MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 19 aprile 2023
Cooperative – Criteri di assegnazione incarichi di revisione ordinaria e ispezioni straordinarie
Art. 1
Campo di applicazione e definizioni
Il presente decreto disciplina le modalità, i tempi e le procedure per l’inserimento dei revisori nell’elenco per lo svolgimento dell’attività di vigilanza straordinaria di cui al titolo III – art. 8 del d.lgs. 220/2002, per l’attribuzione degli incarichi di revisione ordinaria e di ispezione straordinaria e per la valutazione dei revisori.
Ai fini del presente decreto:
1. per “amministrazione titolare della funzione di vigilanza” si intende il Ministero delle Imprese ed il Made in Italy;
2. per “assegnazione massiva” si intende l’assegnazione in un’unica soluzione di un cospicuo numero di revisioni a tutti i revisori nazionali in maniera paritaria e casuale;
3. per “pianificazione manuale” si intende la pianificazione degli incarichi di revisione effettuata in maniera non automatizzata a fronte di specifiche esigenze individuate dalla Divisione competente per la vigilanza ispettiva;
4. per “biennio di riferimento” o “biennio ispettivo” si intende l’arco temporale durante il quale tutte le cooperative devono essere verificate, con inizio in ogni anno dispari;
5. per “revisioni in addestramento” o “revisioni didattiche”, si intende il ciclo di revisioni, da svolgersi in abbinamento con colleghi esperti, assegnate per la prima volta a coloro che hanno superato il corso di formazione per revisori;
6. per “tutor” si intende il revisore che svolge la funzione di affiancamento per addestramento dei nuovi revisori o dei revisori che dopo un periodo di inattività volontaria, manifestano l’intenzione di riprendere a svolgere le revisioni;
7. per “lettori di verbali” si intendono i revisori dipendenti del MiMIT che prestano servizio sul territorio nazionale e che, dopo apposita formazione, coadiuvano i dipendenti della DGVECS nella lettura dei verbali di revisione al fine di verificarne la correttezza.
Art. 2
Commissione di valutazione dei revisori
Con apposito ordine di servizio direttoriale è costituita una Commissione interdivisionale con il compito di valutare il grado di professionalità posseduto dai revisori.
La Commissione è presieduta dal Dirigente della divisione competente per la Vigilanza ispettiva ed è composta da quattro funzionari di cui due della medesima divisione Vigilanza ispettiva, uno della divisione competente in materia di Liquidazione coatta amministrativa e uno della divisione competente in materia di Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi.
La Commissione resta in carica due anni ed è rinnovata con provvedimento direttoriale.
Detta valutazione verrà effettuata in base ai seguenti criteri:
1. rispetto dei termini per la consegna dei verbali; saranno considerati con valore penalizzante gli eventuali giorni di ritardo ingiustificato;
2. tempestività nello svolgimento degli incarichi; saranno fortemente penalizzanti le eventuali revoche dagli incarichi conseguenti al ritardo nell’esecuzione;
3. correttezza e chiarezza del contenuto del verbale; saranno valutate a discapito le eventuali imprecisioni nella compilazione dei verbali;
4. congruenza tra l’irrogazione della diffida e/o la proposta di provvedimento ed il provvedimento in seguito decretato;
5. osservanza delle direttive all’occorrenza impartite dalla divisione V; saranno attentamente valutati e ponderati eventuali comportamenti non tenuti in ottemperanza alle stesse.
La commissione si riunisce con cadenza minima semestrale ovvero all’occorrenza.
La Commissione è chiamata a valutare, anche, le domande di ammissione all’Elenco degli Ispettori.
A tal fine, verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera A del successivo art. 6 procederà all’esame degli ultimi 10 verbali di revisione del richiedente per riscontrare il possesso della preparazione ed esperienza necessari.
Art. 3
Sospensione del revisore dall’attività
Sarà temporaneamente sospeso dall’attività di vigilanza il revisore in capo al quale la Commissione interdivisionale di valutazione, con delibera motivata adottata in seguito all’attività di valutazione ordinaria ovvero su richiesta della Divisione competente per la Vigilanza ispettiva, abbia ritenuto sussistere carenze in punto di conoscenze e di metodo tali da richiedere un percorso formativo addizionale.
Il mancato superamento del suddetto percorso formativo, senza giustificato motivo, darà luogo alla cancellazione dall’elenco dei revisori e degli ispettori, da disporsi con atto del Dirigente della Divisione competente per la Vigilanza ispettiva.
Art. 4
Assegnazione degli incarichi di revisione ordinaria
Gli incarichi di revisione ordinaria saranno assegnati, previa pianificazione, tramite il sistema di assegnazione massiva, gestito informaticamente, ai revisori che:
1. sono revisori “attivi”, intendendosi per tale un revisore che non ha comunicato alla Divisione V di essere temporaneamente nell’impossibilità di effettuare, per qualsivoglia motivo, l’attività di revisione;
2. abbiano la sede di lavoro o residenza all’interno della provincia nella quale l’ente cooperativo ha la sede legale;
3. non abbia revisionato o ispezionato la cooperativa nei due bienni precedenti; tale criterio non troverà applicazione in quelle province – preventivamente individuate – nelle quali il numero di revisori in attività è particolarmente esiguo rispetto alle cooperative da revisionare.
Il numero massimo di revisioni da assegnare a ciascun revisore sarà definito, in base alle necessità, dalla Divisione competente per la vigilanza ispettiva.
L’abbinamento tra revisore e cooperative da revisionare – fatto salvo il rispetto dei criteri di cui ai precedenti punti da 1 a 3 – avviene in modo casuale secondo una procedura informatica automatizzata.
Qualora la divisione competente ravvisi la sussistenza di circostanze nelle quali la revisione deve essere assegnata al di fuori del circuito delle massive o risulti particolarmente complessa o delicata dal punto di vista ambientale o, infine, abbia carattere di urgenza, l’individuazione del revisore avverrà nell’ambito di un sistema di pianificazione manuale e, laddove le condizioni lo consentano, nel rispetto del requisito di cui al punto 2.
Nel caso in cui, nell’ambito del biennio di riferimento, in una provincia siano state revisionate tutte le cooperative con sede legale nella medesima, al fine di ottimizzare l’attività ispettiva sul restante territorio nazionale, l’ufficio competente invierà una nota a tutti i revisori di suddetta provincia, chiedendo loro la disponibilità ad essere incaricati a svolgere temporaneamente il servizio presso le province adiacenti.
I revisori che avranno comunicato la propria disponibilità potranno ricevere, nell’arco del biennio in corso, incarichi di revisione in un’altra provincia all’interno della stessa regione ovvero in altra provincia che, seppur situata in una diversa regione, confini con la provincia di appartenenza del revisore.
Laddove il revisore richieda il cambio provincia in deroga al punto 2, la richiesta sarà valutata dalla Divisione competente che, se ravvisa la corrispondenza con le necessità correlate al migliore esercizio dell’attività ispettiva data la carenza di revisori nella provincia di richiesta, provvederà ad accogliere la richiesta e effettuerà la variazione.
Art. 5
Assegnazione degli incarichi di revisione in addestramento
In parziale deroga a quanto previsto all’art. 4, la pianificazione delle revisioni in addestramento dovrà garantire, al revisore in addestramento, l’assegnazione di cinque cooperative così suddivise: almeno una sociale, almeno una edilizia e le altre tre appartenenti alle restanti categorie.
L’abbinamento tra tutor e revisore in addestramento avviene nell’ambito della medesima provincia di competenza territoriale e, laddove possibile, rispettando un criterio di rotazione.
Qualora il revisore ne faccia espressa richiesta, la Divisione competente per la vigilanza ispettiva valuterà l’opportunità di assegnare ulteriori incarichi in accompagnamento al fine di completare la fase di addestramento del richiedente.
Art. 6
Iscrizione nell’elenco degli Ispettori – Requisiti
Per poter svolgere incarichi di ispezione straordinaria, i revisori devono essere iscritti nell’apposito Elenco degli Ispettori presso la Divisione competente per la vigilanza ispettiva della DGVECS.
Per l’iscrizione all’Elenco di cui al comma 1 è indispensabile che siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
A. aver concluso la rilevazione di almeno 30 revisioni nel quadriennio precedente alla domanda di iscrizione, senza osservazioni da parte della Divisione competente. Sono escluse dal novero le c.d. revisioni “didattiche”;
B. essere stato valutato idoneo alla funzione da parte della Commissione interdivisionale di valutazione di cui all’art. 2.
L’Elenco di cui al comma 1 è composto da due sezioni: Senior e Junior.
Sono inseriti tra i Senior gli ispettori di comprovata esperienza nel ruolo della vigilanza, acquisita nel corso dell’attività svolta su tutto il territorio nazionale e che operano nell’attualità quali tutor o lettori di verbali.
Sono inseriti tra i Junior i revisori ai quali, al momento dell’iscrizione nell’Elenco, si ritiene opportuno affiancare ispettori con maggiore esperienza al fine di creare il necessario turn over ed il trasferimento di professionalità.
Art. 7
Assegnazione degli incarichi di ispezione straordinaria
La pianificazione delle ispezioni straordinarie è effettuata dalla Divisione competente per la vigilanza ispettiva secondo i programmi specifici definiti dal Direttore generale e/o le necessità individuate in base alle risultanze dell’attività ispettiva degli anni precedenti.
Le ispezioni straordinarie sono disposte, inoltre, a fronte di esposti, notizie di stampa e richieste di altre Amministrazioni pubbliche e ogni qualvolta la Divisione competente per la Vigilanza ispettiva ne ravvisi la necessità.
Le assegnazioni degli incarichi avvengono nel rispetto del principio di rotazione, tenendo conto del numero di incarichi di ispezione già assegnati biennio precedente dando precedenza agli ispettori che hanno avuto il minor numero di incarichi.
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, l’ispettore, salvo oggettive circostanze particolari quali, ad esempio, l’interruzione dell’iter ispettivo per sopravvenute esigenze di approfondimento ovvero per situazioni riconducibili alla rappresentatività in capo all’ente, non deve avere ancora in esecuzione (fase rilevazione) un numero di ispezioni superiore a 5.
A parità di condizioni, l’incarico sarà conferito prioritariamente ad ispettori che prestano servizio nell’amministrazione titolare della funzione di vigilanza.
Per le ispezioni di norma sono incaricati due ispettori, di cui almeno uno di ruolo presso l’Amministrazione titolare della funzione di vigilanza. L’individuazione, laddove non si presentino fattispecie di particolare specialità, è effettuata tra coloro che rispettano i requisiti precedenti, con metodo casuale. L’Ufficio terrà conto delle eventuali incompatibilità sostanziali tra colleghi che sono state portate a conoscenza dell’ufficio al fine di preservare il benessere lavorativo e garantire la produttività.
Art. 8
Assegnazione di revisioni e ispezioni sulle Banche di Credito Cooperativo
La vigilanza ispettiva, ordinaria e straordinaria, sulle Banche di Credito Cooperativo è effettuata dal personale che ha superato con successo l’apposito corso di formazione e conseguito la relativa qualifica di revisore di Banche di credito cooperativo.
In considerazione della peculiarità degli incarichi e del numero limitato di revisori qualificati, la pianificazione e l’assegnazione degli incarichi di revisione ed ispezione straordinaria, è disposta della competente Divisione per la vigilanza ispettiva garantendo, ove possibile, il rispetto della rotazione degli incarichi.
Art. 9
Disposizioni finali
Il presente Decreto sostituisce la direttiva n. 636 del 14 luglio 2015 concernente i criteri e priorità per la pianificazione delle revisioni periodiche degli enti cooperativi, la circolare n. 168353 del 21 settembre 2015 concernente l’attività di revisione e, segnatamente, le modalità di tenuta dell’elenco di cui all’art. 7 del d.lgs. 220/2002 ed il sistema di formazione dei revisori e la direttiva n. 89199 del 24 aprile 2019 di individuazione dei criteri per l’inserimento dei revisori nell’elenco per lo svolgimento dell’attività di vigilanza straordinaria di cui al titolo III – art. 8 del d.l.vo 220/2002 e per l’attribuzione degli incarichi di revisione ordinaria e di ispezione straordinaria.
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