MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 20 aprile 2023

Fondo ceramica e vetro Murano – Modalità e termini presentazione domande

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “impresa beneficiaria”: impresa operante nel settore del vetro artistico di Murano, la cui attività è individuata dal codice ATECO 2007 23.1 “Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro”, con sede operativa in Murano o nel settore della ceramica artistica, la cui attività è individuata dal codice ATECO 2007 23.41 “Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali”, con sede operativa in Murano;

b) “decreto”: decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 10.03.2023;

c) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Art. 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 9, commi 1, 3 e 4, del decreto, le modalità, i termini e i modelli di presentazione delle domande di accesso all’agevolazione, nonché ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo.

Art. 3

(Termini e modalità di presentazione delle domande e concessione ed erogazione del contributo)

1. Le domande di contributo per le spese non agevolate, o parzialmente agevolate, per superamento del plafond de minimis, relative alle bollette energetiche già oggetto di domanda di contributo per la misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29.03.2022, possono essere confermate dalle imprese beneficiarie a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e fino al 18 maggio 2023, mediante l’invio tramite PEC dell’allegato A all’indirizzo dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it.

2. Le nuove domande di contributo relative a spese per bollette energetiche nel periodo compreso tra la pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29.03.2022, avvenuta il 16.05.2022 sul sito del Ministero www.mise.gov.it, ed il 31 agosto 2023, che non siano già state oggetto di agevolazione, possono essere presentate dalle imprese beneficiarie a partire dal 30 giugno 2023 e fino al 20 settembre 2023 mediante l’invio tramite PEC dell’allegato B all’indirizzo dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it. Le richieste di contributo per bollette energetiche già oggetto di pagamento da parte delle imprese devono essere presentate cumulativamente con un’unica domanda.

3. Il modulo di domanda è redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con riferimento ai presupposti e ai requisiti previsti dal decreto e dal presente provvedimento ai fini della concessione e della conseguente erogazione, secondo lo schema di cui all’allegato A o allegato B, reperibile all’ indirizzo Internet: https://www.mise.gov.it, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

4. La concessione del contributo, qualora superi la soglia di 150.000 euro, è subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011, “Codice delle leggi antimafia”, e ss.mm.ii., necessaria per l’accesso a contributi e finanziamenti pubblici. In tale circostanza, al modulo di domanda devono essere allegate contestualmente le relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio, utilizzando i modelli 1 e 2 allegati al presente decreto.

5. La domanda è firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal titolare dell’impresa beneficiaria.

Art. 4

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal decreto.

2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato n. 3 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.

3. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente provvedimento sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso PEC. Il suddetto soggetto è esonerato da qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella PEC dei soggetti richiedenti l’agevolazione.

Allegato

(Testo dell’allegato)