MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 10 luglio 2025
Registro delle imprese – Sezione speciale per le imprese culturali e creative
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «legge»: la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy»;
b) «decreto ICC»: il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, del 25 ottobre 2024, recante «Modalità e condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi dell’art. 25, comma 6, della legge 27 dicembre 2023, n. 206», pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della cultura in data 17 gennaio 2025;
c) «regolamento RI»: il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante «Regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile»;
d) «sezione speciale»: la sezione speciale del registro delle imprese in cui sono iscritte le imprese culturali e creative, istituita dall’art. 25, comma 8, della legge;
e) «REA»: il repertorio delle notizie economiche e amministrative, di cui all’art. 9 del regolamento RI;
f) «domanda di iscrizione»: la domanda di iscrizione nella sezione speciale, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, da presentarsi con la comunicazione unica di cui all’art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, conformemente al modello di cui alle specifiche tecniche approvate con decreto ministeriale 18 ottobre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 260 del 6 novembre 2013), e successive modifiche;
g) «domanda di cancellazione»: la domanda di cancellazione dalla sezione speciale, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, da presentarsi con la comunicazione unica di cui all’art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, conformemente al modello di cui alle specifiche tecniche approvate con decreto ministeriale 18 ottobre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 260 del 6 novembre 2013), e successive modifiche.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 si fa inoltre rinvio alle definizioni recate dall’art. 2, comma 1, del decreto ICC.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 5, comma 3, del decreto ICC, reca disposizioni concernenti gli adempimenti per l’iscrizione nella sezione speciale, le specifiche tecniche e la modulistica necessarie per la presentazione delle istanze, nonchè per l’operatività della sezione speciale.
Art. 3
Iscrizione nella sezione speciale
1. Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale, i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, e all’art. 4, comma 2, del decreto ICC, iscritti nel registro delle imprese o nel REA e che abbiano dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell’attività economica, in possesso dei requisiti oggettivi di cui all’art. 4, comma 1, del predetto decreto, presentano alla camera di commercio competente apposita domanda di iscrizione.
2. Salvo quanto disposto all’art. 4, l’ufficio del registro competente, accertata la completezza e la correttezza formale dell’istanza e previo esito positivo delle verifiche di cui all’art. 4, iscrive nella sezione speciale il soggetto di cui al comma 1 nel rispetto del termine di cui all’art. 11, comma 8, del regolamento RI. 3. L’iscrizione nella sezione speciale comporta il riconoscimento in capo al soggetto iscritto della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 della legge.
Art. 4
Verifica dei requisiti
1. Il conservatore del registro delle imprese presso la camera di commercio competente, a tal fine avvalendosi dell’ufficio del registro competente, sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese e nel REA:
a) verifica la validità delle informazioni contenute nella domanda di iscrizione di cui all’art. 3;
b) pone in essere, su segnalazione di terzi o d’ufficio, anche ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli volti ad accertare la validità delle informazioni relative ai soggetti iscritti nella sezione speciale e la permanenza in capo ad essi dei requisiti prescritti per l’iscrizione.
2. L’accertamento del possesso del requisito di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), del decreto ICC avviene mediante verifica che il codice ATECO attribuito all’attività prevalente esercitata dal soggetto sia ricompreso nell’elenco di cui all’allegato al presente decreto e che il soggetto risponda agli ulteriori requisiti ivi previsti.
3. L’accertamento del possesso del requisito di cui all’art. 4, comma 3, del decreto ICC e’ condotto, conformemente alla disposizione richiamata, in base ai dati disponibili nel registro delle imprese e nel REA.
4. L’ufficio del registro competente segnala al conservatore, ai fini delle verifiche di cui ai commi precedenti, l’iscrizione nel registro di atti o fatti da cui derivi la perdita dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ICC.
5. In esito alle verifiche di cui al comma 1 il conservatore provvede all’iscrizione delle modificazioni eventualmente necessarie ovvero, in caso rilevi l’assenza o il venir meno dei requisiti prescritti per l’iscrizione nella sezione speciale, conclude le verifiche di cui al presente articolo con provvedimento espresso, nel quale si dà atto delle verifiche condotte e delle relative risultanze istruttorie, e rifiuta l’iscrizione o procede ai sensi dell’art. 6.
Art. 5
Cancellazione volontaria dalla sezione speciale
1. Le imprese culturali e creative di cui all’art. 3, comma 4, del presente decreto che intendono cancellare la propria iscrizione alla sezione speciale presentano alla camera di commercio competente apposita domanda di cancellazione.
Art. 6
Revoca del riconoscimento
1. Il conservatore del registro delle imprese presso la camera competente dispone la cancellazione dell’impresa culturale e creativa dalla sezione speciale:
a) nel rispetto del termine di cui all’art. 11, comma 8, del regolamento RI, decorrente dal ricevimento della domanda di cancellazione di cui all’art. 5;
b) entro novanta giorni dalla conclusione con esito negativo delle verifiche di cui all’art. 4, previo completamento delle procedure di cui al comma 2.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l’ufficio del registro competente trasmette all’impresa culturale e creativa, presso il suo domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese, un preavviso di cancellazione dalla sezione speciale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, ultimo periodo, del decreto ICC. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, l’impresa puo’ trasmettere all’ufficio del registro competente proprie osservazioni e documentazione, al fine di comprovare il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale. Il conservatore del registro delle imprese e’ tenuto a valutare le comunicazioni di cui al periodo precedente, dandone espressamente conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.
3. La cancellazione dalla sezione speciale comporta il venir meno, con effetto dalla data di iscrizione della domanda di cancellazione o dalla data del provvedimento di cui all’art. 4, comma 5, del riconoscimento in capo al soggetto iscritto della qualifica di impresa culturale e creativa. Ai sensi dell’art. 25, comma 9, della legge e dell’art. 1, comma 2, del decreto ICC le diciture «impresa culturale e creativa» e «ICC» sono rimosse dalla denominazione sociale, dalle comunicazioni sociali e da ogni altra documentazione.
Art. 7
Trattamento dei dati personali
1. I trattamenti dei dati di cui al presente decreto sono effettuati in conformità e nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al regolamento GDPR e al codice in materia di protezione dei dati personali e hanno per oggetto i dati personali presenti nelle domande e nelle dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 5, e relativi allegati, nonchè nelle eventuali comunicazioni trasmesse dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, nel contesto del procedimento amministrativo di cui all’art. 6.
2. I titolari del trattamento, come individuati ai sensi dell’art. 7 del decreto ICC, operano, anche con specifico riferimento alla gestione della sezione speciale, adottando le idonee misure tecniche per garantire la sicurezza informatica, al fine di assicurare un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio di distruzione, perdita, modifica o accesso non autorizzato ai dati trattati, in conformità al regolamento GDPR e secondo quanto ivi stabilito all’art. 32.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
(Parte di provvedimento in formato grafico)
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