MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 26 giugno 2026
Incentivi Italia – Servizio di pubblicazione delle valutazioni
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) “Autorità responsabile”: il soggetto di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q), del regolamento RNA;
b) “Codice degli incentivi”: il decreto legislativo n. 184 del 2025, recante «Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160»;
c) «decreto direttoriale 28 luglio 2017»: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 28 luglio 2017 che, in attuazione degli articoli 7 e 8 del regolamento RNA, definisce, tra l’altro, le modalità di accreditamento al RNA delle Autorità responsabili e il centro unico di responsabilità per le funzionalità del RNA presso il Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle imprese e del made in Italy;
d) “regolamento RNA”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
e) “RNA”: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
f) “servizio di pubblicazione delle valutazioni” o “servizio”: il servizio reso disponibile ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h), del Codice degli incentivi per la pubblicazione nel sistema Incentivi Italia degli esiti delle valutazioni svolte ai sensi dell’articolo 21 del medesimo Codice.
2. In aggiunta alle definizioni di cui al comma 1, si applicano le definizioni previste dall’articolo 2 del Codice degli incentivi.
Articolo 2
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto definisce le disposizioni funzionali all’attivazione e all’utilizzo del servizio di pubblicazione delle valutazioni reso disponibile dal sistema Incentivi Italia, ai sensi dell’articolo 3, commi 2, lettera h), e 3, del Codice degli incentivi.
2. Il servizio di cui al comma 1 supporta le amministrazioni responsabili negli adempimenti volti a garantire, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del Codice degli incentivi, la pubblicità degli esiti delle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post svolte in relazione agli incentivi di propria competenza. Per le predette finalità, il servizio rende disponibile, in una sezione dedicata del sistema Incentivi Italia, un archivio delle valutazioni alimentato dai soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 4, consultabile da chiunque vi abbia interesse.
Articolo 3
(Data di entrata in funzione)
1. Il servizio entra in funzione per l’alimentazione dell’archivio di cui all’articolo 2, comma 2, a decorrere dal 30 giugno 2026. Con comunicazione pubblicata nel sistema Incentivi Italia è resa nota la data a decorrere dalla quale l’archivio è reso disponibile per le finalità di consultazione.
Articolo 4
(Accesso ai servizi)
1. L’accesso al servizio per le funzioni di alimentazione dell’archivio è consentito ai soggetti che rivestono il ruolo di Autorità responsabile ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q), del regolamento RNA, previamente accrediti per tale ruolo al predetto registro secondo le modalità definite dal decreto direttoriale 28 luglio 2017.
2. La consultazione dell’archivio è effettuata liberamente da chiunque vi abbia interesse, senza restrizioni e senza necessità di identificazione.
Articolo 5
(Punto di accesso)
1. La funzione di alimentazione dell’archivio delle valutazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, è resa disponibile nell’area riservata del RNA.
2. La consultazione degli esiti delle valutazioni è resa disponibile, con la decorrenza definita ai sensi dell’articolo 3, nell’area pubblica del sistema Incentivi Italia.
Articolo 6
(Modalità operative)
1. Le modalità operative per l’utilizzo delle funzioni di alimentazione e di consultazione di cui all’articolo 5 sono definite dalle guide tecniche pubblicate nel sito del RNA.
Articolo 7
(Uffici competenti)
1. Le attività di gestione del servizio sono curate dal centro unico di responsabilità del RNA di cui all’articolo 6 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, individuato nella Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, che si avvale, per le predette attività, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia.
Il presente decreto è pubblicato nei siti internet del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e della piattaforma “Incentivi.gov.it” di cui all’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 nonché nel sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it).