MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 3 marzo 2023
Modalità semplificate di accesso alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale (G.U. 11 aprile 2023, n. 85)
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, stabilisce le modalità semplificate di presentazione delle istanze di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge del 18 novembre 2022, n. 176, destinato alle imprese, in qualsiasi forma costituite, iscritte al registro delle imprese, con utenze collocate in Italia a esse intestate e ai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) componente energetica: le voci della bolletta per la fornitura di energia elettrica e gas, escluse quelle relative alla spesa per il servizio di trasporto e la gestione del contatore, la spesa per oneri di sistema le imposte e tasse e le altre eventuali partite contabilizzate. Le spese sostenute per le garanzie d’origine e per la CO2 sono da considerarsi parte della componente energetica per la fornitura di energia elettrica, anche se riportate in una voce separata della medesima bolletta;
b) importo medio contabilizzato del periodo di riferimento: costo medio della componente energetica riferito ai consumi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche fatturati successivamente;
c) importo eccedente della bolletta: ammontare pari alla differenza, se positiva, tra il corrispettivo per la componente energetica risultante dalla bolletta riferita a consumi di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 e l’importo medio contabilizzato del periodo di riferimento a parità di consumo.
Art. 2
Modalità di accesso alla rateizzazione delle bollette per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale
1. Per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, i fornitori di energia elettrica e gas naturale sono tenuti a:
a) rateizzare, qualora richiesto dalle imprese di cui all’art. 1, l’importo eccedente della bolletta di cui all’art. 1, comma 2, lettera c);
b) riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione in relazione all’importo eccedente della bolletta, nonchè i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.
2. Per ottenere la rateizzazione delle bollette di cui al comma 1, l’impresa, entro quindici giorni dall’emissione della bolletta, deve presentare istanza all’attuale fornitore per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altre modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal fornitore. Per le bollette scadute al momento dell’emanazione del presente decreto, il termine di quindici giorni per presentare l’istanza decorre dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. In caso di cambio del fornitore tra il periodo di riferimento e il periodo di cui si richiede la rateizzazione, è cura del fornitore attuale verificare l’importo medio contabilizzato del periodo di riferimento, acquisendo il dato dai precedenti fornitori ai quali è subentrato. In ogni caso l’impresa è tenuta ad allegare all’istanza copia delle bollette del periodo di riferimento.
4. L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato accompagnata dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
b) una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro cinque giorni dall’accoglimento dell’istanza.
5. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, il fornitore, quando accoglie l’istanza, propone all’impresa richiedente, all’indirizzo dalla stessa indicato nell’istanza, un piano di rateizzazione recante l’ammontare degli importi dovuti, l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili. Il piano di rateizzazione deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il pagamento delle rate della bolletta.
6. L’adesione dell’impresa al piano di rateizzazione deve essere espressa entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 5, previa presentazione della seguente documentazione:
a) contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
b) attestazione del pagamento dell’importo della bolletta non rateizzabile.
7. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro dieci giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione, l’impresa aderente al suddetto piano decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto entro i successivi dieci giorni. In caso di mancato versamento di detto importo, il fornitore procede all’escussione della garanzia assicurativa secondo le modalità stabilite dal contratto.
8. L’adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta di cui all’art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e all’art. 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
Conseguentemente, la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4, lettera b), deve contenere una apposita dichiarazione dell’impresa di non fruire per i periodi corrispondenti al piano di rateizzazione dei crediti d’imposta di cui al precedente periodo.
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto non prevede nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mise.gov.it.
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