MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 23 febbraio 2023

Incremento delle misure del diritto annuale – Articolo 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m.

Art. 1

1. È autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, ai sensi del comma 10 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le Camere di commercio di cui all’allegato “A” del presente decreto sono tenute, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati, ad inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle imprese e del made in Italy, un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti di cui al comma 1.

3. Le Camere di commercio di cui all’allegato “A” del presente decreto sono tenute ad allegare al rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi, debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle imprese e del made in Italy. Nel caso in cui le Camere di commercio affidino alle loro aziende speciali o ad unioni regionali la realizzazione di attività o parte di esse relative ai singoli progetti, la rendicontazione di tali risorse sarà inviata, debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori dell’azienda speciale o dell’unione regionale, alla stessa Camera di commercio.

4. Il rapporto di cui al comma 2 è altresì inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all’articolo 4-bis, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

5. Il Comitato di cui al comma 4 trasmette al Ministero delle imprese e del made in Italy, entro il 30 settembre di ciascun anno, un rapporto sull’efficacia delle azioni adottate dalle Camere di commercio interessate con riferimento agli obiettivi annuali definiti per il singolo progetto realizzato e alle quote di risorse utilizzate da ciascuna Camera di commercio che verrà valutato ai fini di una eventuale revoca, ovvero nuova autorizzazione, nei confronti della singola Camera di commercio, dell’aumento del diritto annuale per gli anni successivi.

6. Le risorse non utilizzate per la realizzazione dei progetti finanziati con l’aumento del 20% del diritto annuale autorizzati con decreto 12 marzo 2020, sono destinate a finanziare i progetti di cui al presente decreto. Le Camere di commercio sono tenute a comunicare al Ministero delle imprese e del made in Italy, per il tramite di Unioncamere, l’ammontare delle suddette risorse non utilizzate destinate a ciascun progetto, entro il 30 giugno del 2023.

7. Le imprese che hanno già provveduto, per l’anno 2023, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all’importo versato entro il termine di cui all’articolo 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito informatico del Ministero, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.