MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 16 ottobre 2023
Condizioni, termini e modalità per il riconoscimento di una priorità nell’accesso a talune misure di sostegno alle imprese, in connessione all’esercizio dei poteri speciali previsti dal decreto-legge n. 21/2012 (cosiddetto golden power)
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Accordi per l’innovazione»: la misura per il sostegno di importanti progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti, operante nella cornice normativa del Fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2022, n. 37;
b) «Contratti di sviluppo»: la misura per il sostegno ai grandi investimenti produttivi nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale, istituita ai sensi dell’art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23 e successive modifiche e integrazioni;
c) «decreto-legge n. 21/2012»: il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonchè per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni» e successive modifiche e integrazioni;
d) «decreto-legge n. 187/2022»: il decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, recante «Misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici»;
e) «Fondo salvaguardia imprese»: il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa istituito dall’art. 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2020, n. 309 e successive modifiche e integrazioni;
f) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
g) «Patrimonio rilancio»: il patrimonio destinato di cui all’art. 27, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disciplinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2021, n. 59;
h) Soggetti gestori: i soggetti che svolgono attività di gestione relative alle misure richiamate dall’art. 2 del decreto-legge n. 187/2022, costituiti, in particolare dai seguenti soggetti:
i. per il Fondo salvaguardia, dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia;
ii. per il Patrimonio rilancio, da Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
iii. per i contratti di sviluppo, dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia;
iv. per gli Accordi per l’innovazione, dal Ministero delle imprese e del made in Italy o dal soggetto del quale lo stesso si avvale per la gestione, sulla base di apposita convenzione, in qualità di società in house o di soggetto selezionato sulla base di un’apposita gara, secondo le modalità e le procedure previste dal vigente codice degli appalti pubblici.
Art. 2
Ambito di applicazione e finalità
1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 187/2022, definisce le condizioni per il riconoscimento di una priorità nell’accesso alle misure individuate dal medesimo art., in connessione all’esercizio dei poteri speciali previsti dal decreto-legge n. 21/2012.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto individua, in particolare, i criteri generali per l’effettuazione delle valutazioni funzionali all’accesso con priorità al sostegno del Fondo salvaguardia e del Patrimonio rilancio, nonchè i termini e le modalità procedimentali per il predetto accesso e per l’accesso con priorità ai contratti di sviluppo e agli accordi per l’innovazione.
3. L’accesso alle misure indicate al comma 2 è, comunque, subordinato, con riferimento a ciascuna misura interessata, alla disponibilità delle risorse finanziarie e all’effettiva apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso da parte della generalità dei soggetti beneficiari.
Art. 3
Soggetti destinatari
1. Possono presentare istanza per l’accesso con priorità alle misure previste dall’art. 2 le imprese che svolgono attività ovvero detengono uno o più attivi di rilevanza strategica per l’interesse nazionale negli ambiti disciplinati dal decreto-legge n. 21/2012, qualora, rispetto a delibere, atti od operazioni notificate ai sensi del citato decreto-legge n. 21/2012, siano stati applicati i poteri speciali di cui al medesimo decreto-legge.
2. Le imprese interessate, alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 1, ferma restando la valutazione degli ulteriori presupposti previsti per l’accesso con priorità alle misure di cui all’art. 4, devono rispettare le seguenti condizioni:
a) essere destinatarie di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21/2012, comunicato ai sensi delle procedure attuative del predetto decreto-legge;
b) non essere state oggetto di sanzione amministrativa irrogata per l’inosservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 21/2012. La predetta causa ostativa non si applica nel solo caso di ritiro in autotutela del provvedimento sanzionatorio;
c) non avere promosso nè avere intenzione di promuovere azioni giudiziali per la contestazione di atti di esercizio dei poteri speciali. A tal fine, l’impresa rende, in sede di istanza, specifiche attestazioni e dichiarazioni di impegno. L’eventuale successiva violazione dell’impegno assunto determina la revoca totale del sostegno ottenuto a valere sulle misure previste dall’art. 2 del decreto-legge n. 187/2022.
3. Per l’accesso alle misure previste dall’art. 2, le imprese di cui al comma 1 devono, comunque, essere in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di riferimento.
Art. 4
Accesso prioritario al Fondo salvaguardia imprese o al Patrimonio Rilancio
1. Ai fini dell’accesso con priorità al sostegno del Fondo salvaguardia imprese, le imprese di cui all’art. 3 presentano al Ministero apposita istanza, completa delle dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 3, commi 1 e 2, nonchè della documentazione utile alla valutazione dei presupposti previsti al comma 2, lettera b), del presente articolo.
2. Entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, il Ministero provvede alla relativa valutazione, verificando:
a) la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 3, commi 1 e 2;
b) l’esigenza di interventi di rafforzamento patrimoniale, quale conseguenza, in termini di perdite o mancate opportunità di sviluppo, dell’esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21/2012.
3. Per la valutazione di cui al comma 2, il Ministero acquisisce dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di ufficio responsabile delle attività di coordinamento individuato ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2022, n. 133, la documentazione relativa alla procedura di esercizio dei poteri speciali all’impresa istante e ogni ulteriore elemento utile a consentire la predetta valutazione.
4. Nell’ambito delle attività di valutazione di cui al comma 2, il Ministero può avvalersi del supporto del soggetto gestore del Fondo salvaguardia imprese, ferma restando la successiva attività istruttoria svolta dallo stesso, ai sensi della disciplina agevolativa di riferimento, nel caso di presentazione della domanda di accesso alla predetta misura. La valutazione tiene conto di eventuali segnalazioni provenienti dalla struttura per la crisi di impresa del Ministero per le imprese e il made in Italy ovvero delle segnalazioni degli enti territoriali interessati, connesse alle esigenze di mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali dei relativi territori.
5. In alternativa all’istanza di accesso prevista al comma 1, l’impresa interessata può presentare istanza diretta al riconoscimento della priorità nell’ambito del Patrimonio rilancio.
In tale evenienza, la predetta istanza è presentata contestualmente al Ministero e al Ministero dell’economia e delle finanze. Per tali istanze, ferma restando l’acquisizione della documentazione utile da parte del Ministero secondo le disposizioni di cui al comma 3, la valutazione degli elementi indicati al comma 2 è effettuata dal Ministero di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi del supporto del Soggetto gestore del Patrimonio rilancio. Nell’ambito delle predette attività di valutazione, sono assunte le relative determinazioni e definiti i contenuti della comunicazione da trasmettere all’impresa ai sensi del successivo comma 6. Nel caso di esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 21/2012 mediante imposizioni di specifiche condizioni, l’impresa allega all’istanza una relazione con la relativa documentazione giustificativa che illustri le conseguenze economiche in termini di mancate opportunità di sviluppo derivanti dall’esercizio dei poteri speciali e dalla quale si evinca che l’accesso agli interventi del Patrimonio rilancio non privi o riduca l’efficacia delle prescrizioni imposte.
6. Qualora, in esito alla valutazione delle istanze presentate ai sensi del comma 1 o del comma 5, sia riscontrata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti, il Ministero comunica all’impresa l’avvenuto riconoscimento della priorità, trasmettendo contestualmente la comunicazione al soggetto gestore della misura e, nel caso in cui la priorità sia relativa al Patrimonio rilancio, anche al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai medesimi soggetti è, altresì, comunicato e trasmesso l’eventuale esito negativo della valutazione e il conseguente diniego dell’istanza.
7. Per effetto della priorità riconosciuta ai sensi del presente art., la domanda di accesso al Fondo salvaguardia imprese o al Patrimonio rilancio, completa delle informazioni richieste dalla disciplina di riferimento e della dichiarazione resa dall’impresa di volersi avvalere del predetto riconoscimento, purchè presentata entro novanta giorni dalla data della comunicazione prevista al comma 6 o entro il diverso termine eventualmente ivi previsto, è avviata ad istruttoria con priorità rispetto all’ordine di norma applicato alle domande non ancora avviate all’istruttoria. Il riconoscimento della priorità, anche a seguito del positivo riscontro della sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui a comma 2 da parte del Soggetto gestore, non determina il maturare di alcuna pretesa ai fini dell’accesso alle misure nè deroga alle condizioni stabilite dalla disciplina di riferimento.
Art. 5
Accesso con priorità ai Contratti di sviluppo e agli Accordi per l’innovazione
1. Le imprese di cui all’art. 3, entro due anni dalla data di comunicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di esercizio dei poteri speciali, possono presentare domanda di agevolazione a valere sugli strumenti agevolativi dei contratti di sviluppo e degli Accordi per l’innovazione, corredata da una specifica istanza per l’accesso prioritario ai predetti strumenti e delle dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 3, commi 1 e 2. L’istanza per l’accesso prioritario è trasmessa contestualmente al Ministero, al fine delle acquisizioni documentali previste dall’art. 4, comma 3.
2. Il soggetto gestore, ricevuta l’istanza di accesso prioritario e la relativa documentazione, verificatane la relativa completezza e l’idoneità a dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 3, commi 1 e 2, procede all’istruttoria della domanda di agevolazione, ai sensi della disciplina agevolativa di riferimento, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4.
3. Ai fini dell’accesso prioritario allo strumento dei contratti di sviluppo, le imprese che hanno presentato l’istanza di cui al comma 1 sono valutate con priorità rispetto all’ordine di norma applicato alle domande non ancora avviate all’istruttoria, senza pregiudizio per quelle sottoposte al vaglio istruttorio.
4. Con riferimento agli Accordi per l’innovazione, la domanda di agevolazione presentata ai sensi del comma 1 determina, nell’ambito dello sportello agevolativo di riferimento, priorità nell’ammissione all’istruttoria in deroga ai criteri di norma applicati.
5. L’istruttoria prioritaria dell’istanza, operata ai sensi dei commi 3 e 4, non comporta, in ogni caso, alcuna deroga alle condizioni stabilite dalla normativa di riferimento per la concessione delle agevolazioni richieste.
6. Per le finalità di cui al presente art., le procedure informatiche in uso per i contratti di sviluppo e gli Accordi per l’innovazione sono adeguate al fine di consentire la corretta gestione dell’istanza.
Art. 6
Disposizioni finali
1. La presentazione, da parte dell’impresa interessata, dell’istanza di cui all’art. 4, in vista dell’accesso con priorità al Fondo salvaguardia imprese o al Patrimonio rilancio e le comunicazioni relative al procedimento per il riconoscimento della priorità o il diniego dell’istanza previste dal medesimo art. avvengono mediante posta elettronica certificata. le istanze di accesso prioritario ai Contratti di sviluppo e agli Accordi per l’innovazione sono presentate contestualmente alla domanda di accesso alle agevolazioni dei predetti strumenti e le pertinenti comunicazioni avvengono con le modalità previste dalla relativa disciplina.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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