MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 26 giugno 2025
Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali
Capo I
Disposizioni comuni
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “certificazione della parità di genere”: la certificazione istituita dall’articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022;
b) “legge”: la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2023;
c) “PMI”: le micro, piccole e medie imprese secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
d) “manifestazioni fieristiche”: le manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali organizzate in Italia, di cui all’articolo 7 del presente decreto;
e) “mercati rionali”: le aree mercatali insediate su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate e/o coperte, destinate all’esercizio dell’attività commerciale e all’offerta di merci al dettaglio, alla somministrazione di alimenti e bevande e all’erogazione di pubblici servizi, aventi caratteristiche aggregative e culturali, anche eventualmente derivanti dalla presenza nel tempo nel tessuto economico cittadino;
f) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
g) “organizzatori”: gli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali;
h) “procedura informatica”: la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione del sito web del Ministero (www.mimit.gov.it) dedicata alla misura;
i) “rating di legalità”: la certificazione istituita dall’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 28 luglio 2020 n. 28361, e dal decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;
j) “regolamento de minimis”: il regolamento in materia di aiuti “de minimis” applicabile in funzione della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 esercitato in via prevalente dal soggetto richiedente e comunicato con modello AA7/AA9, all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 o unitamente al modello Comunica in Camera di commercio, tra i seguenti:
i. “regolamento de minimis generale”: il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 dicembre 2023;
ii. “regolamento de minimis agricoltura”: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019;
iii. “regolamento de minimis pesca”: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
k) “RNA”: il registro, istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti “de minimis” e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;
l) “SIAN”: il Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell’articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194;
m) “SIPA”: il Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura, realizzato nell’ambito dello stesso SIAN, nel rispetto delle previsioni della pertinente disciplina;
n) “Soggetto gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia.
Art. 2
(Oggetto e finalità)
1. Il presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, della legge, stabilisce le disposizioni per l’attuazione degli interventi, ripartisce le risorse tra le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché definisce:
a) i criteri e le priorità per il finanziamento delle PMI ai fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche;
b) le attività e le misure organizzative necessarie ad assicurare il coordinamento tra gli organizzatori;
c) i criteri e le modalità per la selezione dei mercati rionali da finanziare;
d) le modalità per evitare duplicazioni di interventi rispetto ad altri strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 33, comma 1, della legge, gli interventi di cui al presente decreto sono articolati nelle seguenti linee di azione:
a) sostegno al settore fieristico nazionale, a sua volta articolato nelle seguenti linee:
i. sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, di cui al Capo II del presente decreto;
ii. sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo, di cui al Capo III;
b) sostegno ai mercati rionali, prestato con le modalità di cui al Capo IV.
Art. 3
(Gestione degli interventi)
1. Per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione degli interventi di cui ai Capi II e III del presente decreto, il Ministero si avvale, sulla base di apposita convenzione, del Soggetto gestore, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, coerentemente a quanto previsto dall’articolo 33, comma 4, della legge, sono posti a carico delle risorse finanziarie, entro il limite massimo dell’1,5% (uno virgola cinque percento) delle medesime risorse.
3. Pur a seguito dell’affidamento delle attività di cui al comma 1 al Soggetto gestore, il Ministero resta titolare responsabile degli interventi agevolativi di cui al presente decreto, esercitando altresì la necessaria vigilanza sul Soggetto gestore, ai fini del buon andamento dell’istruttoria amministrativa.
Capo II
Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche
Art. 4
(Risorse disponibili)
1. Per l’attuazione dell’intervento di cui al presente Capo, sono destinate risorse, al netto degli oneri di gestione di cui all’articolo 3, per un importo di euro 7.880.000,00 (settemilioniottocentoottantamila/00) a valere sullo stanziamento disposto, per l’annualità 2024, dall’articolo 33, comma 1, della legge.
Art. 5
(Soggetti beneficiari)
1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente Capo, le PMI, alla data di presentazione dell’istanza, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere costituite, regolarmente iscritte e “attive” al Registro delle imprese;
b) avere sede legale e/o operativa nel territorio nazionale;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
f) dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche;
g) non aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 (tre) anni dalla data di presentazione dell’istanza. Il possesso del predetto requisito è attestato dall’organizzatore della relativa manifestazione fieristica mediante apposita dichiarazione.
2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione dell’istanza, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione dell’istanza;
c) nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Art. 6
(Spese ammissibili)
1. Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:
a) spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;
b) spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
c) spese per la pulizia dello spazio espositivo;
d) spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
e) spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
f) spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
g) spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
h) spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
i) spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione.
2. Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, le spese di cui al presente articolo devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.
3. Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Art. 7
(Manifestazioni ammissibili)
1. Ai fini dell’ammissibilità, le spese di cui all’articolo 6 devono essere sostenute per la partecipazione ad almeno una delle manifestazioni di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si tengono nell’annualità 2025, riferite ai settori rispetto ai quali sono associati più elevati costi dell’esposizione fieristica, individuati nei seguenti:
a) arredamento e design d’interni;
b) automobili e motocicli;
c) costruzioni, infrastrutture e ceramica;
d) energia, combustibili e gas;
e) impiantistica, servizi e attrezzature sportive;
f) industria, tecnologia e meccanica, ivi incluse le macchine agricole;
g) ospitalità, benessere e ristorazione;
h) protezione dell’ambiente;
i) trasporti, logistica e navigazione.
Art. 8
(Aiuto concedibile)
1. L’agevolazione è rappresentata da un contributo a fondo perduto, nella forma di “buono”, concesso, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del 50% (cinquanta percento) delle spese ammissibili di cui all’articolo 6, comma 1, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 4. L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di euro 10.000,00 (diecimila/00).
2. I limiti di intensità massima di aiuto stabiliti dal regolamento de minimis sono riferiti al soggetto istante, tenuto conto anche delle relazioni che intercorrono tra lo stesso e altre imprese e che valgono a qualificare la cosiddetta “impresa unica” di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento de minimis.
3. Ai sensi del regolamento de minimis, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
4. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Art. 9
(Modalità di rilascio del buono)
1. Ai fini dell’assegnazione del buono, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 presentano una apposita richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica. È possibile presentare una sola istanza di assegnazione del buono per soggetto richiedente; l’istanza può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche.
2. Nell’istanza di cui al comma 1, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, il soggetto richiedente fornisce:
a) i dati anagrafici;
b) l’indicazione dell’importo del buono richiesto;
c) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per eventuali comunicazioni connesse all’assegnazione del buono;
d) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati di cui al comma 6 relativi agli ultimi due esercizi contabili antecedenti la data di presentazione dell’istanza di cui al comma 1. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico. Qualora non siano presenti il collegio sindacale o il revisore unico, le suddette dichiarazioni sono controfirmate da un professionista iscritto nell’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
3. I termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 1 sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da emanarsi entro 90 (novanta) giorni dall’adozione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema di istanza, unitamente all’eventuale ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria, nonché il modello di dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), del presente decreto da produrre in sede di richiesta di erogazione dell’agevolazione.
4. La presentazione dell’istanza di cui al comma 1 è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero, ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.
5. Il Ministero, con il supporto del Soggetto gestore, per ciascuna delle istanze, richiede il rispettivo Codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e lo comunica alla PEC di cui al comma 2, lettera c). Il predetto CUP, rilasciato all’accettazione dell’istanza, deve essere riportato, ai fini dell’ammissibilità della spesa, con le modalità indicate all’articolo 10, comma 2, lettera a) su ciascun giustificativo delle spese di cui all’articolo 6.
6. Il buono è assegnato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all’articolo 4, secondo un’apposita graduatoria, predisposta dal Soggetto gestore e approvata dal Ministero successivamente al termine finale per la presentazione delle istanze di accesso all’agevolazione. Tale graduatoria è formata, in ordine decrescente, sulla base della somma dei punteggi assegnati all’impresa richiedente in relazione ai seguenti indicatori:
i. copertura finanziaria delle immobilizzazioni, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l’importo complessivo dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale dell’importo delle immobilizzazioni.
Il punteggio attribuibile a tale indicatore varia da 0 a 30 punti;
ii. copertura degli oneri finanziari, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l’importo del margine operativo lordo e l’importo degli oneri finanziari. Il punteggio attribuibile a tale indicatore varia da 0 a 15 punti;
iii. indipendenza finanziaria, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra il totale dell’importo dei mezzi propri e l’importo totale del passivo. Il punteggio attribuibile a tale indicatore varia da 0 a 25 punti;
iv. incidenza della gestione caratteristica sul fatturato, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l’importo del margine operativo lordo e l’importo del fatturato. Il punteggio attribuibile a tale indicatore varia da 0 a 30 punti.
7. Il punteggio finale attribuito a ciascuna PMI richiedente è dato dalla somma del punteggio conseguito per ciascuno degli indicatori di cui al comma 6, maggiorato di:
a) 5 punti, qualora la PMI richiedente sia in possesso, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della presentazione dell’istanza di agevolazione, della certificazione della parità di genere;
b) 5 punti, nel caso in cui la PMI richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, sia in possesso del rating di legalità.
8. Con provvedimento di cui al comma 3 sono fornite ulteriori specificazioni in ordine all’applicazione degli indicatori di cui al comma 6 nonché definite eventuali soglie minime di ammissibilità in relazione ai medesimi indicatori.
9. Successivamente alla definizione della graduatoria secondo le modalità di cui al comma 7, il Ministero adotta, anche su base cumulativa, il provvedimento di assegnazione del buono, che è reso disponibile sulla sezione del sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) dedicata alla misura.
10. Per le istanze che hanno ottenuto un punteggio inferiore al minimo previsto, il Ministero comunica i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 10
(Erogazione dell’agevolazione)
1. Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, i soggetti beneficiari devono presentare, attraverso la procedura informatica, con le modalità e i termini indicati con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, apposita istanza di rimborso delle spese di cui all’articolo 6 effettivamente sostenute per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche. Il fac-simile del modello di richiesta di rimborso è reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it).
2. Con l’istanza di rimborso è fornita:
a) copia delle fatture attestanti le spese sostenute, con il relativo dettaglio. Ogni documentazione di spesa deve riportare il CUP nell’apposito campo, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID ………….. CUP ……………”. Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la predetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note;
b) la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle stesse;
c) l’IBAN del conto corrente sul quale deve essere accreditato il contributo, nonché il nome e cognome dell’intestatario o cointestatario dello stesso conto corrente, che deve coincidere con il soggetto richiedente o con la denominazione sociale in caso di istanza presentata da persona giuridica;
d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese;
e) per ciascuna delle manifestazioni fieristiche per cui si richiede l’agevolazione, l’attestazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g);
f) per i soli soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l’obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza dei requisiti di esenzione dalle verifiche sulla regolarità contributiva di cui al successivo comma 4.
3. Per le richieste di rimborso ricevute, il Ministero verifica la completezza e la regolarità della richiesta, determina il valore dell’agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute come dichiarato dal soggetto istante, fermo restando il valore massimo del buono assegnato con il provvedimento di cui all’articolo 9, comma 9 e procede, altresì, alla verifica del rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale previsto dal pertinente regolamento de minimis, tramite, a seconda dei casi, il RNA, il SIAN o il SIPA.
4. Per le istanze per le quali le predette verifiche si concludano con esito positivo, il Ministero, previa registrazione dell’aiuto individuale nel relativo registro o sistema provvede, anche su base cumulativa, alla concessione e al successivo rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e dell’assenza, nei casi previsti dalla vigente normativa, di inadempimenti ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito delle attività di verifica di cui al comma 4, il Ministero provvede, rispettivamente, all’erogazione secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare l’inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Capo III
Sostegno agli organizzatori
Art. 11
(Risorse disponibili)
1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo, sono disponibili, al netto degli oneri di gestione di cui all’articolo 3, risorse pari a euro 1.970.000,00 (unmilionenovecentosettantamila/00) a valere sullo stanziamento disposto per l’annualità 2024 dall’articolo 33, comma 1, della legge.
Art. 12
(Soggetti beneficiari)
1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente Capo, gli organizzatori, alla data di presentazione dell’istanza, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere costituiti, regolarmente iscritti e “attivi” al Registro delle imprese;
b) avere sede legale e/o operativa nel territorio nazionale;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
f) aver aderito, in forma congiunta con uno o più organizzatori in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al presente articolo, ad un accordo finalizzato alla realizzazione dei progetti di cui all’articolo 13.
2. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto gli organizzatori:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione dell’istanza, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione dell’istanza;
c) nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Art. 13
(Progetti ammissibili)
1. I progetti ammissibili devono essere volti all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale per far conoscere e diffondere anche all’estero l’eccellenza del made in Italy.
2. Ai fini dell’ammissibilità al contributo di cui al presente Capo, i progetti devono:
a) essere presentati, in maniera congiunta, da almeno due organizzatori;
b) evidenziare la capacità di contribuire alla promozione delle filiere produttive nazionali o del sistema produttivo nazionale nel suo complesso;
c) prevedere costi complessivi non inferiori a 200.000,00 (duecentomila/00) euro, I.V.A. esclusa;
d) essere realizzati entro 12 (dodici) mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fatta salva la possibilità, da parte del Ministero, di concedere, su richiesta motivata del soggetto richiedente, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 (sei) mesi.
3. I progetti devono essere realizzati mediante il ricorso a forme contrattuali idonee a configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) l’individuazione, nell’ambito degli organizzatori di cui all’articolo 12, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.
Art. 14
(Spese ammissibili)
1. Per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 13, sono ammissibili i costi relativi alle seguenti voci di spesa:
a) spese per consulenze esterne relative a studi preliminari di fattibilità relativi al progetto. Sono compresi eventuali studi preparatori tecnici e spese per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
b) spese del personale effettivamente impiegato dagli organizzatori per la realizzazione del progetto, fino ad un massimo del 10% (dieci percento) del costo complessivo del progetto;
c) spese di coordinamento forfettarie pari al 15% (quindici percento) del costo complessivo del progetto. In fase di rendicontazione delle spese, il soggetto richiedente le agevolazioni è esonerato, per la presente voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile;
d) spese per la realizzazione della manifestazione o evento fieristico, che possono comprendere:
i. spese per beni, servizi, inclusi affitto spazi espositivi, allestimento stand collettivi, trasporti, interpreti, hostess e consulenze esterne per l’organizzazione delle manifestazioni o degli eventi;
ii. spese per progettazione, sviluppo e/o aggiornamento di sistemi proprietari, quali siti Internet o applicazioni per “mobile”, anche per quanto riguarda la sincronizzazione con canali forniti da soggetti terzi;
iii. spese per l’acquisizione di strumenti e servizi per l’organizzazione di eventi fieristici “on line” o ibridi;
iv. spese di progettazione, sviluppo e/o aggiornamento di sistemi per la gestione informatizzata degli accessi all’evento;
v. spese di consulenza per la realizzazione di una strategia di comunicazione “on line” e dei relativi materiali quali cataloghi digitali, video, immagini, siti web;
vi. spese per la realizzazione di una campagna di digital marketing e attività di promozione sui canali digitali;
vii. ideazione, produzione, traduzione e stampa di materiali informativi, formativi, siti web, per un importo non superiore a 20.000,00 (ventimila/00) euro.
2. Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, le spese di cui al presente articolo devono essere pagate attraverso un conto corrente dedicato alla realizzazione del progetto ovvero attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.
3. Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Art. 15
(Aiuto concedibile)
1. L’agevolazione concedibile, costituita da un contributo a fondo perduto, è concessa ai sensi del regolamento de minimis generale, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 11, nella misura massima del 50% (cinquanta percento) delle spese ammissibili di cui all’articolo 14, comma 1.
2. Nell’ambito del piano progettuale, i soggetti beneficiari devono assicurare la copertura finanziaria del programma di spesa ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari alle spese ammissibili non coperte dal contributo richiesto.
3. L’ammontare complessivo delle agevolazioni è rideterminato a conclusione del progetto, effettuati i controlli di cui all’articolo 24, sulla base delle spese effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari.
4. I limiti di intensità massime di aiuto stabiliti dal regolamento de minimis generale sono riferiti al soggetto beneficiario, tenuto conto anche delle relazioni che intercorrono tra lo stesso e altre imprese e che valgono a qualificare la cosiddetta “impresa unica”, come definita sulla base di quanto indicato all’articolo 8.
Art. 16
(Modalità di accesso alle agevolazioni)
1. Per accedere all’agevolazione di cui al presente Capo, gli organizzatori in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12, con riferimento al progetto proposto, presentano al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it).
2. Nell’istanza di cui al comma 1, oltre al possesso dei requisiti di cui all’articolo 12, sono dichiarati:
a) i dati anagrafici degli organizzatori proponenti;
b) i dati relativi al numero complessivo dei visitatori riferibili alle manifestazioni o eventi fieristici organizzati dai soggetti proponenti nel corso dell’annualità 2024;
c) i dati relativi al numero complessivo dei dipendenti a tempo determinato o indeterminato, di cui al comma 6, lettera b);
d) l’importo di spesa preventivato per il progetto;
e) la durata del progetto, che non può essere superiore al termine di cui all’articolo 13, comma 2, lettera d);
f) l’importo del contributo richiesto, entro il limite massimo indicato all’articolo 15, comma 1;
g) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per eventuali comunicazioni connesse all’assegnazione dell’agevolazione.
3. I termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 1 sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da emanarsi entro 90 (novanta) giorni dall’adozione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema di istanza e del piano di progetto e sono precisati l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria nonché gli ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell’intervento.
4. La presentazione dell’istanza di cui al comma 1 è riservata al rappresentante legale del soggetto capofila individuato per il progetto, così come risultante dal certificato camerale del medesimo ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.
5. Ciascun organizzatore può presentare una sola istanza di agevolazione. L’istanza deve essere corredata della documentazione indicata nel provvedimento di cui al comma 3, tra cui, in particolare, quella concernente:
a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni su ciascun soggetto proponente;
b) il piano di sviluppo del progetto;
c) il contratto di collaborazione tra gli organizzatori.
6. Le istanze di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria di cui all’articolo 17 in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria formata sulla base del punteggio conseguito dal progetto, derivante dai dati dichiarati in istanza in relazione ai seguenti indicatori:
a) attrattività delle manifestazioni e degli eventi fieristici internazionali organizzati dai soggetti proponenti in Italia, determinata dal numero complessivo dei visitatori riferibile alle manifestazioni e agli eventi organizzati dai proponenti nel corso dell’annualità 2024. Il punteggio attribuibile a tale indicatore varia da 0 a 40 punti;
b) numero complessivo dei dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e legati a ciascun organizzatore da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, alla data del 31 dicembre 2024. Il punteggio attribuibile a tale indicatore varia da 0 a 30 punti;
c) percentuale di agevolazione richiesta, ferma restando la misura massima prevista all’articolo 15, comma 1. Privilegiando le richieste agevolative più ridotte, il punteggio attribuibile a tale indicatore varia da 0 a 30.
7. In caso di parità di punteggio, la prevalenza è attribuita sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
8. La graduatoria di cui al comma 6 è definita dal Soggetto gestore e approvata dal Ministero con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, reso disponibile sulla sezione del sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) dedicata alla misura.
9. Con il provvedimento di cui al comma 3 sono fornite ulteriori specificazioni in ordine all’applicazione degli indicatori di cui al comma 6.
Art. 17
(Istruttoria delle istanze e concessione delle agevolazioni)
1. Il Ministero, con il supporto del Soggetto gestore, avvia le attività istruttorie di cui al presente articolo sulla base della graduatoria di cui all’articolo 16, comma 6, verificando i requisiti e le condizioni di ammissibilità previsti dal presente Capo e attribuendo alle istanze di agevolazione un punteggio in relazione ai seguenti indicatori:
a) capacità dei soggetti promotori, così articolato:
i. capacità tecnico-organizzativa, intesa come esperienza del personale dedicato alla realizzazione del progetto. Il punteggio attribuibile a tale indicatore varia da 0 a 20 punti;
ii. rapporti di collaborazione volti a garantire un’ampia partecipazione e un’efficace promozione della manifestazione o evento fieristico. Il punteggio attribuibile a tale indicatore varia da 0 a 20 punti;
b) risultati attesi e impatto del progetto sul sistema produttivo nazionale, in termini di impatto atteso su una o più filiere produttive nazionali. Il punteggio attribuibile a tale indicatore varia da 0 a 25 punti;
c) qualità economico-finanziaria del progetto in termini di economicità, chiarezza del budget proposto, coerenza e congruità dei costi previsti rispetto alle azioni del progetto. Il punteggio attribuibile a tale indicatore varia da 0 a 35 punti.
2. Con il provvedimento di cui all’articolo 16, comma 3, sono stabilite ulteriori specificazioni in ordine all’applicazione degli indicatori di cui al comma 1, nonché definite eventuali soglie minime di ammissibilità in relazione ai medesimi indicatori.
3. Le attività istruttorie di cui al comma 1 sono completate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 16, comma 8. Qualora, nel corso di svolgimento di tale attività, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, gli stessi possono essere richiesti al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i termini assegnati, l’istanza di agevolazione è valutata sulla base degli elementi disponibili.
4. Per le istanze di agevolazione per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, si procede alla registrazione dell’aiuto individuale nel RNA e, ove nulla osti e nei limiti delle risorse disponibili, viene adottato il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento, sono indicate le spese ammesse, le agevolazioni riconosciute, nonché gli eventuali impegni a carico degli organizzatori beneficiari.
5. Per le istanze che hanno ottenuto un punteggio inferiore al minimo previsto o ritenute, comunque, non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, sono comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Il Ministero, con il supporto del Soggetto gestore, richiede il rispettivo Codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e lo comunica alla PEC di cui all’articolo 16, comma 2, lettera g). Il predetto CUP, rilasciato all’accettazione dell’istanza, deve essere riportato, ai fini dell’ammissibilità della spesa, con le modalità indicate all’articolo 18, comma 3, su ciascun giustificativo delle spese di cui all’articolo 14.
Art. 18
(Erogazione delle agevolazioni)
1. L’erogazione del contributo avviene in non più di due quote, commisurate allo stato di avanzamento del progetto, ciascuna pari almeno al 30% (trenta percento) dell’importo complessivo del progetto. La prima quota di contributo può essere richiesta a titolo di anticipazione, dietro rilascio di idonea fideiussione da parte del soggetto beneficiario.
2. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura della manifestazione o dell’evento fieristico oggetto del progetto agevolato e, comunque, entro il termine di cui all’articolo 13, comma 2, lettera d). L’ammontare delle agevolazioni spettanti in relazione al progetto è definito sulla base della spesa complessivamente ammessa in via definitiva.
3. Con il provvedimento di cui all’articolo 16, comma 3, sono definite le modalità di presentazione delle istanze di erogazione, le informazioni da riportare e la relativa documentazione da allegare, tra cui, in particolare:
a) la copia delle fatture attestanti le spese sostenute, con il relativo dettaglio. Ogni documentazione di spesa deve riportare il CUP nell’apposito campo, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID ………….. CUP ……………”. Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la predetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note;
b) la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle stesse;
c) l’IBAN del conto corrente sul quale deve essere accreditato il contributo;
d) per i soli soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l’obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza dei requisiti di esenzione dalle verifiche sulla regolarità contributiva di cui al successivo comma 5.
4. Per le richieste di erogazione ricevute, è verificata la completezza e la regolarità della richiesta, determinato il valore dell’agevolazione erogabile in relazione alle spese effettivamente sostenute come dichiarato dal soggetto beneficiario e disposto il successivo rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e dell’assenza, nei casi previsti dalla vigente normativa, di inadempimenti ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito delle attività di verifica di cui al comma 4, si provvede, rispettivamente, all’erogazione secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare l’inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 19
(Variazioni)
1. Eventuali variazioni relative ai soggetti proponenti conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell’attività, nonché variazioni relative al progetto, devono essere tempestivamente comunicate ai fini dell’istruttoria delle stesse. Nel caso in cui l’istruttoria si concluda con esito negativo, è disposta la revoca delle agevolazioni.
2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto all’istanza di agevolazione che riguardano l’ammontare complessivo delle spese sostenute, nonché l’importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non sono oggetto di comunicazione preventiva e sono valutate in fase di erogazione delle agevolazioni.
Capo IV
Interventi in favore dei mercati rionali
Art. 20
(Modalità di riparto delle risorse)
1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo, sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) a valere sullo stanziamento disposto, per l’annualità 2023, dall’articolo 33, comma 1, della legge. Le risorse sono ripartite tra le Regioni, secondo le percentuali di riparto definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 26 settembre 2003, n. 224.
2. Le risorse ripartite a favore della Regione Trentino-Alto Adige o delle Province autonome di Trento e Bolzano rimangono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3. Ai fini dell’accesso alle risorse di cui al comma 1, ciascuna Regione è tenuta a presentare al Ministero, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ai sensi dell’articolo 26, specifica richiesta, redatta secondo il modello che sarà reso disponibile nella competente sezione del sito internet del Ministero, di assegnazione della quota di propria competenza. La predetta richiesta deve essere tramessa all’indirizzo di posta elettronica certificata dgiai.div09@pec.mimit.gov.it.
4. Il Ministero, entro 30 giorni dal termine di cui al comma 3, adotta uno specifico provvedimento per l’attribuzione alle Amministrazioni richiedenti delle risorse ad esse spettanti sulla base del riparto di cui al comma 1 e provvede al conseguente trasferimento. Contestualmente all’atto di attribuzione delle risorse, il Ministero fornisce alle Amministrazioni il rispettivo Codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art. 21
(Modalità di attuazione)
1. Ai fini del perseguimento delle finalità previste dall’articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge, l’attuazione dell’intervento di cui al presente Capo è demandata alle Amministrazioni richiedenti di cui all’articolo 20, comma 1, ovvero al soggetto da queste incaricato secondo le regole del proprio ordinamento e nel rispetto della vigente disciplina in materia di affidamenti di contratti pubblici.
2. Le risorse di cui all’articolo 20 sono utilizzate dalle Amministrazioni richiedenti per incentivare progetti di investimento nei mercati rionali ricadenti nel proprio territorio finalizzati all’ammodernamento, all’ampliamento, alla riqualificazione strutturale dei medesimi mercati, anche mediante interventi mirati all’efficientamento energetico o una maggiore sostenibilità ambientale.
Nella concessione, le Amministrazioni di cui al comma 1 danno priorità, con le modalità da queste definite con apposito provvedimento, ai mercati rionali attrattivi sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 1 individuano, nel rispetto delle regole del proprio ordinamento, le adeguate modalità di sostegno in funzione delle peculiarità dei mercati rionali e dei territori di riferimento, garantendo, in ogni caso, il rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile nonché di quella nazionale di riferimento e trasmettono al Ministero i dati relativi all’attuazione dei rispettivi interventi.
Art. 22
(Obblighi di monitoraggio)
1. Ciascuna Regione destinataria del provvedimento di cui all’articolo 20, comma 4, provvede ad adempiere agli obblighi di relazione e di monitoraggio cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e trasmette, altresì, al Ministero, i dati relativi all’attuazione dell’intervento di cui al presente Capo, anche al fine di consentire allo stesso il compimento degli ulteriori adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di aiuti di Stato. I dati relativi all’attuazione dell’intervento di cui al presente Capo sono trasmessi, altresì, al Ministero dell’economia e delle finanze.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 23
(Cumulo)
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del regolamento de minimis.
Art. 24
(Controlli)
1. Il Ministero, successivamente all’erogazione dell’agevolazione spettante, procede allo svolgimento dei controlli al fine di verificare, su un campione significativo di soggetti beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di agevolazione nonché di istanza di erogazione dell’agevolazione concessa.
2. Il Ministero può effettuare accertamenti d’ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.
3. Per le attività di controllo di cui al comma 1, il Ministero può avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 25, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In tal caso, il Ministero fornisce i dati e le informazioni contenute nelle domande pervenute ove richiesto dalla Guardia di finanza ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo.
4. I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, ai sensi del comma 1.
Art. 25
(Revoche)
1. L’agevolazione concessa è revocata, ferme restando le disposizioni vigenti per le responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, qualora:
a) sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario nell’ambito del procedimento;
c) venga rilevato il mancato rispetto degli obblighi in capo ai beneficiari, anche connessi al rispetto del termine per la realizzazione dei progetti di cui al Capo III;
d) il soggetto beneficiario non consenta le attività di controllo di cui all’articolo 24.
2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, è disposta la revoca, totale o parziale, dell’agevolazione e si procede al recupero delle risorse erogate, maggiorate di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per restarvi ivi acquisite.
Art. 26
(Disposizioni finali)
1. Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it. Dell’adozione del presente provvedimento sarà data, altresì, comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Con i provvedimenti di cui agli articoli 9, comma 3 e 16, comma 3, sono definiti gli elenchi degli oneri informativi per le imprese e gli organizzatori previsti dal Capo II e III, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
3. Ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alle misure agevolative disciplinate dal presente decreto.
4. Nella sezione del sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) dedicata alla misura sarà resa disponibile l’informativa sul trattamento dei dati personali.