MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 28 settembre 2023
Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l’offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada
Art. 1
Procedura di rilascio della licenza individuale speciale
1. Le licenze individuali speciali disciplinate dalla delibera AGCOM n. 78/23/CONS con la quale è stato modificato il «Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del D.L.G.S. 30 aprile 1992, n. 285)» – di seguito «regolamento» – sono classificate nelle seguenti tipologie:
A) per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, delle violazioni del codice della strada e degli atti amministrativi impositivi;
B) per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada e degli atti amministrativi impositivi.
2. All’atto della presentazione della domanda per il rilascio della licenza, il soggetto richiedente è tenuto ad indicare l’ambito territoriale nel quale intende esercitare il servizio. Nel caso in cui un soggetto, già dotato di licenza individuale speciale alla data di entrata in vigore del regolamento, intenda estendere l’ambito geografico del suddetto titolo, dovrà darne comunicazione al Ministero indicando la regione (o le regioni) oggetto di estensione.
3. Le domande per il rilascio delle licenze di cui al comma 1 sono presentate alla divisione competente della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali del Ministero delle imprese e del made in Italy tramite il portale «Servizi Postali» accedendo alla pagina web del Ministero dedicata ai servizi postali.
4. Il termine per il rilascio della licenza individuale speciale o per il rifiuto della stessa è di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero.
5. Qualora la domanda non risulti completa, il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dal Ministero. Il mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta comporta la rinuncia alla domanda.
6. L’offerta del servizio non può essere avviata prima del rilascio della licenza individuale speciale.
7. Il rilascio della licenza individuale speciale è soggetto al pagamento di un contributo a titolo di rimborso spese per l’istruttoria e di un contributo dovuto per verifiche e controlli sulla permanenza dei requisiti richiesti per la licenza, relativo al primo anno di decorrenza e da versare entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 261/1999.
8. Il pagamento dei contributi di cui al comma 7 deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma elettronica di pagamento «PagoPA».
Art. 2
Requisiti per il rilascio della licenza individuale speciale
1. I requisiti e le situazioni ostative per il rilascio della licenza individuale speciale sono previsti dall’art. 5 del regolamento generale in materia di titoli abilitativi e dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento.
2. La licenza individuale speciale può essere rilasciata anche all’operatore capogruppo come definito dall’art. 1, lettera h) del regolamento.
3. Al momento della presentazione della domanda l’operatore capogruppo indica gli operatori postali, titolari di licenza individuale, che compongono l’organizzazione unitaria, incluse le sedi mandatarie, e presenta la documentazione di natura contrattuale richiesta dall’art. 5, comma 4, del regolamento per comprovare l’unitarietà di tale organizzazione. L’operatore capogruppo titolare della licenza individuale speciale comunica ogni variazione dell’organizzazione unitaria fornendo gli estremi degli operatori che entrano a far parte della rete e di quelli che ne escono.
4. I soggetti che intendono presentare la domanda devono inoltre provare il possesso dei seguenti requisiti:
a. essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall’art. 15 del decreto legislativo n. 261/1999, a titolo di rimborso spese per l’istruttoria e per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre la licenza speciale;
b. fornire, con riferimento all’attività di notifica per la quale si chiede il rilascio della licenza, le informazioni di cui all’art. 5, commi 8 e 9, del regolamento generale di cui alla delibera n. 129/15/CONS e trasmettere i segni distintivi (marchio e logo) che saranno utilizzati per fornire il servizio;
c. dimostrare il possesso dei requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento.
5. Ai fini del rilascio della licenza speciale, i richiedenti attestano il possesso dei requisiti di affidabilità mediante la produzione di bilanci depositati nel registro delle imprese ovvero la dichiarazione ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quest’ultima esclusivamente per i soggetti non obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso il registro delle imprese, concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi due esercizi il cui ammontare non risulti inferiore alla soglia minima stabilita in euro 1.000.000,00, se l’ambito geografico dichiarato all’atto della presentazione della domanda è nazionale oppure è superiore a dieci regioni (da undici a venti), in euro 500.000,00 se l’ambito geografico dichiarato all’atto della presentazione della domanda è compreso tra quattro e dieci regioni, in euro 200.000,00 se l’ambito geografico dichiarato all’atto della presentazione della domanda è inferiore o pari a tre regioni.
Il richiedente è tenuto a presentare altresì una dichiarazione relativa alle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, dalla quale risulti:
a) l’assenza di gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice degli appalti»);
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del Codice degli appalti;
c) di non trovarsi in una delle situazioni che danno luogo all’esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto, previste dalla lettera l), del medesimo art. 80, comma 5, del Codice degli appalti;
d) di non essere stato destinatario, nell’ultimo triennio precedente alla presentazione della domanda per il rilascio della licenza individuale speciale, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.
Per le licenze speciali sia di tipo A sia di tipo B, il richiedente dimostra, comunque entro e non oltre un anno dal rilascio della licenza, mediante produzione di apposita documentazione, il possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 27001, anche in modalità multisito ove ne ricorrano le condizioni ai sensi della specifica normativa tecnica, come previsto dall’art. 6, comma 3 del regolamento.
6. La sussistenza del requisito della professionalità deve essere invece dimostrata con la produzione di dati di bilancio del biennio precedente da cui risulti l’attività svolta nel settore postale relativa ad invii certificati e registrati per una percentuale del fatturato totale non inferiore al 10% del biennio; ovvero, l’attività svolta attraverso messi notificatori comprovata da almeno tre attestazioni positive qualificate, per un importo non inferiore al 10% del fatturato totale nel biennio. Per attestazioni qualificate si intendono quelle relative ad affidamenti da parte di pubbliche amministrazioni, enti locali, compagnie di servizi di pubblica utilità e, più in generale, grandi utenti.
7. Infine, a comprova dell’esistenza dei requisiti di onorabilità, per tutte le tipologie di licenza speciale, i richiedenti forniscono le dichiarazioni previste dall’art. 8 del regolamento e richiamate anche nel presente disciplinare, ovvero:
a) non aver commesso violazioni definitivamente accertate, nel triennio anteriore alla data della domanda per il rilascio della licenza, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui risiedono;
b) non aver subito, nel triennio anteriore alla domanda, l’applicazione di sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) aver adempiuto, all’interno delle proprie strutture aziendali, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
d) non aver commesso una grave negligenza nell’esecuzione delle prestazioni affidate da una pubblica amministrazione nel triennio anteriore alla data della domanda;
e) non versare in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni, di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
f) non essere stato e non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o reale, anche in forza di un provvedimento non ancora definitivo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del codice penale;
g) essere in regola con la normativa antimafia;
h) essere in regola con il pagamento, ove dovuto, dei contributi alle spese di funzionamento dell’Autorità; al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale ai sensi dell’art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999;
i) alle spese per l’istruttoria, le verifiche e i controlli di cui all’art. 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 261/1999.
Il richiedente fornisce apposita documentazione attestante l’adozione di una struttura amministrativa che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa ovvero di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 3
Obblighi
1. I soggetti titolari di licenza individuale speciale sono tenuti al rispetto degli obblighi connessi al rilascio della licenza individuale di cui all’art. 6 del regolamento generale e di quelli in materia di personale dipendente e di qualità del servizio previsti dagli articoli 9 e 10 del regolamento.
2. Ogni variazione delle informazioni di cui all’art. 5, commi 8 e 9, del regolamento generale e di cui all’art. 2, comma 6, del disciplinare di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 che sia intervenuta successivamente al rilascio della licenza speciale, è comunicata al Ministero entro trenta giorni dall’avvenuta variazione. Il Ministero, entro i successivi trenta giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti della licenza.
Art. 4
Validità della licenza speciale, modalità di rinnovo e cessione a terzi
1. La licenza speciale, ha una validità non superiore a sei anni, ed è rinnovabile previa richiesta da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza.
2. La licenza speciale non può essere ceduta a terzi senza il previo consenso del Ministero. Il soggetto interessato al subentro deve essere in possesso dei requisiti, delle informazioni e dei documenti di cui al precedente art. 2 e presentare la relativa documentazione.
Art. 5
Procedure di diffida, sospensione e revoca della licenza
1. Qualora l’Autorità, ai sensi dell’art. 11 del regolamento, accerti nel corso del triennio la seconda violazione degli obblighi di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento stesso, il Ministero, previa richiesta dell’Autorità stessa, diffida il licenziatario dal violare nuovamente i suddetti obblighi ammonendolo che un’ulteriore violazione integrerà i presupposti della sospensione e della revoca.
2. Le violazioni degli obblighi di cui al comma 1 comportano la sospensione o la revoca della licenza ove risultino accertate con provvedimento sanzionatorio dell’Autorità o con atto di contestazione qualora il destinatario si sia avvalso dell’istituto del pagamento in misura ridotta (cd. oblazione).
3. Il Ministero, su proposta dell’Autorità, dispone:
a) la sospensione della licenza fino a novanta giorni in caso di violazione per tre volte, nell’arco di tre anni, degli obblighi di frequenza al corso di formazione nonchè di quelli di realizzazione del piano di gestione digitale del procedimento di notificazione e di realizzazione del programma per l’associazione dei codici relativi a tutti gli invii raccomandati, di cui rispettivamente agli articoli 9, comma 1, lettera c), e 10, comma 1, lettera e) e g), del regolamento;
b) la revoca della licenza in caso di violazione per tre volte, nell’arco di tre anni, degli obblighi di sottoscrivere esclusivamente contratti di lavoro subordinato e di impiegare un numero di dipendenti non inferiore ai limiti previsti, di cui all’art. 9, comma 1, lett. a) e b), del regolamento. La revoca è parimenti disposta per le violazioni di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), b), c), d), f) ed h) del regolamento, relative rispettivamente alla carta di servizi; agli obiettivi di qualità; alla sicurezza nella gestione dei dati; ai locali per le lavorazioni degli invii postali; alla garanzia di tracciabilità dell’invio ed alla realizzazione e gestione di un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative per la consegna degli invii inesitati al destinatario.
4. Il Ministero, previa proposta dell’Autorità, avvia il procedimento di sospensione o revoca nel rispetto dei principi e delle garanzie di partecipazione al procedimento previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Il termine per l’adozione del procedimento di sospensione o revoca è di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Il licenziatario può presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.
Art. 6
Decadenza dalla licenza speciale
1. Il Ministero, su proposta dell’Autorità, dispone la decadenza dalla licenza speciale quando venga meno uno dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento.
2. La decadenza dalla licenza speciale è disposta dal Ministero nel rispetto dei principi e delle garanzie di partecipazione al procedimento previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, anche a seguito dei controlli periodici sulla permanenza dei requisiti di cui all’art. 14, comma 1, del regolamento.
3. La decadenza è disposta dal Ministero nei casi di mancata richiesta di rinnovo entro il termine di cui al precedente art. 4, comma 1.
4. Il termine per l’adozione del procedimento di decadenza è di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Il licenziatario può presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.
5. Nel caso di decadenza dalla licenza i contributi versati ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 261/1999 rimangono acquisiti all’entrata del bilancio dello Stato.
Art. 7
Contributi
1. Il titolare di licenza speciale è tenuto, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 261/1999, al pagamento del contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Ministero per l’istruttoria per il rilascio della licenza individuale ed a quello annuale per l’attività di controllo e verifica sulla permanenza dei requisiti richiesti. Il pagamento di entrambi i contributi dovrà necessariamente avvenire attraverso l’utilizzo della piattaforma digitale PagoPA.
Art. 8
Controlli e sanzioni
1. Il Ministero verifica periodicamente la permanenza dei requisiti posseduti dai titolari di licenza individuale speciale al momento della presentazione della domanda; compete, invece, all’Autorità il controllo del rispetto degli obblighi imposti ai titolari di licenza individuale speciale ai sensi dell’art. 14, commi 2, 3 e 4 del regolamento.
2. L’esercizio dell’attività di notificazione a mezzo del servizio postale, senza aver conseguito la prescritta licenza individuale speciale, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 21, commi 4 e 5, del decreto legislativo.
3. La violazione degli obblighi previsti nel regolamento è punita con sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 21, comma 6, del decreto legislativo.
4. Ai titolari di licenza individuale speciale si applicano le previsioni di cui all’art. 21, commi 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo.
Art. 9
Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dall’entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 luglio 2018 concernente il «Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l’offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)».
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