MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 28 febbraio 2023
Incremento delle misure del diritto annuale – Articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Articolo 1
(Autorizzazione all’incremento delle misure del diritto annuale)
1. È autorizzato, ai sensi del comma 784, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le camere di commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani l’incremento del 50 per cento della misura del diritto annuale per il finanziamento dei piani di riequilibrio finanziario di cui alle rispettive delibere consiliari, così come condivisi dall’Assessorato regionale delle attività produttive della Regione siciliana con nota n. 1371/A12 del 29 marzo 2022 e nota n. 391 del 30 gennaio 2023.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è, comunque, revocata dall’anno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali come definiti dalla riorganizzazione del sistema camerale regionale. Il consiglio del nuovo ente è tenuto a verificare la persistenza delle condizioni di squilibrio strutturale e a presentare, ai fini della necessaria autorizzazione, un nuovo programma di riequilibrio finanziario che tenga conto degli effetti economici e finanziari derivanti dalla riorganizzazione.
Articolo 2
(Monitoraggio)
1. Le camere di commercio di cui al comma 1 dell’articolo 1 trasmettono alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, Divisione II – Sistema camerale e alla Regione Siciliana, per il tramite di Unioncamere, entro il 31 maggio 2023, il 31 gennaio 2024 e il 31 gennaio 2025, una relazione sullo stato di attuazione della misura strutturale relativa al trasferimento del carico pensionistico ad un istituto di previdenza nazionale, comprensiva della quantificazione delle risorse accantonate allo scopo, attestata dai rispettivi collegi dei revisori.
2. Le camere di commercio di cui al comma 1 dell’articolo 1 trasmettono alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, Divisione II – Sistema camerale e alla Regione Siciliana, per il tramite di Unioncamere, entro il 31 gennaio 2025, una relazione finale sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi di risanamento individuati nel medesimo piano evidenziando i motivi di un eventuale scostamento e le eventuali variazioni intervenute sui fattori esogeni ed endogeni che incidono sullo stato di dissesto.
3. Alle relazioni di cui al comma 2 sono allegati il parere del collegio dei revisori e l’ultimo bilancio d’esercizio approvato.
4. Ai fini dell’autorizzazione dell’incremento delle misure del diritto annuale che le medesime camere di commercio presentano per gli anni successivi il Ministro delle imprese e del made in Italy valuterà l’eventuale mancato rispetto degli obiettivi fissati dal piano e la mancata adozione della misura strutturale.
Articolo 3
(Termini di versamento)
1. Il versamento dell’importo derivante dall’applicazione del presente decreto è effettuato, per gli anni 2022 e 2023, unitamente al versamento del diritto annuale ordinario per l’anno 2023, entro il termine di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435.
2. Il versamento dell’importo derivante dall’applicazione del presente decreto è effettuato, per l’anno 2024, unitamente al versamento del diritto annuale ordinario entro il termine di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435.
3. Le imprese di nuova iscrizione che, alla data di pubblicazione del presente decreto, hanno già provveduto per l’anno 2023 al versamento del diritto annuale ordinario effettuano il conguaglio rispetto all’importo versato unitamente al pagamento del diritto annuale per l’anno 2024, entro il termine di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435.
Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito informatico del Ministero, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
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