MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 26 maggio 2025

Disposizioni applicative per l’attribuzione agli incubatori e agli acceleratori certificati del contributo, sotto forma di credito d’imposta

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «decreto-legge n. 179/2012»: il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dall’art. 30 della legge concorrenza 2023 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

b) «incubatori certificati»: le società di cui all’art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012;

c) «acceleratori certificati»: gli incubatori che svolgono in via esclusiva attività di supporto e accelerazione di start-up innovative, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 25, comma 8, ultimo periodo, del decreto-legge n. 179/2012;

d) «legge concorrenza 2023»: la legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023»;

e) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

f) «organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative»: organismo di investimento collettivo del risparmio, come definito dall’art. 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, istituito in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento agevolato, detiene azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70 percento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta;

g) «altre società che investano prevalentemente in start-up innovative: si intendono le società che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta;

h) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

i) «Registro nazionale degli aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115;

j) «start-up innovative»: le società di capitali che possiedono i requisiti di cui all’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012;

l) «impresa unica»: le imprese tra le quali intercorre almeno una delle relazioni previste dall’art. 2, paragrafo 2, del regolamento de minimis;

m) «soggetto gestore»: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, soggetto delegato, con apposita convenzione o accordo tra PPAA, alla cura dell’istruttoria delle domande, dell’identificazione del diritto alla spettanza del credito d’imposta e dei servizi connessi, dell’esecuzione dei controlli e delle ispezioni sulle iniziative finanziate;

n) «decreto legislativo n. 123 del 1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Art. 2

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative per l’attribuzione agli incubatori e agli acceleratori certificati del contributo, sotto forma di credito d’imposta, previsto dall’art. 32 della legge concorrenza 2023 definendo, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta nonchè le modalità di verifica, controllo ed eventuale recupero dei benefici non spettanti, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa annuale stabilito dal comma 2 dello stesso art. 32.

Art. 3

Risorse

1. Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’art. 2 è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, al netto delle somme spettanti al soggetto gestore di cui all’art. 7.

2. Le risorse finanziare di cui al comma 1 sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, rubricato «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio», per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente decreto.

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo, sotto forma di credito d’imposta, previsto dal presente decreto, gli incubatori e gli acceleratori certificati che alla data di presentazione dell’istanza di cui all’art. 8:

a) sono regolarmente costituiti e iscritti e attivi nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese prevista dall’art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012;

b) non sono sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

c) non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e non si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Art. 5

Investimenti ammissibili

1. Costituiscono investimenti ammissibili le somme investite dai soggetti beneficiari a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui all’art. 8, comma 2, nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.

2. L’investimento massimo per il quale è riconosciuto il credito d’imposta non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, a decorrere dal 2025, l’importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni dalla data di effettuazione.

Art. 6

Agevolazioni concedibili

1. Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’art. 2 è concesso ai sensi del regolamento de minimis, con le esclusioni settoriali e nei limiti di massimale ivi previsti anche per impresa unica.

2. Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è riconosciuto in misura pari all’8 per cento dell’investimento di cui all’art. 5, comma 2, nel rispetto del limite di spesa annuo previsto dall’art. 3, comma 1.

3. Il contributo di cui al presente decreto può essere cumulato con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Art. 7

Soggetto gestore

1. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi di cui al presente decreto, comprendenti la ricezione, la valutazione e l’approvazione delle domande di agevolazione, l’erogazione, il controllo e il monitoraggio dell’agevolazione, nonchè la realizzazione di un sistema informativo atto alla gestione complessiva della misura, il Ministero si avvale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia.

2. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998, sono riconosciuti entro il limite del 4% delle risorse di cui all’art. 3, comma 1 del presente decreto.

3. Con apposita convenzione tra il Ministero e il soggetto gestore sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto, nonchè, con riferimento all’attività di gestione da questi svolta, le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie di cui al comma 2 al soggetto gestore e le modalità di rendicontazione delle spese effettuate dallo stesso.

Art. 8

Procedura di accesso

1. Prima dell’effettuazione dell’investimento, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta, gli incubatori e gli acceleratori certificati presentano istanza al soggetto gestore attraverso apposita procedura secondo quanto previsto dal comma 2. L’istanza indica, per ciascun anno, l’ammontare e le caratteristiche dell’investimento che intendono effettuare, gli elementi identificativi della start-up innovativa destinataria dell’investimento e, in caso di investimento indiretto, dell’organismo di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative, nonchè la data presunta dell’investimento e l’importo del credito d’imposta richiesto.

2. Con apposito bando da adottarsi con decreto del Ministero entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite la data di apertura dei termini di presentazione delle istanze, la procedura attraverso la quale presentare l’istanza, le modalità di verifica della stessa, le modalità di comunicazione degli esiti all’istante con l’indicazione del credito fruibile e sino al raggiungimento del limite di spesa annuale complessivo di cui all’art. 3, comma 1.

Art. 9

Modalità di fruizione

1. Il soggetto beneficiario può fruire del credito di imposta con le modalità disciplinate nel presente articolo, solo dopo l’effettiva realizzazione dell’investimento.

2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

3. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo fruibile, indicato nella comunicazione degli esiti di cui all’art. 8, comma 2, e comunicato all’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 1 dell’art. 10, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

4. Il credito d’imposta di cui al presente decreto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è stato riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Art. 10

Trasmissione dei dati

1. Il Ministero, anche avvalendosi del soggetto gestore, trasmette all’Agenzia delle entrate, preventivamente alle comunicazioni degli esiti di cui all’art. 8, comma 2, e con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco dei beneficiari ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta fruibili.

2. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco dei beneficiari che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.

Art. 11

Decadenza dalle agevolazioni fiscali

1. Il soggetto beneficiario decade dal contributo nei seguenti casi:

a) accertamento, successivamente alla concessione dell’agevolazione, dell’assenza di uno o più requisiti di cui all’art. 25 del decreto-legge n. 179/2012, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;

b) accertamento della decadenza dal diritto alla fruizione del credito per cessione, anche parziale, a titolo oneroso o gratuito, dell’investimento, prima del decorso del termine di tre anni dalla data di effettuazione dell’investimento, ovvero per l’intervento di altre circostanze che comportano, entro il medesimo termine, il mancato mantenimento dell’investimento, salvi i casi indipendenti dalla volontà del soggetto beneficiario;

c) perdita delle caratteristiche da parte del destinatario dell’investimento della qualifica di start-up innovativa, prima che sia decorso il periodo di mantenimento di cui all’art. 5, comma 2;

d) impossibilità di svolgimento dei controlli di cui all’art. 10 per fatto imputabile al soggetto beneficiario;

e) altre violazioni o inadempimenti riscontrati dal Ministero o dall’Agenzia dell’entrate da cui consegue la non spettanza, anche parziale, del credito d’imposta.

2. Le disposizioni in materia di revoca di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso di perdita dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa dovuta (i) alla scadenza del termine previsto dalla normativa per la permanenza nella sezione speciale del registro imprese, (ii) o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000, (iii) alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, (iv) o all’acquisizione dei requisiti di PMI innovativa, di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

3. Disposta la revoca dell’agevolazione, il Ministero provvede al recupero dell’importo del credito indebitamente fruito, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, maggiorato delle sanzioni di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e degli interessi secondo le leggi vigenti, per il successivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

4. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, costituiscono crediti inesistenti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera g-quater) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le fattispecie di cui all’art. 10, comma 1, lettera a) del presente decreto mentre costituiscono crediti non spettanti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera g-quinquies) del medesimo decreto legislativo, le fattispecie individuate nelle lettere da b) ad e) del comma 1 presente articolo.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

Art. 12

Controlli

1. Il Ministero, anche avvalendosi del soggetto gestore, procede ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e delle comunicazioni rese ai sensi del presente decreto, nonché sull’effettiva realizzazione dell’investimento, anche al fine del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11.

2. Ai fini dei relativi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, per un periodo di cinque anni dall’investimento effettuato, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettiva esecuzione, nonché apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che attesti l’effettuazione e l’entità dell’investimento agevolato. A tal fine, i bonifici devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente decreto.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art. 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).

Art. 13

Disposizioni finali

1. L’intervento di cui al presente decreto è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero.

2. I dati personali di cui il Ministero venga in possesso in occasione della gestione dei procedimenti previsti dal presente decreto sono trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, nonchè ai sensi della disciplina del regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell’art. 22 del regolamento (UE) 2021/241. I soggetti che intendono fruire del credito di imposta sono tenuti a prendere visione, in sede di presentazione dell’istanza, dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nel sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il presente decreto è e pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Le informazioni rilevanti in merito al presente intervento sono pubblicate nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it.

Dell’adozione del presente decreto è dato, altresì, avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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