficienza energetica dei processi di produzione (anche attraverso la produzione per l’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, ad esclusione della biomassa).
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, un importo pari ad almeno il 40% delle risorse di cui al comma 3, lettera a), è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La dotazione di risorse assegnate all’intervento di cui alla presente circolare potrà subire variazioni in funzione dell’effettiva risposta del tessuto imprenditoriale nazionale.
3. Normativa applicabile
3.1 Normativa di riferimento ai fini dell’utilizzo delle risorse del PNRR Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare, l’articolo 2, comma 6-bis, che stabilisce che “le amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;
Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all’articolo 8, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n. 229, relativo all’assegnazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi, e alla definizione dei traguardi e degli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrale alla Commissione europea e successive modificazioni e integrazioni;
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con Decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 e con Decisione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024;
Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014, la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito RGS-MEF) sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di definire le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2021, n. 279, recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l’articolo 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (“Do no significant harm”, nel seguito DNSH);
Comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final, del 12 febbraio 2021, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
Circolare del Ministero dello sviluppo economico del 28 marzo 2022, n. 120820, recante “Contratti di sviluppo di cui al decreto del 9 dicembre 2014. Valutazione del principio DNSH ai fini del finanziamento con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;
Accordo, denominato Operational Arrangement (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021), siglato dalla Commissione Europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;
Sistema di Gestione e Controllo PNRR del Ministero delle imprese e del made in Italy, approvato da ultimo con decreto del direttore generale dell’Unità di Missione in data 29 novembre 2023;
Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’articolo 10, che contiene disposizioni sulle procedure di attuazione del PNRR;
Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 febbraio 2023, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;
Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 marzo 2024, n. 52;
Decreto interministeriale recante l’istituzione e l’organizzazione interna dell’Unità di missione per il PNRR del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2021 al n. 1096;
Articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
Circolare MEF-RGS 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 – Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target” e successive modificazioni e integrazioni;
Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative”;
Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
Circolare MEF-RGS del 29 aprile 2022 n. 21 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
Circolare MEF-RGS del 21 giugno 2022 n. 27 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;
Circolare MEF-RGS del 4 luglio 2022 n. 28 recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative”;
Circolare MEF-RGS del 26 luglio 2022 n. 29 recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;
Circolare MEF-RGS dell’11 agosto 2022 n. 30, recante “Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022 n. 33, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
Circolare MEF-RGS del 17 ottobre 2022 n. 34, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza” e successive modificazioni e integrazioni;
Circolare MEF-RGS del 2 gennaio 2023 n. 1, recante “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
Circolare MEF-RGS del 13 marzo 2023, n. 10, recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;
Circolare MEF-RGS del 22 marzo 2023, n. 11, recante “Registro Integrato dei Controlli PNRR – Sezione controlli milestone e target”;
Circolare MEF-RGS del 14 aprile 2023, n. 16, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori – Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT2”;
Circolare MEF-RGS del 27 aprile 2023, n. 19, recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;
Circolare MEF-RGS del 9 maggio 2023, n. 20, recante “Monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2021 – 2027. Trasmissione Protocollo Unico di Colloquio”;
Circolare MEF-RGS del 24 luglio 2023, n. 25, recante “Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;
Circolare MEF-RGS dell’8 agosto 2023, n. 26, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;
Circolare MEF-RGS del 15 settembre 2023, n. 27, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;
Circolare MEF-RGS del 1° dicembre 2023, n 32, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;
Circolare MEF-RGS del 7 dicembre 2023, n. 33, recante “Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2023”;
Circolare MEF-RGS del 22 dicembre 2023, n. 35, recante “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – versione 2.0”;
Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2024, n. 2, recante “Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;
Circolare MEF-RGS del 28 marzo 2024, n. 13, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche:
La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241”;
Circolare RGS-MEF del 14 maggio 2024, n. 22, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”.
3.2 Normativa di riferimento concernente i Contratti di sviluppo
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;
Comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023, concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, applicabile a decorrere dal 9 marzo 2023 e che sostituisce il precedente Quadro temporaneo di crisi;
Articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa.
Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni.
Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 novembre 2023, n. 256, recante, al Titolo II, le disposizioni concernenti l’applicazione ai Contratti di sviluppo, subordinatamente all’approvazione da parte della Commissione europea del necessario regime di aiuti, delle previsioni di cui alla sezione 2.6 – “Aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l’elettrificazione e/o l’uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica” del Quadro temporaneo.
Decisione della Commissione europea C(2024) 5008 final del 12 luglio 2024, concernente l’approvazione del regime di aiuti SA.109439 (2023/N) – Italy – 2.6 TCTF: Aid scheme to support decarbonisation and energy efficiency in industrial production processes – RRF.
4. Modalità attuative
Per quanto esposto nelle premesse, le finalità proprie del sottoinvestimento 1 oggetto della presente circolare sono perseguite attraverso il finanziamento di domande di Contratto di sviluppo per la tutela ambientale di cui all’articolo 6 del decreto 9 dicembre 2014 che risultino coerenti con quanto previsto nel seguito della presente circolare.
In particolare, potranno essere utilmente valutate:
a) previa presentazione di specifica istanza da parte del proponente, domande di Contratto di sviluppo già presentate all’Agenzia il cui iter di valutazione istruttoria risulti, alla data di pubblicazione della presente circolare, sospeso per carenza di risorse finanziarie;
b) nuove domande di Contratto di sviluppo, presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, per le quali il soggetto proponente faccia istanza di accesso alle risorse di cui alla presente circolare.
Ai fini del calcolo del contributo climatico, le imprese proponentisono altresì tenute a fornire, in sede di presentazione delle predette istanze, una descrizione del progetto e gli elementi utili a consentire all’Agenzia di verificare la conformità del programma di investimento con i campi di intervento selezionati.
Le procedure di cui alla presente circolare sono altresì volte ad assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR con particolare riferimento alla Missione 1 – Componente 2 – Investimento 7, M1C2-32 in scadenza al T2/2026.
5. Caratteristiche dei programmi di sviluppo ammissibili
Le domande devono avere ad oggetto un programma di sviluppo per la tutela ambientale concernente un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione possono essere necessari uno o più progetti per la tutela ambientale, come individuati nel Titolo IV del decreto 9 dicembre 2014, ed, eventualmente, progetti di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III del medesimo decreto 9 dicembre 2014, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo di salvaguardia ambientale. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 28 del richiamato decreto 9 dicembre 2014 e con gli obiettivi del sottoinvestimento 1 i progetti d’investimento devono essere volti:
a) alla tutela dell’ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 36 del Regolamento GBER;
b) all’introduzione di misure di efficienza energetica, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis del Regolamento GBER;
c) alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dell’idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 41 del Regolamento GBER, solo qualora gli investimenti riguardino interventi destinati all’autoconsumo dell’impresa beneficiaria e risultino inseriti in un più ampio programma di investimenti;
d) all’efficienza nell’utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione verso un’economia circolare, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 47 del Regolamento GBER.
Per i progetti d’investimento concernenti interventi di efficientamento energetico e di decarbonizzazione dei processi produttivi, anche mediante l’utilizzo dell’idrogeno, i soggetti proponenti le nuove domande di Contratto di sviluppo di cui al punto 4, lettera b) della presente circolare, hanno la facoltà di richiedere che le agevolazioni vengano concesse nei limiti di quanto previsto dalla sezione 2.6 del Quadro Temporaneo, come previsto dal Titolo II del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023. Ai fini dell’ammissibilità, detti programmi dovranno risultare conformi ai requisiti di accesso previsti nell’ambito del regime SA.109439 (2023/N) – Italy – 2.6 TCTF: Aid scheme to support decarbonisation and energy efficiency in industrial production processes – RRF, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2024) 5008 final del 12 luglio 2024, attuativo del richiamato Titolo II del decreto 14 settembre 2023.
Ferma restando l’applicazione della disciplina recata dal decreto 9 dicembre 2014, nel paragrafo 7 sono puntualmente indicati i necessari requisiti che devono soddisfare i progetti d’investimento ai fini dell’applicazione, ove richiesto dall’impresa relativamente al singolo progetto facente parte del programma di sviluppo, del sopra richiamato regime SA.109439 (2023/N).
In considerazione dell’apporto, quale fonte di finanziamento, delle risorse del PNRR, i progetti d’investimento devono in ogni caso rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, il principio DNSH e gli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull’applicazione del medesimo principio, secondo le indicazioni operative elaborate in sede europea e nazionale. Ai fini del rispetto del principio DNSH non sono in ogni caso ammissibili nell’ambito del presente intervento:
a) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle, ad eccezione di attivi e attività nella produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure nelle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH (2021/C58/01);
b) attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione di attività e attivi per i quali l’uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili. Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è necessario che il beneficiario fornisca adeguate motivazioni; i parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.
L’utilizzo delle risorse del PNRR quale fonte di finanziamento impone, inoltre, un impegno da parte dei soggetti beneficiari al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale di riferimento. Ai predetti fini, le imprese sono tenute al rispetto di specifici impegni, assicurando, tra l’altro:
a) la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
c) il rispetto del principio DNSH;
d) che la realizzazione del progetto avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani, nonché in via generale nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l’utilizzo delle risorse del PNRR;
e) il rispetto alla previsione all’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 (pantouflage);
f) l’assenza di doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
g) di fornire espressa autorizzazione alla Commissione europea, all’OLAF, alla Corte dei conti e, se del caso, all’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
h) il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241;
i) il rispetto degli obblighi di conservazione della documentazione progettuale, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
6. Termini per la presentazione delle domande
Le istanze di accesso alle risorse di cui alla presente circolare possono essere presentate all’Agenzia a partire dalle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2024, secondo le modalità ed i modelli che saranno resi disponibili, con congruo anticipo rispetto alla predetta data, nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it). Le predette istanze dovranno contenere tutti gli elementi utili a consentire l’accertamento, da parte dell’Agenzia, della conformità dei programmi di sviluppo con le specifiche di cui alla presente circolare connesse all’utilizzo delle risorse del PNRR nonché, ove richiesto, con i requisiti per il riconoscimento delle agevolazioni nell’ambito del regime SA.109439 (2023/N).
L’Agenzia avvia le attività istruttorie di competenza, in conformità con quanto in proposito previsto dal decreto 9 dicembre 2014 e tenuto conto delle specifiche connesse all’utilizzo delle risorse PNRR o all’applicazione del richiamato regime SA.109439 (2023/N), sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle predette istanze. Tra l’altro, l’Agenzia è tenuta a verificare:
a) il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241,
b) il rispetto del principio DNSH e degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull’applicazione del medesimo principio, secondo le indicazioni operative elaborate in sede europea e nazionale. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, qualora, in sede di verifica sulla realizzazione degli investimenti agevolati, l’Agenzia accerti il mancato rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio DNSH.
Le istanze che per le quali, a seguito delle verifiche istruttorie condotte dall’Agenzia, venga accertato il mancato possesso dei requisiti previsti dalla presente circolare, nonché le istanze che risultino prive di copertura finanziaria a seguito dell’esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione, sono valutate nell’ambito dello sportello ordinario dei Contratti di sviluppo secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
7. Precisazioni in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023 e del connesso regime SA.109439 (2023/N) – Italy
7.1 Contesto
Con il Titolo II del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023 è stata prevista l’applicabilità, nell’ambito dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, delle disposizioni previste dalla Sezione 2.6 del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, volte a sostenere – a determinate e specifiche condizioni – gli investimenti volti alla decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l’elettrificazione e/o l’uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica. L’applicazione delle predette disposizioni era subordinata all’approvazione, da parte della Commissione europea, di uno specifico regime di aiuti. In esito al negoziato intervenuto con i competenti Uffici della Commissione è stato quindi approvato il regime SA.109439 (2023/N) – Italy. Nel prosieguo della presente sezione sono quindi illustrate puntualmente le condizioni che i progetti di investimento devono soddisfare ai fini della conformità con il predetto regime.
Per quanto non diversamente disposto dal regime in argomento, restano ferme le disposizioni di cui al Titolo II del richiamato decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023.
7.2 Investimenti ammissibili
I progetti d’investimento devono garantire il raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:
a) riduzione di almeno il 40%, rispetto alla situazione precedente l’aiuto, delle emissioni dirette di gas serra degli impianti industriali che attualmente utilizzano combustibili fossili come fonte di energia. Detta riduzione può essere ottenuta mediante l’elettrificazione dei processi produttivi e il passaggio all’uso di idrogeno o di combustibili rinnovabili derivati dall’idrogeno (di seguito “investimenti per la riduzione delle emissioni di gas serra”);
b) riduzione di almeno il 20%, rispetto alla situazione precedente l’aiuto, del consumo di energia negli impianti industriali oggetto delle agevolazioni (di seguito “Investimenti per la riduzione del consumo di energia”).
7.2.1 Investimenti per la riduzione delle emissioni di gas serra
In conformità con il regime SA.109439 (2023/N), qualora l’intervento preveda il passaggio all’uso di idrogeno, potranno essere utilmente valutati i soli programmi che prevedono l’utilizzo di idrogeno rinnovabile o di combustibili rinnovabili derivati dall’idrogeno; ai predetti fini devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) in caso di aiuti per investimenti di decarbonizzazione industriale che prevedano il passaggio all’uso di idrogeno rinnovabile, l’idrogeno deve essere prodotto da fonti energetiche rinnovabili in conformità con le metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi per il trasporto di origine non biologica nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e nei suoi atti di esecuzione o delegati;
b) gli investimenti possono riguardare unicamente apparecchiature in grado di utilizzare esclusivamente l’idrogeno senza ulteriori investimenti (apparecchiature hydrogen-ready al 100%);
c) i beneficiari sono obbligati a utilizzare almeno il 75% di idrogeno rinnovabile rispetto al totale degli input energetici dell’unità tecnica oggetto di intervento entro il 2032 e ad effettuare il passaggio completo all’idrogeno rinnovabile entro il 2036.
d) in caso di aiuti per investimenti di decarbonizzazione industriale che prevedono il passaggio all’uso di combustibili rinnovabili derivati dall’idrogeno, detti combustibili devono essere conformi ai seguenti requisiti cumulativi:
c.1) devono essere liquidi o gassosi;
c.2) il contenuto energetico deriva da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa;
c.3) consentono di ottenere una riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita di almeno il 70% rispetto a un combustibile fossile di confronto, pari a 94 g CO2eq/MJ;
c.4) sono prodotti in conformità alle metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili per il trasporto liquidi e gassosi di origine non biologica nella direttiva (UE) 2018/2001 e nei suoi atti di esecuzione o delegati;
e) nell’ambito degli interventi di decarbonizzazione industriale che prevedono il passaggio all’uso di combustibili rinnovabili derivati dall’idrogeno, al fine di garantire che la riduzione delle emissioni di gas serra del 40% sia raggiunta in tutti gli impianti sovvenzionati, l’idrogeno deve rappresentare almeno il 40% degli apporti energetici totali su base annua dall’inizio della fase operativa dei progetti relativamente all’unità tecnica oggetto di intervento. Per unità tecnica deve intendersi quella in cui l’idrogeno non era precedentemente parte dell’input energetico e in cui il resto degli input energetici hanno, rispetto agli input energetici sostituiti dall’idrogeno, intensità di emissioni uguali o inferiori prima e dopo l’investimento.
La percentuale di riduzione delle emissioni dirette di gas serra deve essere rilevata confrontando il livello di emissioni di gas a effetto serra previsto a seguito dell’intervento con il livello medio di emissioni registrato nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto; la riduzione deve derivare direttamente dall’investimento sovvenzionato, dovendosi in tal senso escludere eventuali riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si verificano a livello di terzi o di nuovi impianti. Ciò comporta la non ammissibilità di interventi volti alla realizzazione di nuovi impianti di produzione che siano destinati a beni non precedentemente prodotti dai beneficiari.
Resta fermo il requisito già indicato nel Titolo II del richiamato decreto del 14 settembre 2023 secondo il quale i progetti di investimento non devono comportare un aumento della capacità produttiva complessiva dell’impresa richiedente, fatti salvi gli aumenti non superiori al 2% della capacità produttiva complessiva derivanti da esigenze tecniche.
7.2.2 Investimenti per la riduzione del consumo di energia
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al regime SA.109439 (2023/N), per la determinazione della percentuale di riduzione del consumo energetico si deve tenere conto:
– dei soli consumi derivanti direttamente dall’investimento sovvenzionato, con esclusione quindi di riduzioni di consumo energetico che si verificano a livello di terzi o di nuovi impianti;
– della medesima tipologia di produzione e dell’equivalenza della produzione (fatti salvi gli aumenti non superiori al 2% della capacità produttiva complessiva derivanti da esigenze tecniche);
– del livello di consumo energetico previsto a seguito dell’intervento e di quello medio registrato nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto.
In analogia con quanto già rappresentato al precedente punto 7.2.1, non sono ammissibili interventi volti alla realizzazione di nuovi impianti di produzione che siano destinati a beni non precedentemente prodotti dai beneficiari.
7.3 Costi ammissibili e calcolo dell’importo di aiuto
L’articolo 6 del decreto del 14 settembre 2023 rimetteva all’indicazione dell’impresa l’individuazione della metodologia di determinazione dei costi ammissibili, tra quelle alternativamente previste dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo (costi direttamente connessi al conseguimento degli obiettivi ambientali o costi supplementari), e la conseguente quantificazione dei contributi concedibili (definiti nell’ambito dell’articolo 7).
Con l’approvazione del regime SA.109439, l’applicazione delle predette metodologie è stata, diversamente, associata alla dimensione finanziaria del programma di investimenti proposto, secondo i seguenti criteri:
a) per i progetti di investimento con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro, i costi ammissibili sono tutti quei costi direttamente connessi al conseguimento di una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di un livello più elevato di efficienza energetica;
b) per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, i costi ammissibili sono rappresentati dalla differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari rispetto alla situazione in assenza di aiuti, nell’arco della durata dell’investimento. Per la determinazione dei risparmi sui costi, dovranno essere prese in considerazione le variazioni dei costi operativi e di manutenzione, come ad esempio i minori costi del carburante a seguito di un miglioramento dell’efficienza o i minori costi delle quote UE ETS. Per quanto riguarda le entrate aggiuntive, dovranno essere prese in considerazione le entrate derivanti dai potenziali effetti positivi associati all’investimento, compresi quelli legati all’applicazione del c.d. “premio verde”, quale componente di prezzo aggiuntiva che i beneficiari possono imporre ai propri clienti in base alla disponibilità del mercato a pagare un prezzo più alto per i prodotti fabbricati con più elevati standard ecologici.
7.4 Condizioni di ammissibilità comuni agli investimenti
Ai fini dell’ammissibilità, i programmi di investimento devono rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) nel caso di investimenti relativi ad attività rientranti nel sistema europeo di scambio di quote di emissione (ETS), devono consentire di realizzare una riduzione di emissioni di gas a effetto serra dell’impianto beneficiario al di sotto dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione;
b) non devono essere volti a garantire la mera conformità dell’attività d’impresa alle norme dell’Unione applicabili;
c) per quanto rappresentato in precedenza, non devono essere volti a conseguire un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione degli aumenti derivanti da comprovate esigenze tecniche comunque limitati entro il 2% rispetto alla situazione precedente l’aiuto.
8. Disposizioni finali
Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente circolare con riferimento ai requisiti di accesso alle risorse in questione, alle condizioni di ammissibilità dei progetti, alle spese ammissibili e alle agevolazioni concedibili, si applica quanto nel merito disposto dal decreto 9 dicembre 2014 e dal Titolo II del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023.
Ulteriori eventuali specificazioni in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni presente circolare potranno essere fornite dall’Agenzia nell’ambito della modulistica di cui al punto 6 della medesima.
La presente circolare sarà pubblicata, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160 sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it. Dell’adozione della presente circolare sarà data, altresì, comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.