MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 13 novembre 2024

Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) Accordo attuativo: l’Accordo stipulato tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. –    Invitalia (Soggetto Attuatore) relativo all’attuazione dell’Investimento 16, i cui contenuti sono puntualmente definiti nell’Allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024;

b) certificazione della parità di genere: la certificazione istituita dall’articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, che introduce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, l’articolo 46-bis, recante “Certificazione della parità di genere”, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022;

c) corruzione: la fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli;

d) CUP: il Codice Unico di Progetto (CUP), che identifica un progetto d’investimento pubblico e che rappresenta lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;

e) diagnosi energetica ex ante: la procedura sistematica, prevista dall’articolo 2, comma 2, lettera b-bis del decreto legislativo n. 102 del 2014, finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;

f) DNSH: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“Do Not Significant Harm”), sancito dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio e della comunicazione della Commissione UE 2023/C 111 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

g) frode: il comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

h) imprese energivore: imprese inserite, alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 9, comma 2, del presente decreto, nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167;

i) milestone: il traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale;

j) Ministero: il Ministero delle imprese e del made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese, responsabile per l’attuazione dell’Investimento 16 (M7-I16) del PNRR;

k) PMI: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, e nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché nell’allegato 1 al regolamento GBER;

l) PNRR: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come da ultimo modificata il 14 maggio 2024;

m) procedura informatica: la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione del sito internet del Soggetto Attuatore dedicata all’Investimento 16 “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”;

n) rating di legalità: la certificazione istituita dall’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 15 maggio 2018, n. 27165, e dal decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;

o) Registro delle tecnologie per il fotovoltaico: il registro istituito dall’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 e pubblicato sul sito dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), nel quale sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono a specifici requisiti di carattere territoriale e qualitativo;

p) regolamento GBER: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria), come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 e successive modifiche e integrazioni;

q) Soggetto Attuatore: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, in qualità di soggetto in house della pubblica amministrazione, della quale il Ministero si avvale quale soggetto gestore, mediante apposita convenzione, per le attività di gestione del presente intervento, ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

r) target: il traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR;

s) unità produttiva: la struttura produttiva oggetto del programma di investimento, come risultante sui sistemi camerali, ubicata in Italia e dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.

Art. 2

(Ambito e finalità)

1. Il presente decreto è volto a consentire la realizzazione della misura agevolativa associata all’Investimento 16 “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” previsto nell’ambito della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR e detta, ai predetti fini, le necessarie direttive per l’attuazione dell’investimento pubblico diretto a supportare le PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell’energia.

2. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, il presente decreto definisce i requisiti, le modalità di accesso e i criteri per la fruizione delle agevolazioni e le attività di monitoraggio e controllo, nonché i profili gestionali della misura, individuando il soggetto incaricato della gestione e dell’attuazione dell’investimento pubblico.

Art. 3

(Risorse disponibili)

1. Le risorse destinate all’attuazione della misura agevolativa di cui all’articolo 2, comprensive degli oneri di gestione di cui all’articolo 4, sono pari a complessivi euro 320.000.000,00 (trecentoventimilioni,00) a valere sulle risorse dell’Investimento 16 “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR.

2. Nell’ambito delle assegnazioni di cui al comma 1, si applicano le seguenti riserve:

a) il 40 (quaranta) per cento dell’assegnazione di risorse del PNRR è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ai sensi dell’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

b) il 40 (quaranta) per cento dell’assegnazione di risorse del PNRR è riservato a favore delle micro e piccole imprese ai sensi dell’articolo 16 della legge 11 novembre 2011, n. 180.

3. Qualora, in fase di definizione della graduatoria di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c), le risorse destinate alle riserve di cui al comma 2 del presente articolo non dovessero essere pienamente assorbite, le stesse sono rese disponibili per il finanziamento delle domande di agevolazione riferite, rispettivamente, ai restanti territori ovvero alle imprese di media dimensione.

Art. 4

(Gestione degli interventi)

1. Come stabilito dall’Allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024, le attività di gestione dell’intervento sono svolte dal Soggetto Attuatore. Tali attività sono affidate tramite specifico Accordo attuativo che deve riportare i contenuti puntualmente definiti nell’Allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024.

2. Gli oneri di gestione effettivamente sostenuti connessi alle attività di supporto tecnico-operativo di cui al presente articolo, debitamente rendicontati dal Soggetto Attuatore secondo le modalità stabilite nell’Accordo attuativo, sono posti a carico delle risorse disponibili di cui all’articolo 3, entro il limite massimo del 2,5 (due virgola cinque) per cento delle medesime risorse.

3. Il Soggetto Attuatore fornisce, secondo la tempistica definita dall’Accordo attuativo di cui al comma 1, ovvero su richiesta del Ministero, l’aggiornamento e il rendiconto sulle domande di agevolazioni pervenute, lo stato delle istruttorie e l’esito delle attività di monitoraggio e controllo. Il Soggetto Attuatore per comprovare il conseguimento della Milestone M7-45, elabora, inoltre, una relazione che illustra in dettaglio la percentuale del finanziamento che contribuisce agli obiettivi climatici utilizzando la metodologia di cui all’allegato VI del regolamento (UE) 2021/241.

Art. 5

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dell’agevolazione di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le PMI operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 9, comma 2 del presente decreto, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare il possesso della personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza, attestata dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, la disponibilità dell’unità produttiva sul territorio italiano;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione e non essere comunque sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;

c) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazione concesse dal Ministero;

d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà come da definizione stabilita all’articolo 2, punto 18, del regolamento GBER;

e) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi;

f) essere in regola in relazione agli obblighi contributivi.

2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI:

a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

c) nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative;

e) che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.

3. Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività è principalmente concentrata nei seguenti settori, come elencati nell’Allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024 nell’ambito di applicazione dell’Investimento 16 “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR:

a) produzione di energia basata sui combustibili fossili e attività correlate;

b) industrie ad alta intensità energetica e/o ad alte emissioni di CO2;

c) produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti;

d) raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti;

e) trattamento di combustibile nucleare, produzione di energia nucleare.

4. Con il decreto di cui all’articolo 9, comma 2, sono fornite ulteriori specifiche in merito alle condizioni di esclusione di cui al comma 3.

Art. 6

(Programmi di investimento ammissibili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto, sulla base delle finalità e dell’ambito di applicazione dell’Investimento 16 – Missione 7 “REPowerEU” del PNRR, i programmi di investimento, economicamente sostenibili, in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa e in correlate tecnologie digitali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per autoconsumo immediato.

2. I programmi di investimento di cui al comma 1 possono, altresì, essere integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter) dell’energia prodotta, ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75 (settantacinque) per cento della sua energia dall’impianto solare fotovoltaico o minieolico di cui al comma 1 collegato direttamente, su base annua.

3. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i programmi di investimento di cui al comma 1, così come eventualmente integrati ai sensi del comma 2, devono essere supportati da una diagnosi energetica ex-ante, eseguita in conformità con le pertinenti previsioni del decreto legislativo n. 102 del 2014, da soggetti qualificati, come individuati nell’ambito del decreto di cui all’articolo 9, comma 2, che definisca il profilo di consumo energetico dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento e preveda, tra gli interventi da porre in essere per la decarbonizzazione dei processi produttivi di beni e servizi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici ovvero di impianti mini eolici. Ai fini del corretto dimensionamento dei programmi di investimento, la predetta diagnosi energetica dovrà quindi individuare, tenuto anche conto delle specificazioni recate dal decreto di cui all’articolo 9, comma 2, del presente decreto, la potenza dell’impianto da installare e dell’eventuale sistema di stoccaggio, nonché la capacità operativa aggiuntiva installata di energia rinnovabile, parametrati rispetto al fabbisogno energetico dell’unità produttiva.

4. Ai fini dell’ammissibilità, i programmi di investimento di cui al comma 1, così come eventualmente integrati ai sensi del comma 2, devono:

a) riguardare una sola unità produttiva che risulti nella piena disponibilità del soggetto proponente. Per le imprese non residenti nel territorio italiano, la piena disponibilità dell’unità produttiva sul territorio italiano deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione;

b) essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici;

c) prevedere che l’energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. L’eventuale energia eccedentaria può essere accumulata o ceduta a configurazioni di autoconsumo di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 ovvero immessa in rete;

d) prevedere un ammontare di spese ammissibili, come definite nell’articolo 7 del presente decreto, non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila) e non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione);

e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di cui all’articolo 9, comma 2, del presente decreto. Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:

1) l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l’emissione di conferme d’ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;

2) sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;

3) sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma;

f) prevedere un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione del programma di investimento si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni;

g) nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio “non arrecare un danno significativo” – DNSH) e risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 22 del 14 maggio 2024. In sede di presentazione dell’istanza di accesso, i soggetti proponenti assumono l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (C/2023/111).

5. I programmi di investimento ammissibili di cui al presente articolo e, quindi, finanziabili, devono prevedere il rispetto della pertinente legislazione ambientale dell’Unione europea e nazionale, nonché essere coerenti rispetto alle pianificazioni urbanistiche ed edilizie comunali o sovracomunali, dove ciò risulti pertinente e disporre di esiti di Valutazione di Impatto Ambientale o di screening di VIA, dove ciò risulti necessario.

Art. 7

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 6 del presente decreto oggetto di richiesta di agevolazione. Dette spese ammissibili riguardano l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di:

a) impianti solari fotovoltaici o impianti minieolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

b) apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti di cui alla lettera a), comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

c) eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta con le caratteristiche di cui all’articolo 6, comma 2, del presente decreto;

d) diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento.

2. Ai fini dell’ammissibilità, le spese di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono:

a) essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 9, comma 2, del presente decreto;

b) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;

c) ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento. È, comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo;

d) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;

e) essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE);

f) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento;

g) essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal PNRR.

3. Le spese di cui al comma 1, lettera d), per l’esecuzione della diagnosi energetica ex ante sono ammissibili, ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del regolamento GBER, in misura non superiore al 3 (tre) per cento delle spese di cui alle lettere da a), b) e c) del comma 1. Alle predette spese si applicano, quando compatibili, le disposizioni del comma 2 del presente articolo.

4. In caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

5. Non sono, in ogni caso ammissibili, le spese:

a) per servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;

b) per l’acquisto di beni usati;

c) per lavori in economia;

d) per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;

e) relative a pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;

f) relative a prestazioni gestionali;

g) effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall’articolo 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa, al momento della presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 9, comma 2, del presente decreto, dimostra che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione;

h) relative a singoli beni di importo inferiore a 500,00 (cinquecento) euro, al netto di IVA.

6. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà, tuttavia, essere puntualmente tracciato per ogni programma di investimento nei sistemi informatici gestionali.

7. Con il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero di cui all’articolo 9, comma 2, del presente decreto possono essere fornite ulteriori specificazioni in merito alle condizioni di ammissibilità e alla congruità delle spese ammissibili.

Art. 8

(Agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 3 del presente decreto e ai sensi di quanto previsto dall’articolo 41 del regolamento GBER, nella misura massima:

a) del 30 (trenta) per cento per le medie imprese, ovvero del 40 (quaranta) per cento per le piccole imprese, delle spese ammissibili di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 7, comma 1, del presente decreto, connesse all’investimento per la produzione di energia mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti minieolici per l’autoconsumo;

b) del 30 (trenta) per cento delle spese ammissibili di cui alla lettera c) dell’articolo 7, comma 1, del presente decreto, per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento.

2. Per le sole spese di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), del presente decreto, le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo, nei limiti di cui all’articolo 7, comma 3 e ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18 del regolamento GBER, nella misura massima del 50 (cinquanta) per cento delle spese ammissibili.

3. Nel rispetto delle disposizioni sul divieto di doppio finanziamento di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, il medesimo costo progettuale non può essere, in ogni caso, rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Art. 9

(Fase di accesso e concessione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria articolata secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero e pubblicato nel sito internet dello stesso Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it). Con il medesimo decreto sono resi disponibili gli schemi per la presentazione delle domande di agevolazione ed è precisata l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Soggetto Attuatore, nonché sono forniti gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell’intervento previsto dal presente decreto. Le domande di agevolazione devono, in ogni caso, essere presentate al Soggetto Attuatore, a partire dai termini previsti dal decreto direttoriale, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet del medesimo Soggetto Attuatore.

3. È ammessa una sola domanda di agevolazione rispetto a ciascuna PMI. Qualora, in relazione ad una medesima PMI, pervengano più domande, anche volte all’agevolazione di differenti progetti, il Soggetto Attuatore prende in considerazione esclusivamente la domanda pervenuta per ultima, sulla base dell’ordine temporale registrato dalla procedura informatica di cui al comma 2.

4. Le PMI istanti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie, sulla base della posizione assunta nella graduatoria di cui al comma 5, lettera c), fino a esaurimento delle medesime risorse. Qualora le risorse residue non consentano l’integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda di agevolazione che ricopre l’ultima posizione utile ai fini dell’accesso, le agevolazioni possono essere concesse in misura parziale rispetto all’ammontare delle predette spese.

5. Il Soggetto Attuatore, ricevute le domande di ammissione alle agevolazioni, procede allo svolgimento delle seguenti attività, secondo le tempistiche e sulla base delle specifiche disposizioni definite dal decreto di cui al comma 2:

a) esegue l’istruttoria di ammissibilità formale mediante la verifica di completezza della documentazione presentata, dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità previsti dal presente decreto;

b) esegue una valutazione di merito delle domande risultate ammissibili ai sensi della lettera a), attribuendo a ciascun soggetto proponente un punteggio in relazione ai criteri di cui al comma 7, secondo quanto disposto dal decreto di cui al comma 2;

c) predispone la graduatoria formata in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivamente attribuito a ciascun soggetto proponente.

6. Qualora, in ogni fase dello svolgimento delle attività di cui al comma 5, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto Attuatore può richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la presentazione degli stessi. In tali circostanze, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.

7. La graduatoria di cui al precedente comma 5, lettera c), pubblicata nel sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it), è formata sulla base del possesso di requisiti riguardanti il carattere strategico del programma di investimento presentato, valorizzato con riferimento ai seguenti criteri:

a) capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili, calcolata come rapporto tra l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (potenza nominale) relativa al programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione e il fabbisogno complessivo annuo di energia del soggetto proponente;

b) incidenza, esclusivamente nell’ambito del programma di investimento in tecnologie solari fotovoltaiche oggetto della domanda di agevolazione, dei costi riferiti all’acquisto di impianti solari fotovoltaici iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico rispetto all’ammontare complessivo del medesimo programma;

c) sostenibilità economica dell’investimento, calcolata come rapporto tra l’importo del margine operativo lordo medio registrato nell’ultimo esercizio finanziario del soggetto proponente e l’ammontare complessivo del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione;

d) possesso di pertinenti certificazioni ambientali di processo da parte del soggetto proponente.

8. I punteggi, le condizioni e le eventuali soglie minime di ammissibilità per ciascuno dei criteri di cui al comma 7 sono definiti con il decreto di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono definiti i punteggi aggiuntivi per le PMI in possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere.

9. Per le domande di agevolazione per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, che risultino, altresì, in una posizione utile nella graduatoria di cui al comma 5, lettera c), il Soggetto Attuatore procede alla registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a carico del soggetto beneficiario in ordine, tra l’altro, agli obiettivi, alle modalità e ai termini di realizzazione del programma di investimento e all’utilizzo delle fonti finanziarie di cui all’articolo 3 del presente decreto, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di informazione e pubblicità, nonché le circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni.

10. Per le domande di agevolazione per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito negativo, il Soggetto Attuatore comunica al soggetto proponente le motivazioni che hanno determinato l’esclusione dalla graduatoria di cui al comma 5, lettera c).

Art. 10

(Erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto Attuatore, secondo le modalità previste dal presente articolo, in non più di 2 (due) stati di avanzamento lavori, di cui l’ultimo a saldo, sulla base delle richieste presentate periodicamente da parte del soggetto beneficiario e previa positiva istruttoria da parte del Soggetto Attuatore volta a accertare la completezza e la regolarità della documentazione presentata, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici. È fatta salva la possibilità, per il soggetto beneficiario, di richiedere l’erogazione delle agevolazioni in un’unica quota a seguito dell’ultimazione del programma di investimento, secondo quanto previsto al comma 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, in sede di richiesta di erogazione, il soggetto beneficiario deve allegare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel periodo rendicontato, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

2. La prima quota di agevolazione è erogata a fronte della presentazione di fatture di acquisto, anche non quietanzate purché riferite a beni acquistati direttamente dal soggetto beneficiario, corrispondenti ad almeno il 20 (venti) per cento dell’investimento ammesso alle agevolazioni, dalle quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte. In caso di presentazione, nell’ambito dello stato di avanzamento lavori, di fatture di acquisto non quietanzate, la corrispondente quota di agevolazione erogabile non è comunque superiore al 50% del contributo complessivamente concesso in relazione a tali spese. Al Soggetto Attuatore è riservata la facoltà di richiedere al soggetto beneficiario la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle predette spese connesse alle eventuali fatture non quietanzate, decorsi sei mesi dalla richiesta di erogazione della prima quota ed in assenza della richiesta di erogazione dell’ultima quota.

3. L’erogazione del saldo ovvero dell’erogazione del contributo in un’unica quota può essere richiesta dal soggetto beneficiario entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione del programma di investimento come definita all’articolo 6, comma 4, lettera f), successivamente all’integrale sostenimento delle spese. A tal fine, nell’ambito della predetta richiesta di erogazione, il soggetto beneficiario trasmette al Soggetto Attuatore idonea documentazione relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti relativi alla realizzazione dell’intero programma di investimento, nonché una relazione tecnica finale concernente l’ultimazione del medesimo programma e l’ulteriore documentazione per attestare la realizzazione dell’intervento nel rispetto degli obiettivi di progetto. Il mancato rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente comma determina la revoca totale dell’agevolazione.

4. Con il decreto di cui all’articolo 9, comma 2, del presente decreto, sono specificate le ulteriori condizioni e le modalità di erogazione delle agevolazioni, ivi inclusa la tempistica di rendicontazione degli stati di avanzamento, la documentazione da presentare a corredo della richiesta di erogazione, nonché i termini per l’istruttoria del Soggetto Attuatore e per l’erogazione delle agevolazioni. Con il medesimo decreto sono resi, altresì, disponibili gli schemi per la richiesta di erogazione.

Art. 11

(Variazioni)

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti al programma di investimento agevolato, devono essere preventivamente comunicate, con adeguata motivazione, dal soggetto beneficiario al Soggetto Attuatore con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 9, comma 2, affinché lo stesso proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell’iniziativa agevolata. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il Soggetto Attuatore avvia il procedimento di revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l’ammontare complessivo delle spese sostenute, nonché l’importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate al Soggetto Attuatore e sono valutate in fase di erogazione del contributo.

3. In ogni caso, le eventuali variazioni progettuali non possono comportare il riconoscimento di agevolazioni di importo superiore a quello originariamente concesso e devono essere compatibili con le tempistiche e gli obiettivi del PNRR.

Art. 12

(Ulteriori obblighi a carico dei soggetti beneficiari)

1. Fermi restando gli adempimenti previsti dagli altri articoli del presente decreto, il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto degli ulteriori obblighi e impegni connessi all’utilizzo delle risorse del PNRR e, in particolare, garantisce:

a) che il programma di investimento di cui all’articolo 6 del presente decreto e le relative spese rispettino il divieto di doppio finanziamento di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;

b) che il programma di investimento di cui all’articolo 6 del presente decreto e le relative spese rispettino i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla protezione e valorizzazione dei giovani e al superamento dei divari territoriali e al principio DNSH ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;

c) che sia dato seguito agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell’Unione europea – NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea;

d) che sia assicurata la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 – che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Soggetto Attuatore e di ogni altro organo di controllo;

e) che siano avviate tempestivamente le attività progettuali del programma di investimento di cui all’articolo 6 del presente decreto, per non incorrere in ritardi realizzativi e concluse le iniziative agevolate nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nonché che siano sottoposte al Soggetto Attuatore eventuali modifiche alle iniziative agevolate, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del presente decreto;

f) l’adozione di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata, informatizzata per tutte le transazioni relative all’iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse PNRR;

g) l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi e della corruzione, di identificazione del titolare effettivo, di assenza del doppio finanziamento e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

h) che sia presentata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti, e nel rispetto delle scadenze PNRR, corredata da tutta la documentazione attestante lo stato di avanzamento fisico del programma di investimento, nel rispetto degli obiettivi dell’Investimento 16;

i) che l’emissione delle fatture avvenga in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell’articolo 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA;

j) che sia rispettato l’obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all’iniziativa ammessa alle agevolazioni;

k) che siano corrisposte tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal Soggetto Attuatore anche al fine delle attività di monitoraggio previste per le risorse del PNRR, ivi incluse quelle funzionali allo svolgimento degli adempimenti da parte del Soggetto Attuatore;

l) che sia consentito, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o dal Soggetto Attuatore, facilitando altresì le verifiche dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi;

m) che l’attuazione del programma di investimento di cui all’articolo 6 del presente decreto avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, nonché, in via generale, nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l’utilizzo delle risorse del PNRR.

Art. 13

(Controlli)

1. Il Ministero, anche per il tramite del Soggetto Attuatore, ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni, sui singoli interventi agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del programma di investimento di cui all’articolo 6 del presente decreto, anche in loco, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, la corretta attuazione degli interventi finanziati, l’assenza di doppio finanziamento, l’assenza di conflitto di interessi e l’identificazione del “titolare effettivo”. Il Soggetto Attuatore può effettuare accertamenti d’ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.

Art. 14

(Cumulo delle agevolazioni)

1. Fermo restando il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le agevolazioni concesse a valere sul presente decreto:

a) non possono essere cumulate, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 (aiuti “de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 dicembre 2023;

b) possono essere cumulate con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intero costo ammissibile alle agevolazioni.

Art. 15

(Revoca e rinuncia dell’agevolazione)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura parziale o totale, in relazione alla natura e all’entità dell’inadempimento da parte del soggetto beneficiario, nei seguenti casi:

a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) violazione di specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento dell’Unione europea o nazionale;

c) mancata realizzazione del programma di investimento nei termini di cui all’articolo 6, comma 4, lettera f). La realizzazione parziale del programma di investimento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;

d) mancato rispetto delle condizioni e dei termini per la presentazione delle richieste di erogazione di cui all’articolo 10 del presente decreto;

e) se, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità ai fini della concessione delle agevolazioni;

f) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni di cui all’articolo 14 del presente decreto e sull’assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 241/2021;

g) mancato rispetto, con riferimento all’unità produttiva oggetto del programma di investimento di cui all’articolo 6 del presente decreto, delle norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;

h) i beni oggetto del programma di investimento siano alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma, anche a seguito di liquidazione volontaria o di procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

i) liquidazione giudiziale dell’impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento del programma di investimento;

j) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all’articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

k) trasferimento, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato, dell’attività economica specificamente incentivata o di una sua parte, in violazione delle previsioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca si considera il trasferimento dell’attività economica effettuata da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto ovvero da altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;

l) violazione degli obblighi e impegni previsti dall’articolo 12 del presente decreto;

m) mancato rispetto dell’obbligo di indicazione del CUP su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute ed esposte a rendicontazione inerenti al programma di investimento ammesso all’agevolazione di cui al presente decreto;

n) accertamento della violazione del principio DNSH;

o) impossibilità di effettuare i controlli di cui all’articolo 13 del presente decreto per cause imputabili al soggetto beneficiario;

p) esito negativo dei controlli di cui all’articolo 13 del presente decreto;

q) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca eventualmente previste dal decreto di cui all’articolo 9, comma 2 o dal provvedimento di concessione delle agevolazioni;

r) mancato rispetto di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 9, comma 2, del presente decreto, qualora ciò comporti una modifica sostanziale del punteggio ottenuto in graduatoria ai fini dell’ottenimento del contributo.

2. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge. In caso di revoca parziale, il Ministero, anche per il tramite del Soggetto Attuatore, procede alla rideterminazione dell’importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia eventualmente goduto sono detratti dall’eventuale erogazione successiva ovvero sono recuperati.

3. Ciascun soggetto beneficiario può rinunciare alle agevolazioni assegnate a valere sul presente decreto dandone comunicazione al Soggetto Attuatore con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 9, comma 2. La rinuncia determina la decadenza dall’assegnazione dell’agevolazione a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Art. 16

(Disposizioni finali)

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati nel rispetto delle procedure di comunicazione alla Commissione europea previste per gli aiuti riconosciuti ai sensi del regolamento GBER.

2. La registrazione del regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata dal Ministero. Il Soggetto Attuatore provvede alla registrazione degli aiuti individuali, nel medesimo registro, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115. La registrazione effettuata ai sensi del presente comma assolve, in conformità all’articolo 16, comma 1, del citato decreto, gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dall’articolo 9 del regolamento GBER.

3. Con il decreto di cui all’articolo 9, comma 2, è pubblicato l’elenco degli oneri informativi previsti dal presente decreto, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero e del Soggetto Attuatore e nella piattaforma telematica “incentivi.gov.it”.