MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 10 novembre 2023
Modifiche al decreto 24 marzo 2022 recante termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale, di cui alla legge n. 181/89
Articolo 1
(Modifiche al decreto 24 marzo 2022)
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1:
1) la lettera a) è sostituta dalla seguente:
“a) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy”;
2) alla lettera k) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “A sono i primi 55 milioni di euro di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 110 milioni di euro e C è la parte di costi ammissibili superiore a 110 milioni di euro”;
3) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
“l) “innovazione dell’organizzazione”: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell’impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell’impresa, ad esempio attraverso l’uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;”;
4) la lettera m) è sostituita dalla seguente:
“m) “innovazione di processo”: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l’uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati”;
5) la lettera n) è sostituita dalla seguente:
“n) “ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche”;
6) alla lettera o), dopo le parole “allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati” sono aggiunte le seguenti: “, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi [blockchain], l’intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge)”;
7) la lettera p) è sostituita dalla seguente:
“p) “tutela ambientale”: qualsiasi azione o attività volta a ridurre o a prevenire l’inquinamento, gli impatti ambientali negativi o altri danni all’ambiente fisico (inclusi aria, acqua e suolo), agli ecosistemi o alle risorse naturali causati da attività umane, comprese le azioni dirette ad attenuare i cambiamenti climatici, a ridurre il rischio di tali danni, a proteggere e ripristinare la biodiversità o a promuovere un uso più efficiente delle risorse naturali, tra cui le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energia rinnovabili e di altre tecniche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti, nonché a effettuare una transizione verso modelli di economia circolare per ridurre l’uso di materiali primari e aumentare l’efficienza. Sono incluse anche azioni che potenziano la capacità di adattamento e riducono al minimo la vulnerabilità agli impatti climatici;”;
b) all’articolo 5:
1) al comma 4, le parole “sono ammissibili esclusivamente i programmi di cui al comma 2, lettera a), e quelli di cui alla lettera b) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “sono ammissibili esclusivamente i programmi di cui al comma 3, lettera a), e quelli di cui alla lettera b) e d)”;
2) al comma 5, dopo le parole “Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente” sono aggiunte le seguenti: “alle imprese di grandi dimensioni e alle PMI”;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“I programmi di investimento per la tutela ambientale sono ammissibili alle agevolazioni, in conformità ai divieti e alle limitazioni stabiliti dal Regolamento GBER per gli aiuti per la tutela ambientale, e devono essere volti:
a) alla tutela dell’ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 36 del Regolamento GBER;
b) all’introduzione di misure di efficienza energetica, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis del Regolamento GBER;
c) alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dell’idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 41 del Regolamento GBER;
d) alla riparazione dei danni ambientali, al ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, alla protezione o al ripristino della biodiversità e all’attuazione di soluzioni basate sulla natura per l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 45 del Regolamento GBER;
e) all’efficienza nell’utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione verso un’economia circolare, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 47 del Regolamento GBER.”;
4) al comma 10, lettera c), le parole “di cui al comma 6, lettere e) ed f)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 6, lettera c)”;
c) all’articolo 6, al comma 4, le parole “così come determinati dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER” sono sostituite dalle seguenti: “così come determinati dagli articoli 36, 38, 38-bis, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER”;
d) all’articolo 7:
1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) dagli articoli 36, 38, 38-bis, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER per i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui all’articolo 5, comma 6”;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa non può essere superiore al 75 per cento degli investimenti complessivamente ammissibili.”;
3) al comma 8, lettera a), le parole “100 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “110 milioni di euro”;
4) al comma 8, lettera b), le parole “7,5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “8,25 milioni di euro”;
5) al comma 8, lettera c), le parole “2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “2,2 milioni di euro”;
6) al comma 8, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
“d) a 30 milioni di euro per i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui all’articolo 5, comma 6, ovvero 25 milioni di euro per i progetti rientranti nella fattispecie prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera s-bis, del Regolamento GBER;”;
7) al comma 8, lettera e), le parole “2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “3 milioni di euro”;
8) al comma 8, lettera f), le parole “7,5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “12,5 milioni di euro”;
9) al comma 8, lettera g), le parole “20 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “35 milioni di euro”;
10) al comma 8, lettera h), le parole “15 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “25 milioni di euro”;
e) l’articolo 8 è soppresso;
f) all’articolo 9, comma 2, le parole “www.mise.gov.it” sono sostituite dalle seguenti: “www.mimit.gov.it”;
g) all’articolo 11, comma 7, le parole “Ministro dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle imprese e del made in Italy”;
h) all’articolo 12:
1) al comma 1, sono eliminate le parole: “, che può essere subordinata, in caso di esercizio della facoltà di cui all’articolo 8, comma 1, alla preventiva acquisizione della partecipazione al capitale da parte dello stesso Soggetto gestore con le modalità previste dalla circolare di cui all’articolo 5, comma 14”;
2) al comma 2, sono eliminate le parole: “nonché della partecipazione se prevista,”;
i) all’articolo 13, comma 5, le parole “www.mise.gov.it” sono sostituite dalle seguenti: “www.mimit.gov.it”.
2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato.
Articolo 2
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai bandi adottati e alle istanze di agevolazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni si applicano, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 58, punto 5, del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, alle istanze di agevolazione già presentate e per le quali la concessione non intervenga entro il termine del 31 dicembre 2023, fermo restando l’importo delle agevolazioni richiesto in domanda.
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- Modifiche alla Circolare 16 giugno 2022 n. 237343, recante “Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla Legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali” -…
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