MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 22 marzo 2023
Investimenti innovativi delle imprese agricole – Elenco delle ulteriori imprese ammesse alle agevolazioni
Art. 1
(Concessione del contributo a fondo perduto)
1. A seguito dell’esito positivo delle verifiche previste dal decreto 30 luglio 2021 del Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il presente decreto è disposta, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del medesimo decreto, la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese richiedenti, individuate nell’“Allegato A: elenco delle domande di agevolazione cui è concesso il contributo a fondo perduto” al presente decreto.
2. Le imprese che hanno trasmesso domanda di concessione entro i termini prescritti dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 13 maggio 2022, non comprese nell’elenco allegato al presente decreto, saranno oggetto di un ulteriore provvedimento di concessione, anche cumulativo, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del decreto del 30 luglio 2021 ovvero riceveranno formale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto del 30 luglio 2021.
3. L’onere delle agevolazioni di cui al presente articolo è posto a carico delle risorse previste dall’articolo 1, comma 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.
Art. 2
(Obblighi a carico delle imprese beneficiarie)
1. Le imprese beneficiarie si impegnano a:
a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero delle imprese e del Made in Italy;
b) ultimare l’investimento entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento di concessione;
c) mantenere i beni per l’uso previsto nella regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale per almeno 3 (tre) anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è stata ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata;
d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni disposte dal Ministero;
e) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
f) adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall’articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall’articolo 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, nel proprio sito internet o, in mancanza, nel portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio;
g) attivare il codice ATECO corrispondente all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli entro la data di presentazione della richiesta di erogazione, nel caso di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto del 2 maggio 2022.
Art. 3
(Revoche)
1. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy può disporre, in relazione alla natura e all’entità dell’inadempimento da parte dell’impresa beneficiaria, la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:
a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria;
c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all’articolo 11 del decreto 30 luglio 2021;
d) mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 12 del decreto 30 luglio 2021;
e) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione dell’agevolazione;
f) delocalizzazione dell’attività economica interessata dall’investimento in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata.
Art. 4
(Disposizioni finali)
1. Il presente decreto è pubblicato, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del Made in Italy (www.mise.gov.it). Con la predetta modalità di pubblicazione è assolto l’obbligo di comunicazione in merito alla concessione dell’aiuto.
Allegato A
ELENCO DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE CUI È CONCESSO IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
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