MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 19 aprile 2023
Ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014 recante l’adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo (G.U. 16 giugno 2023, n. 139)
Art. 1
Modifiche al decreto 9 dicembre 2014
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 9:
1) al comma 1, le parole da «La domanda di agevolazioni» a «incentivi alle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «Le domande di agevolazione devono essere presentate all’Agenzia, a pena di invalidità, secondo le modalità indicate nel sito internet www.invitalia.it. I termini per la presentazione delle predette istanze sono fissati con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese con il quale è definita l’apertura di due distinti sportelli agevolativi, uno rivolto ai programmi di sviluppo di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto e uno rivolto ai programmi di sviluppo di cui all’art. 7»;
2) al comma 2, dopo le parole «cronologico di presentazione» sono inserite le seguenti: «di ciascuno sportello agevolativo di cui al comma 1»;
3) al comma 3-bis le parole «la compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale delle regioni e delle province autonome interessate nonchè,» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora l’Accordo sia stato sottoscritto anche dalle regioni e dalle province autonome interessate, la compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale nonchè,»;
b) all’art. 9-bis, al comma 1, le parole «, ovvero a 20 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli,» sono eliminate;
c) all’art. 14:
1) al comma 1, dopo le parole «intensità di aiuto concedibili» sono aggiunte le seguenti: «nonchè quanto previsto dall’art. 19-bis con riferimento ai soli progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,»;
2) al comma 6, lettera a), le parole «fermo restando quanto previsto dall’art. 19-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando l’agevolabilità dei progetti d’investimento concernenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli realizzati da imprese esercenti attività agricola primaria»;
d) l’art. 19-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 19-bis (Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli). – 1. Al fine di favorire la competitività e la resilienza della struttura produttiva agroindustriale, le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse in favore di imprese di qualsiasi dimensione, ivi comprese quelle esercenti attività agricola primaria, ed operanti sull’intero territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni previste dalla sezione 1.1.1.3 «Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli» degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse a fronte di progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli rientranti nelle seguenti tipologie:
a) creazione di una nuova unità produttiva;
b) ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente;
c) riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
d) ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di un nuovo processo produttivo o l’apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
3. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo e deve essere conforme alla legislazione nazionale e dell’Unione europea in materia di tutela ambientale. Nel caso in cui gli investimenti richiedano una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse solo a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, gli investimenti devono, altresì, rispettare i requisiti ambientali previsti dai programmi di sviluppo rurale delle regioni nei quali sono realizzati; a tale fine l’Agenzia richiede un parere alla regione nell’ambito delle attività di cui all’art. 9, comma 2.
4. Non sono ammissibili i progetti di investimento:
a) diretti alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari e foraggere;
b) realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione europea in vigore;
c) costituiti da investimenti di mera sostituzione.
5. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 9, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del progetto.
6. I beni agevolati devono essere mantenuti nell’unità produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del progetto stesso. Per data di ultimazione si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile. È, comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo.
7. Ai fini dell’accesso alle disposizioni di cui al presente articolo:
a) i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili;
b) le imprese di grandi dimensioni devono descrivere nella domanda di agevolazioni lo scenario controfattuale costituito da eventuali progetti o attività alternativi realizzabili in assenza di aiuti, e fornire documenti giustificativi a sostegno del predetto scenario controfattuale. L’Agenzia, nel corso delle attività istruttorie di cui all’art. 9, comma 4, verifica la credibilità dello scenario controfattuale e conferma che l’aiuto produce un effetto di incentivazione.
8. Le spese ammissibili debbono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d’investimento;
b) opere murarie e assimilate, nel limite del 40 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d’investimento;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, fino al loro valore di mercato;
e) l’acquisto o lo sviluppo di programmi informatici, soluzioni in cloud e soluzioni analoghe e l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
f) consulenze connesse al progetto d’investimento, nella misura massima del 4 per cento dell’importo complessivo ammissibile del progetto d’investimento.
10. Non sono ammissibili:
a) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, al capitale circolante, le spese notarili, le spese relative a imposte, tasse, scorte, nonchè all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 9, comma 1, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti;
b) i singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;
c) i costi relativi a commesse interne;
d) l’IVA sulle spese di cui al comma 8, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione italiana in materia;
e) nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, i costi connessi al contratto di leasing quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.
11. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.
12. Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato e/o del contributo in conto impianti, secondo le modalità indicate dall’art. 8, nei limiti delle seguenti intensità massime:
a) 40% per le imprese di grandi dimensioni, 50% per le imprese di medie dimensioni e 60% per le imprese di piccole dimensioni relativamente ai progetti realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valevole per il periodo 2022-2027;
b) 30% per le imprese di grandi dimensioni, 40% per le imprese di medie dimensioni e 50% per le imprese di piccole dimensioni relativamente ai progetti realizzati nelle restanti aree del territorio nazionale.
13. La misura delle agevolazioni è definita, nei limiti delle intensità massime di cui al comma 12, rispetto alle spese ammissibili. Nel caso di agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato le stesse sono calcolate in equivalente sovvenzione lordo come valore attualizzato dell’aiuto alla data della concessione. Le spese ammissibili e le agevolazioni concesse nella forma del contributo in conto impianti erogabili in più rate sono attualizzate alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all’indirizzo seguente: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates_en.
14. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere concesse nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) non devono contravvenire ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell’Unione europea previsto da tale regolamento;
b) nel caso di imprese di grandi dimensioni, non possono superare l’importo del sovraccosto netto di attuazione dell’investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto e, in ogni caso, non devono essere superiori al minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.
15. Fermo restando quanto previsto dal punto 108 degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01), le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime di cui al comma 12. Le predette agevolazioni non sono, altresì, cumulabili con i pagamenti di cui all’art. 145, paragrafo 2, e all’art. 146 del regolamento (UE) 2021/2115 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 435 del 6 dicembre 2021.
16. L’efficacia dell’approvazione del programma di sviluppo di cui all’art. 9, comma 8, è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea nel caso in cui i costi ammissibili siano superiori a 25 milioni di euro o nel caso in cui l’importo dell’aiuto sia superiore a 12 milioni di euro.
17. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, secondo quanto previsto dall’art. 19.»;
e) all’art. 22, comma 1, lettera a), la parola «proponente» è sostituita dalla parola «beneficiario»;
f) all’allegato n. 2:
1) alla lettera b), le parole da «Ai fini dell’ammissibilità» a «25 mq per addetto» sono sostituite dalle seguenti: «Le superfici destinate ad uffici possono essere ritenute congrue sulla base di un parametro di 25 mq per addetto, fatte salve verifiche tecniche istruttorie finalizzate a valutare le peculiarità del progetto proposto in correlazione alle esigenze dell’unità produttiva oggetto d’intervento»;
2) alla lettera d) è aggiunto, infine, il seguente periodo:
«Rientrano, altresì, in tale categoria le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione (ad eccezione delle connesse opere murarie) destinati a soddisfare i fabbisogni dell’unità produttiva oggetto di intervento.»;
g) l’allegato 2-bis è soppresso.
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso, compatibilmente con lo stato dei procedimenti già avviati e fatto salvo quanto riportato nei commi che seguono.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), il direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, con propri provvedimenti, dispone la temporanea chiusura dello sportello agevolativo dei contratti di sviluppo e la riapertura con modalità conformi al richiamato punto 1).
3. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera d), si applicano alle domande di agevolazione presentate successivamente alla data indicata con provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy.
4. Le domande concernenti progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia alla data del 31 dicembre 2022 che prevedono l’applicazione delle disposizioni del regime di aiuti «Contratti di sviluppo agroindustriali» (SA.47694 (2017/N)) e per le quali non sia intervenuta, entro la medesima data, la concessione delle agevolazioni sono valutate sulla base delle disposizioni di cui al richiamato art. 1, comma 1, lettera d), del presente decreto. Resta fermo, per tali domande, il possibile riconoscimento delle agevolazioni nei limiti dell’intensità massima richiesta in sede di presentazione della domanda medesima.
5. L’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera d), e di cui ai precedenti commi 3 e 4 è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.
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