MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 3 settembre 2025

Disposizioni in materia di contributo per l’acquisto di grandi elettrodomestici

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono adottate le seguenti definizioni:

a) «contributo elettrodomestici»: il contributo gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy di cui all’art. 1, commi 107-111 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come novellato dal decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2025, n. 60;

b) «centro di coordinamento RAEE»: il Centro di coordinamento di cui all’art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

c) «Direzione generale competente»: la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy presso il Ministero delle imprese e del made in Italy;

d) «elettrodomestico»: grande elettrodomestico ad uso civile, di cui all’elenco del seguente art. 3, il quale definisce in maniera univoca gli elettrodomestici oggetto di agevolazione;

e) «elettrodomestico obsoleto»: grande elettrodomestico ad uso civile che viene sostituito con l’acquisto di un elettrodomestico della stessa categoria commerciale di classe energetica superiore;

f) «nucleo familiare»: nucleo familiare dell’utente finale ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

g) «famiglia anagrafica»: l’insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, quale risultante dai pubblici registri anagrafici, determinato rispetto alla persona che richiede il contributo di cui all’art. 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

h) «Piattaforma informatica»: la piattaforma informatica per la gestione della presente misura di cui all’art. 1, comma 109, legge 30 dicembre 2024, n. 207, comma modificato dal comma 3-bis dell’art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, gestita da PagoPA S.p.a.;

i) «elenco informatico degli elettrodomestici» o «elenco»: l’elenco informatico degli elettrodomestici elaborato attraverso la piattaforma informatica dai produttori sulla base di una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

j) «codice dell’amministrazione digitale» (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

k) «produttore»: persona fisica o giuridica che fabbrica un elettrodomestico rientrante nella definizione di cui alla lettera d) del presente articolo, che intenda partecipare alla presente iniziativa, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto;

l) «utente finale»: il consumatore quale «persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta», come definito all’art. 3, comma 1, lettera a) del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che intenda partecipare alla presente iniziativa alle condizioni di cui al presente decreto;

m) «venditore»: soggetto, organizzato in forma imprenditoriale o societaria, che – tramite negozio fisico o online – sia abilitato alla vendita di elettrodomestici per come intesi nel presente decreto, abbia assolto agli obblighi di cui all’art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (RAEE) e abbia aderito all’iniziativa nelle modalità disciplinate nel presente decreto;

n) «voucher»: codice univoco alfanumerico generato dalla piattaforma informatica, che attesta il soddisfacimento, da parte dell’utente finale, dei requisiti per la concessione del contributo e abilita all’utilizzo dello stesso presso il venditore.

Art. 2

Oggetto, finalità e modalità di gestione del contributo

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui all’art. 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 riconosciuto all’utente finale in forma di voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del venditore al momento dell’acquisto dell’elettrodomestico. Costituisce condizione essenziale per l’erogazione del contributo di cui innanzi la consegna al venditore di un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato, nonchè, a cura del venditore, il suo corretto smaltimento finalizzato al riciclo, mediante l’uso del modello di Documento di trasporto di cui all’art. 11, comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

2. Per tutta la durata dell’iniziativa, il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili, pari ad euro 50 milioni, al netto degli oneri delle convenzioni di cui all’art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come novellato dal comma 3-bis dell’art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2025, n. 60. Il contributo è riconosciuto con le modalità descritte di seguito, rispettando l’ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento è subordinato all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie.

3. Il contributo, sotto forma di voucher, è concesso all’utente finale maggiorenne ed è spendibile presso il venditore per l’acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall’utente finale.

4. Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto in misura non superiore al 30 per cento del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro per ciascun elettrodomestico se l’utente finale ha un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 25.000 euro annui, secondo quanto previsto all’art. 1, comma 108 della legge n. 207 del 2024. Il contributo di cui al presente decreto non può essere cumulato con altre agevolazioni, nonchè con altri benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili.

5. Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate di cui all’art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonchè ai fini del controllo, i dati relativi ai contributi elettrodomestici erogati, con l’indicazione dei dati identificativi degli utenti finali, sono comunicati telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 con le modalità definite d’intesa tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e l’Agenzia delle entrate.

6. Attraverso la piattaforma informatica sono acquisiti i dati degli utenti finali che manifestano l’interesse a partecipare alla presente iniziativa e, per essi, è accertato il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 3 e 4. A tal fine, la piattaforma informatica interroga, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite la piattaforma di cui all’art. 50-ter, comma 2, del CAD o altri strumenti di interoperabilità:

la banca dati di titolarità dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della verifica della presenza di una DSU in corso di validità associata all’utente finale per il 2025 e dell’acquisizione automatica dell’informazione sul valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell’utente finale richiedente, per determinare l’importo del contributo concedibile;

l’Anagrafe nazionale della popolazione residente ai fini della verifica della composizione del nucleo familiare;

altre banche dati pubbliche nazionali o comunitarie utili ai fini della gestione dell’iniziativa.

7. All’esito delle verifiche relative ai requisiti sopra indicati, la piattaforma informatica conferma all’utente finale il diritto al riconoscimento del contributo e ne indica l’importo massimo attraverso il rilascio di un voucher, avente una validità limitata nel tempo dal momento dell’emissione, associato al codice fiscale dell’utente finale richiedente. L’emissione del voucher comporta il vincolo delle somme a valere sulla dotazione finanziaria di cui al precedente comma 2 per la durata di validità del voucher stesso, per un valore pari all’importo massimo indicato nella piattaforma informatica ai sensi del primo periodo. La quantificazione dell’importo del contributo definitivamente spettante all’utente finale è effettuata dalla piattaforma informatica al momento dell’utilizzo del voucher presso il venditore, in relazione al prezzo di vendita dell’elettrodomestico scelto dall’utente finale. Il venditore riduce di pari importo il prezzo di acquisto dell’elettrodomestico ed emette fattura di vendita riferita esclusivamente all’elettrodomestico oggetto della vendita, la quale riporta il prezzo originario, il valore del contributo effettivamente maturato ed esplicita l’obbligo di smaltimento dell’elettrodomestico in sostituzione.

8. Qualora il voucher non sia utilizzato presso un venditore entro il limite temporale di validità, l’utente finale può rinnovare la richiesta del contributo secondo le modalità indicate nei decreti direttoriali di cui al successivo comma 10.

9. A seguito dell’accettazione del voucher e a fronte della riduzione del prezzo di cui al comma 7, una volta decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’utente finale, il venditore matura il diritto a ricevere un importo alla stessa equivalente, da corrispondersi a cura di Invitalia a valere sulla dotazione finanziaria della misura, previo inserimento da parte del venditore nella piattaforma informatica della documentazione necessaria a comprovare il diritto in questione, anche ai fini dell’effettuazione dei controlli di cui al successivo art. 6. A tali fini, il venditore conserva tutta la documentazione relativa a ciascun acquisto effettuato mediante l’utilizzo del voucher, inclusa la documentazione riguardante la gestione di un eventuale reso, nonchè la documentazione attestante l’avvio dell’elettrodomestico sostituito al corretto smaltimento finalizzato al riciclo.

10. Con uno o più decreti direttoriali della Direzione generale competente del Ministero delle imprese e del made in Italy sono indicati le tempistiche di attivazione dell’iniziativa, la durata della stessa, il funzionamento della piattaforma informatica, le attività di trattamento dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori, nonchè sono adottate linee guida esplicative inerenti alla validità temporanea del voucher ed il suo utilizzo e le modalità di adesione all’iniziativa da parte di produttori e venditori, in coerenza con le disposizioni di cui ai successivi articoli 3 e 4, comprese le casistiche di vendita online e di reso dell’elettrodomestico.

11. Alla luce dei report periodici di monitoraggio di cui all’art. 6, in caso di esaurimento delle risorse finanziarie di cui al precedente comma 2, con i decreti direttoriali della Direzione generale competente del Ministero delle imprese e del made in Italy è disposta la chiusura del termine per la ricezione delle istanze nella piattaforma informatica.

Art. 3

Elettrodomestici acquistabili e costituzione del relativo elenco

1. Al fine di identificare univocamente gli elettrodomestici oggetto della presente iniziativa, è istituito apposito elenco informatico, elaborato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione e di atto di notorietà, rilasciata da ciascun produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello disponibile in piattaforma informatica, corredata dai codici identificativi dei prodotti, dalle caratteristiche dell’elettrodomestico e dall’attestazione del possesso di entrambi i requisiti di seguito riportati, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 1, comma 107, della legge n. 207/2024, come novellato dal comma 3-bis dell’art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2025, n. 60:

a) efficienza energetica, così distinta per categorie di prodotto:

lavatrici e lavasciuga di classe energetica non inferiore alla A secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/2014;

forni di classe energetica non inferiore alla A secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) n. 65/2014;

cappe da cucina di classe energetica non inferiore alla B secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) n. 65/2014;

lavastoviglie di classe energetica non inferiore alla C secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/2017;

asciugabiancheria di classe energetica non inferiore alla C secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2023/2534;

frigoriferi e i congelatori di classe energetica non inferiore alla D secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/2016;

piani cottura conformi ai limiti di prestazione di efficienza energetica previsti al punto 1.2 dell’allegato I. del regolamento (UE) n. 66/2014;

b) luogo di produzione: in uno stabilimento collocato nel territorio dell’Unione europea.

2. Il produttore che intenda registrare i propri prodotti nell’elenco di cui al comma 1, deve accedere alla piattaforma informatica tramite SPID/CIE del legale rappresentante e inserire negli appositi campi i dati richiesti, tra cui denominazione, forma giuridica, codice fiscale e partita IVA (o equivalente) e sede legale. Per la registrazione dei prodotti è richiesto l’invio di apposito modello contenente i dati dei prodotti medesimi da includere nella piattaforma informatica, secondo le caratteristiche indicate al comma 1.

3. Nell’eventualità in cui il produttore non sia in possesso di SPID/CIE, potrà avvalersi di un soggetto delegato, munito di SPID/CIE, al quale affidare la richiesta di registrazione dei prodotti. In tal caso, il soggetto delegato dovrà essere in possesso di un mandato utile a fornire le medesime informazioni richieste al produttore, rispettando le disposizioni di cui al comma 1, fornendo le informazioni di cui al precedente comma 2 con riferimento al produttore delegante, nonchè caricando il documento di delega sulla piattaforma informatica.

4. A seguito delle verifiche, anche a campione, svolte dal Ministero delle imprese e del made in Italy per il tramite della società di cui al seguente art. 5, comma 2, l’elenco di cui al precedente comma 1 è progressivamente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy nell’apposita pagina dedicata all’iniziativa. Esso è oggetto di aggiornamento periodico nei casi di nuove registrazioni o di esclusione di uno o più prodotti in caso di esito negativo delle predette verifiche.

Art. 4

Registrazione ed elenco dei venditori partecipanti all’iniziativa

1. Il venditore, incluso quello del commercio elettronico, che intenda partecipare al conseguimento delle finalità della presente misura, è tenuto a registrarsi nella piattaforma informatica, dando evidenza della titolarità di un codice Ateco compatibile con i beni acquistabili ai sensi dell’art. 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell’effettiva iscrizione al portale telematico messo a disposizione dal Centro di coordinamento RAEE ai sensi dell’art. 11, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. La mancata dimostrazione dell’iscrizione al suddetto portale impedisce l’iscrizione alla piattaforma informatica.

2. La registrazione nella piattaforma informatica implica l’obbligo per il venditore di accettazione dei voucher secondo le modalità stabilite dal presente decreto, come ulteriormente precisate dai decreti direttoriali di cui all’art. 2, comma 10.

3. I dati del venditore sono acquisiti e verificati attraverso la piattaforma informatica, la quale a tal fine interroga, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy:

le banche dati delle Camere di commercio e il registro delle imprese, per mezzo della piattaforma di cui all’art. 50-ter, comma 2, del CAD o altri strumenti di interoperabilità;

altre banche dati pubbliche, nazionali o europee, utili a tale finalità.

4. La registrazione di cui al comma 1, previo esito positivo dei controlli di cui al comma 3, comporta l’inclusione del venditore in un elenco consultabile pubblicamente, disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, alla pagina dedicata alla presente iniziativa.

Art. 5

Supporto tecnico-specialistico-informatico per la gestione del contributo

1. La gestione del contributo è operata mediante la piattaforma informatica di cui all’art. 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, gestita da PagoPA.

2. Le attività istruttorie, di controllo, monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie sono svolte da Invitalia.

3. I rapporti tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e i soggetti gestori di cui ai commi 1 e 2 sono regolati mediante apposite convenzioni, con oneri complessivamente non superiori al 3,8% della dotazione finanziaria totale della presente misura, da porsi a valere sulle risorse di cui al precedente art. 2, comma 2, e nello specifico non superiori al 2,2% per PagoPA e non superiori all’ 1,6% per Invitalia.

4. In linea con il disposto del comma 109 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per la liquidazione dei contributi, Invitalia può avvalersi anche di apposito conto corrente bancario, da aprirsi previa autorizzazione ai sensi dell’art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministero delle imprese e del made in Italy trasferisce ad Invitalia le risorse di cui al precedente art. 2, comma 2 al netto degli oneri previsti dalle menzionate convenzioni, indicati al precedente comma 3.

Art. 6

Attività di controllo, erogazioni e monitoraggio dell’iniziativa

1. La verifica del rispetto delle previsioni del presente decreto è assicurata in ognuna delle fasi dell’iniziativa tramite l’interazione tra i controlli automatizzati effettuati da PagoPA, per tramite della piattaforma informatica, e l’attività espletata da Invitalia.

2. L’erogazione degli importi spettanti ai venditori, disciplinata all’art. 2 comma 9, è subordinata alla conclusione con esito positivo delle attività di verifica condotte da Invitalia circa il rispetto delle informazioni sulla fatturazione, il regolare smaltimento dell’elettrodomestico sostituito e la produzione della documentazione attestante tutte le fasi a quest’ultimo riconducibili.

3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy effettua il monitoraggio dell’attuazione della misura, a tal fine avvalendosi di PagoPA ed Invitalia, i quali inviano al Ministero periodici resoconti.

4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 2, comma 2, Invitalia, in raccordo con PagoPA, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’erogazione dei contributi e trasmette al Ministero delle imprese e del made in Italy, entro il giorno 15 di ciascun mese, la rendicontazione finanziaria riferita alla mensilità precedente, evidenziando il numero e l’importo dei voucher emessi e le liquidazioni operate in favore dei venditori.

Art. 7

Cause di decadenza dal beneficio

1. I voucher concessi agli utenti finali e i rimborsi riconosciuti ai venditori sono utilizzati per le finalità di cui alla norma primaria istitutiva del contributo elettrodomestici e di cui al presente decreto.

2. Nel caso in cui, all’esito delle attività di verifica e controllo prima descritte, sia accertata in capo all’utente finale, al venditore o al produttore la violazione di una o più disposizioni del presente decreto e/o una condotta difforme rispetto alle finalità di cui alla disciplina istitutiva del contributo elettrodomestici, sono disposti l’esclusione dalla partecipazione all’iniziativa e, ove pertinente in relazione al soggetto cui è ascrivibile la responsabilità, il recupero dell’importo eventualmente erogato, con le modalità in concreto definite dai decreti direttoriali di cui al precedente art. 2, comma 10. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni applicabili, previste dalla normativa vigente.

3. Le risorse finanziarie, oggetto di eventuale recupero, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per rimanervi definitivamente acquisite.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, per le finalità di cui al presente decreto è il Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. Invitalia e PagoPA sono designati dal Ministero delle imprese e del made in Italy quali responsabili del trattamento dei dati, con apposito atto scritto in cui sono individuati i compiti affidati, come previsti dal presente decreto e disciplinati nelle sopra citate convenzioni, che non comportano decisioni sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati stessi, che restano nella sfera della titolarità del suddetto Ministero, in conformità all’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.

3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente, con riferimento, in particolare, alle misure, anche appropriate e specifiche, che devono essere adottate per assicurare il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di privacy by design e by default, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione del contributo elettrodomestici. Nelle convenzioni con i soggetti di cui al precedente art. 5, e con ogni altro eventuale soggetto che partecipi all’attuazione della presente iniziativa, sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell’art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonchè le modalità e tempi di conservazione dei dati.

4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, prima del trattamento, effettua la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell’art. 35 del regolamento (UE) 2016/679.

5. Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, gli utenti finali, i legali rappresentanti dei produttori o i soggetti loro delegati, i legali rappresentanti dei venditori ricevono adeguata informativa sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esercizio dei diritti da parte degli stessi, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dedicato all’iniziativa e sarà resa disponibile all’accesso alla piattaforma informatica.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e per le ulteriori disposizioni operative si fa rinvio ai decreti direttoriali di cui al precedente art. 2, comma 10 e alla normativa vigente applicabile.