MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 4 settembre 2025

Accordi per l’innovazione – Ridefinizione delle procedure

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

b) “Fondo per la crescita sostenibile”: il Fondo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

c) “Soggetto gestore”: il raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021, con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l’istruttoria dei progetti, l’erogazione delle agevolazioni, l’esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli;

d) “decreto 31 dicembre 2021”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 2022, n. 37, che provvede a ridefinire le procedure finalizzate alla definizione delle agevolazioni concedibili nell’ambito del regime di aiuto istituito ai sensi del decreto 24 maggio 2017, al fine ridurre le tempistiche previste per la concessione ed erogazione delle agevolazioni;

e) “Accordo per l’innovazione” o anche “Accordo”: l’Accordo sottoscritto dal Ministero con i soggetti proponenti e le eventuali altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici degli accordi quadro di cui all’articolo 7;

f) “Centro di ricerca”: impresa con personalità giuridica autonoma che svolge attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di Organismo di ricerca;

g) “collaborazione effettiva”: la collaborazione tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione effettiva;

h) “contratto di rete”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

i) “Organismo di ricerca”: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

j) “PMI”: le piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del regolamento GBER;

k) “Principio DNSH”: Principio di “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) 2020/852, in conformità all’articolo 17 dello stesso;

l) “Programma “Orizzonte Europa”: il programma quadro di ricerca e innovazione di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170 del 12 maggio 2021 e di cui alla Decisione (UE) 2021/764 del consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il Programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167 I/2 del 12 maggio 2021, che sostiene il mondo della ricerca, sviluppo e innovazione al fine di stimolare la competitività industriale e implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, digitale e verde nell’Unione europea;

m) “regioni del mezzogiorno”: le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia;

n) “regioni meno sviluppate”: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

o) “regolamento GBER”: il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come successivamente modificato e integrato, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

p) “ricerca industriale”: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

l) “sviluppo sperimentale”: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o di punta). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può, quindi, comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

m) “tecnologie abilitanti fondamentali”: le tecnologie individuate dal Programma “Orizzonte Europa” riportate nell’allegato n. 1 al presente decreto, caratterizzate da un’alta intensità di conoscenza e associate a un’elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati.

Art. 2

Ambito operativo e risorse disponibili

1. Al fine di sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni altamente innovative e tecnologicamente avanzate e di orientare, al contempo, l’intervento pubblico realizzato attraverso gli Accordi per l’innovazione verso iniziative in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività tecnologica di specifici ambiti settoriali, il presente decreto ridefinisce le procedure per la concessione delle agevolazioni, previste dal decreto 31 dicembre 2021.

2. Gli Accordi, di cui al comma 1, devono essere diretti al sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico, in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall’Unione europea e di rilevanza strategica per l’accrescimento della competitività tecnologica di specifici settori, comparti economici ovvero determinati ambiti territoriali, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.

3. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono rese disponibili risorse complessivamente pari a euro 731.000.000,00 (settecentotrentunomilioni/00), di cui:

a) euro 530.000.000,00 (cinquecentotrentamilioni/00) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, per il sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo relative alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 2;

b) euro 201.000.000,00 (duecentounomilioni/00) a valere sulle economie del Piano sviluppo e coesione MIMIT 2014-2020, per il sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo relative alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 3. Nell’ambito della medesima dotazione finanziaria, alle iniziative a valere sull’area di intervento n. 4 dell’allegato n. 3 sono concedibili risorse finanziarie fino all’importo massimo di euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00).

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 possono essere integrate da ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali.

5. Ai sensi l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 e ss.mm.ii., una quota pari al 34 per cento delle risorse di cui al comma 3, è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare interamente nei territori delle regioni del mezzogiorno.

6. La gestione delle risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni, di cui al presente decreto, è effettuata nell’ambito della contabilità speciale n. 1201 – Fondo per la crescita sostenibile, per l’erogazione dei finanziamenti agevolati, e della contabilità speciale n. 1726 – Interventi Aree Depresse, relativa agli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall’Unione europea o dalle regioni, cui affluiscono le risorse indicate al comma 3, lettera b).

7. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

8. Le agevolazioni, di cui al presente decreto, soddisfano le condizioni del regolamento GBER e possono essere concesse nel periodo di validità del predetto regolamento.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti:

a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) i Centri di ricerca;

c) con esclusivo riferimento alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 3, le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a).

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro e con gli Organismi di ricerca, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. Tali progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:

a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;

b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;

c) l’individuazione, nell’ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.

3. Le imprese, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, di cui all’articolo 8, comma 4, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel Registro delle imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni la disponibilità di almeno una sede secondaria nel territorio nazionale ed il rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 18, del regolamento GBER;

d) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati. A tal fine il soggetto proponente può fare riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene o ai bilanci di una delle società che ne detiene alla data di presentazione della domanda di agevolazioni una quota non inferiore al venti per cento del proprio capitale sociale. In tale ultimo caso, il soggetto proponente è tenuto a presentare una specifica lettera di patronage con la quale la società che detiene la predetta quota di capitale sociale assume l’impegno alla regolare esecuzione dell’iniziativa proposta nonché l’impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente revocate per una o più delle cause;

e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

f) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

g)  qualora richiesto, presentare un’adeguata capacità di rimborsare il finanziamento agevolato di cui all’articolo 6 e, quindi, un valore dell’indicatore A.3.i dell’allegato n. 4 almeno pari a 0,8;

h) essere in regola con gli obblighi previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 2025, recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.

4. Gli Organismi di ricerca, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 3, ad eccezione di cui di cui alle lettere d), g) e h).

5. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui ai commi 1 e 2:

a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni;

b) nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

Art. 4

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, come riportate nell’allegato n. 1, nell’ambito di specifiche aree di intervento indicate nell’allegato n. 2 e nell’allegato n. 3. I progetti devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attività strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto.

2. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono:

a) essere realizzati dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;

b)  riguardare una delle aree di intervento, riportate nell’allegato n. 2 o nell’allegato n. 3;

c) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e non superiori a 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) e, comunque, per le imprese, non superiori al 60 (sessanta) per cento della media del fatturato relativo agli ultimi due esercizi contabili del singolo soggetto proponente;

d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’articolo 8, comma 4 e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data di sottoscrizione del decreto di concessione di cui all’articolo 11. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al Soggetto gestore, entro 30 giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

e) avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi, comunque nel rispetto di eventuali vincoli previsti dalle fonti di finanziamento utilizzate;

f) rispettare il principio DNSH sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale ed europea;

g) qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi;

h) non ricadere negli ambiti di esclusione previsti dall’articolo 7 del regolamento (UE) 1058/2021;

i) rispettare le eventuali ulteriori condizioni previste dall’Accordo e dal decreto di concessione di cui all’articolo 11.

Art. 5

Spese e costi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

a) il personale dell’impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili unicamente le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto;

c) i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali relative al progetto;

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

2. Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un’adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell’ambito delle attività di ricerca industriale.

3. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00) al netto di IVA.

4. Sono ammissibili unicamente le spese e i costi relativi al progetto effettuati nel periodo di svolgimento dello stesso.

5.Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 7 del regolamento GBER.

6. Le spese e i costi devono garantire il rispetto del principio DNSH e delle condizioni di ammissibilità definite con i provvedimenti applicativi, che ne individuano altresì i relativi criteri di determinazione e rendicontazione. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti in sede applicativa, nel rispetto della normativa applicabile in materia in ragione delle fonti finanziarie utilizzate.

Art. 6

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nel rispetto delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall’articolo 25 e dall’articolo 4 del regolamento GBER, nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nei limiti di una intensità d’aiuto calcolata sul totale dei costi e delle spese ammissibili di progetto, articolata come segue:

a) 45 per cento per le imprese di piccola dimensione;

b) 35 per cento per le imprese di media dimensione;

c) 25 per cento per le imprese di grande dimensione.

2. Il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente ai soggetti elencati all’articolo 3, comma 1, nel limite del 20 (venti) per cento del totale dei costi e delle spese ammissibili di progetto.

3. Per gli Organismi di ricerca di cui all’articolo 3, comma 2, le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 25 per cento dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale.

4. Le intensità indicate ai commi 1 e 3, possono essere aumentate per ciascun soggetto proponente, di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il progetto di ricerca e sviluppo prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 (settanta) per cento dei costi ammissibili;

b) il progetto di ricerca e sviluppo è interamente realizzato nei territori delle regioni meno sviluppate;

c) il progetto di ricerca e sviluppo prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più Organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, nell’ambito del quale tali Organismi di ricerca sostengono almeno il 10 (dieci) per cento dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

5. Fermo restando l’ammontare massimo delle agevolazioni concedibili definito ai sensi dei precedenti commi, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici degli Accordi quadro di cui all’articolo 7, possono cofinanziare l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, del finanziamento agevolato, secondo quanto specificato nell’Accordo quadro.

6. Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

7. Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra uno e otto anni, oltre un periodo di preammortamento fino all’ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. È facoltà dell’impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento avviene a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo il relativo piano di ammortamento alle medesime scadenze. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento deve avvenire attraverso il versamento da parte del soggetto beneficiario degli importi dovuti sulla contabilità speciale n. 1726 “Interventi Aree Depresse”.

8. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al venti per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_it.

9. Qualora il valore complessivo dell’agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinata ai sensi del presente articolo superi l’intensità massima stabilita dall’articolo 25 del regolamento GBER, l’importo del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità. In particolare, per la quantificazione dell’equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_it, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

10. L’ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell’erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto dal decreto di concessione di cui all’articolo 11.

11. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che prevedono un divieto di cumulabilità e con quelle che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti “de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

Art. 7

Accordi quadro per il sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo

1. Le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica, in termini di capacità di favorire percorsi di innovazione orientati all’accrescimento della competitività e della produttività di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici, possono sottoscrivere specifici Accordi quadro con il Ministero.

2. Al fine dell’attivazione della procedura volta alla definizione degli Accordi quadro di cui al comma 1, le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate devono presentare al Ministero una specifica manifestazione di interesse con le modalità e secondo gli schemi e le tempistiche indicate dal provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1.

3. Esclusivamente i soggetti di cui al comma 1, già firmatari degli Accordi quadro di cui al medesimo comma, possono cofinanziare i progetti di ricerca oggetto degli Accordi per l’innovazione di cui all’articolo 10.

Art. 8

Domanda e procedura di accesso

1. Il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite dal Ministero con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con i medesimi provvedimenti sono definiti le condizioni, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande di agevolazione, le eventuali ulteriori condizioni per l’ammissione dei progetti, anche a riguardo dei criteri per la verifica del rispetto del principio DNSH, gli indicatori di impatto dell’intervento e i valori-obiettivo di cui all’articolo 25, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalità di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonché gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo.

2. Ciascun soggetto proponente, sia in forma singola che congiunta, può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a) ovvero sulle risorse di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b).

3. Gli Organismi di ricerca possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria. Al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto presentato, ciascuno di tali istituti, dipartimenti o unità organizzative-funzionali dell’Organismo di ricerca può partecipare ad un solo progetto.

4. La domanda di agevolazione deve essere corredata della documentazione indicata nel provvedimento di cui al comma 1, tra cui, in particolare, quella concernente:

a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni su ciascun soggetto proponente;

b) il piano di sviluppo del progetto;

c)  il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti.

3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti proponenti sono ammessi alla valutazione istruttoria sulla base di una specifica graduatoria di cui al successivo articolo 9. Il Ministero, con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, fissa i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di agevolazione.

Art. 9

Istruttoria della domanda e fase negoziale

1. Il Soggetto gestore procede all’istruttoria delle domande di agevolazione presentate nei termini indicati dal provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1, nel rispetto della posizione assunta dalle stesse nell’ambito delle graduatorie formate secondo quanto specificato al comma 2; pertanto, l’ordine temporale di presentazione delle domande di agevolazione non determina alcun vantaggio o penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Nel caso in cui al termine del periodo di apertura dello sportello agevolativo la riserva finanziaria di cui all’articolo 2, comma 5, non dovesse essere esaurita, le rimanenti risorse finanziarie sono utilizzate per sostenere le iniziative di ricerca e sviluppo da realizzare al di fuori dei territori delle regioni del mezzogiorno.

2. Le due graduatorie di accesso alla fase istruttoria, distinte sulla base delle risorse di cui all’articolo 2, comma 3, sono formate in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a ciascun progetto in relazione agli indicatori ii, iii, iv, e v del criterio di valutazione “caratteristiche del soggetto proponente” di cui alla lettera A, numero 3, dell’allegato n. 4. In caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale il progetto con il minor costo presentato. A conclusione dell’attività istruttoria, qualora nel corso delle verifiche emergano dei dati utili alla formazione della graduatoria difformi rispetto a quelli dichiarati dal soggetto proponente, la posizione in graduatoria stessa, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, viene rideterminata sulla base dei dati risultanti dalla predetta attività istruttorie.

3. Nell’ambito delle riserve finanziarie derivanti dalla sottoscrizione degli Accordi quadro di cui all’articolo 7, il Soggetto gestore procede all’istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell’ordine assunto nell’ambito delle graduatorie di cui al comma 2, selezionando esclusivamente le domande riguardanti progetti di ricerca e sviluppo da realizzare interamente nei territori dell’amministrazione sottoscrittrice dell’Accordo quadro ed attinenti alle aree di intervento individuate dalla stessa amministrazione sottoscrittrice dell’Accordo quadro.

4. Il Soggetto gestore provvede all’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata ai sensi dell’articolo 8. In tale ambito, in particolare, valuta:

a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;

b) la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;

c) la conformità del progetto alle disposizioni e agli orientamenti nazionali e europei di riferimento riguardanti principio DNSH, secondo quanto specificato nei provvedimenti del Ministero;

d) la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso, con particolare riferimento a quanto indicato agli articoli 3, 4 e 5;

e) la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, determinando il costo complessivo ammissibile, nonché le agevolazioni spettanti nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensità massime di aiuto indicate all’articolo 6;

f) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

5. Fermi restando gli esiti delle ulteriori valutazioni di cui al comma 4, la valutazione delle condizioni minime di ammissibilità è effettuata sulla base dei criteri riportati nell’allegato n. 4, determinando per ciascuno di tali criteri il relativo punteggio, attribuito secondo quanto previsto nel provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1. In caso di progetto congiunto, i punteggi sono riferiti all’insieme dei soggetti proponenti. Per gli Organismi di ricerca, in considerazione delle specificità connesse alla loro natura giuridica, la valutazione relativa alle caratteristiche del soggetto proponente di cui alla lettera A dell’allegato n. 4, viene effettuata limitatamente alla capacità tecnico-organizzativa di cui alla lettera A, numero 1 del medesimo allegato.

6. Nel caso in cui, a seguito delle attività istruttorie previste al comma 4, non risulti rispettato il rapporto, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), il progetto è dichiarato non ammissibile.

7. Nel caso di progetti congiunti, la verifica, di cui al comma 6, è effettuata su ciascun soggetto proponente diverso da Organismo di ricerca. Nel caso in cui per uno dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto il valore del rapporto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), non dovesse essere rispettato, la domanda è dichiarata non ammissibile.

8. Qualora, a seguito delle attività istruttorie di cui al comma 4, il costo complessivo ammissibile del progetto dovesse discendere al di sotto della soglia minima di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese ammissibili esposte nella domanda di agevolazione ovvero, nel caso di agevolazioni richieste anche nella forma del finanziamento agevolato, non risulti rispettato il valore minimo di cui all’articolo 3, comma 3, lettera g), il progetto è dichiarato non ammissibile.

9. A conclusione delle attività previste dal comma 4, che devono svolgersi entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 2, il Soggetto gestore invia le risultanze istruttorie al Ministero che, in caso di esito positivo dell’attività istruttoria, provvede a trasmettere le risultanze al soggetto proponente ed alle altre amministrazioni di cui al comma 3. Nel caso di esito negativo dell’attività istruttoria, il Ministero dà comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda al soggetto proponente, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

Definizione dell’Accordo per l’innovazione

1. Nel caso in cui l’attività istruttoria di cui all’articolo 9, comma 4, si concluda con esito positivo, si procede alla sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione, nel quale sono indicati i seguenti elementi:

a) le finalità dell’Accordo;

b) le amministrazioni sottoscrittici dell’Accordo, che cofinanziano l’iniziativa di ricerca e sviluppo;

c) le imprese coinvolte nell’attuazione dell’Accordo, con l’indicazione per ciascuna di esse dei relativi impegni in merito all’attuazione dell’Accordo;

d) il progetto di ricerca e sviluppo da realizzare nell’ambito dell’Accordo con l’indicazione dei costi ammissibili a seguito dell’attività istruttoria di cui all’articolo 9, suddivisi per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

e) il quadro finanziario dell’Accordo con la definizione degli impegni finanziari a carico delle amministrazioni sottoscrittrici;

f) la misura e la forma delle agevolazioni concedibili per il progetto di ricerca e sviluppo da realizzare nell’ambito dell’Accordo;

g) i termini per la realizzazione dell’Accordo;

h) le modalità di versamento delle risorse delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni sottoscrittrici nel Fondo per la crescita sostenibile.

2. L’Accordo per l’innovazione è sottoscritto dal Ministero, dai soggetti proponenti e, qualora ricorra il caso, dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni pubbliche firmatarie degli Accordi quadro di cui all’articolo 7.

Art. 11

Decreto di concessione

1. A seguito della sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione, il Ministero invita i soggetti proponenti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione, qualora non già prodotta in precedenza. I soggetti che hanno presentato domanda in forma congiunta sono tenuti anche a produrre il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ove non precedentemente allegato alla domanda di agevolazioni.

2.  La documentazione, di cui al comma 1, deve pervenire al Soggetto gestore e, in copia, al Ministero, entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione e costituisce condizione per l’adozione del decreto di concessione, di cui al comma 3.

3. Il Ministero, entro 30 giorni dalla presentazione da parte del soggetto proponente della documentazione di cui al comma 1, fatti salvi i termini previsti dall’articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni in merito al rilascio delle informazioni antimafia, procede alla registrazione e alle verifiche dell’aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e, ove nulla osti, adotta il decreto di concessione contenente, tra l’altro, l’indicazione delle spese e dei costi ammissibili, la tipologia e l’ammontare delle agevolazioni concedibili, il Codice Unico di Progetto, gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, le modalità di restituzione del finanziamento agevolato eventualmente concesso, nonché le condizioni di revoca.

Art. 12

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste per stato d’avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, nel numero massimo di 5, più l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.

2. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse al Soggetto gestore secondo le modalità indicate con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili gli schemi per le richieste di erogazione, nonché i criteri e le modalità per la rendicontazione dei costi ammissibili.

3. Ai fini dell’erogazione per stati di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato in data antecedente al decreto di concessione, le spese e i costi sostenuti fino alla data del medesimo decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale. Le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, fermo restando quanto previsto in caso di applicazione delle opzioni di costo semplificate, come individuate dal provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

4. L’Accordo per l’innovazione può prevedere che la prima erogazione sia disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse, in favore delle imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In alternativa, l’Accordo può prevedere, sempre previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che sia erogato a titolo di anticipazione l’intero finanziamento agevolato. Nel caso di garanzia prestata da una banca, l’istituto deve essere diverso da quello che istruisce la richiesta di erogazione.

5. L’ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo alla spesa e, qualora presente, finanziamento agevolato), effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a titolo di anticipazione, non può superare il novanta per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo dieci per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall’ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, ovvero dall’anticipazione, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia interamente erogato in anticipazione, viene erogato a saldo, come regolato dal comma 7, del presente articolo.

6. Ai fini dell’ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al Soggetto gestore, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti.

7. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l’erogazione a saldo che è disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui all’articolo 13, comma 3, e degli accertamenti sull’avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l’adozione del decreto di concessione definitivo di cui all’articolo 13, comma 5.

8. Entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il Soggetto gestore provvede a:

a) verificare, dall’esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, il corretto andamento delle attività;

b) verificare la pertinenza, la congruità e l’ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati;

c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1;

d) verificare il rispetto del divieto di cumulo di cui all’articolo 6;

e) verificare l’avanzamento del progetto sulla base del rapporto tecnico presentato dal soggetto beneficiario;

f) verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario ed il rispetto dell’obbligo assicurativo di cui all’articolo 3, comma 3, lettera h);

g) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 come successivamente modificato od integrato;

h) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

i) calcolare le agevolazioni spettanti;

l) effettuare, con riferimento all’ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco secondo quanto previsto all’articolo 13, comma 3;

m) erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente articolo.

Art. 13

Verifica intermedia e verifica finale

1. Il Soggetto gestore, indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori, effettua una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo. Tale verifica viene effettuata a metà del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera d), ed è indirizzata a valutare, rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di sviluppo e approvati dal Soggetto gestore, lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo, il Soggetto gestore propone al Ministero la revoca delle agevolazioni.

2. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica intermedia di cui al comma 1 con un adeguato supporto da parte del soggetto beneficiario ed in termini coerenti con la predetta disposizione, il soggetto beneficiario stesso trasmette, anche prima della data prevista di svolgimento della verifica, una relazione sullo stato di attuazione del progetto, secondo quanto specificato nel provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1.

3. Il Soggetto gestore, entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell’ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell’erogazione corrispondente, effettua una verifica finale volta ad accertare l’effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, il Soggetto gestore trasmette una relazione tecnica al Ministero che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato. .

4. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica finale di cui al comma 3, il soggetto beneficiario rendere disponibile presso la propria sede la documentazione giustificativa delle spese rendicontate. In particolare, il soggetto beneficiario deve rendere disponibile la documentazione integrale relativa al personale (libro unico del lavoro, buste paga, registri – timesheet, documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri fiscali/previdenziali), alle attrezzature (registro beni ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari o libro giornale riportanti le opportune annotazioni), nonché le evidenze contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il soggetto beneficiario è tenuto comunque a rendere disponibile ulteriore documentazione, se necessaria ad effettuare opportuni approfondimenti. Il soggetto beneficiario deve, inoltre, rendere disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a dimostrare l’effettiva realizzazione delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

5. Il Ministero, ai fini dell’adozione del decreto di concessione definitivo delle agevolazioni e dell’erogazione del saldo delle agevolazioni spettanti, dispone accertamenti sull’avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212.

Art. 14

Variazioni

1. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione. Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali alla natura ed all’obiettivo originario del progetto ammesso alle agevolazioni.

2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell’assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, con esclusione dell’affitto di ramo d’azienda) che comportino la variazione del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva comunicazione, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione, al Soggetto gestore che procede, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche e valutazioni, secondo le disposizioni contenute nella circolare 14 maggio 2018, n. 1447 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, nonché alle conseguenti proposte al Ministero al fine dell’espressione da parte di quest’ultimo dell’eventuale assenso alla prosecuzione dell’iter agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda di agevolazioni o alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse.

3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2, non siano state assentite dal Ministero, il Soggetto gestore sospende l’erogazione delle agevolazioni.

4. Tutte le variazioni diverse da quelle indicate ai commi 2 e 3, compresa l’eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal Soggetto gestore che, in caso di approvazione, informa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il Ministero, procedendo alla normale prosecuzione dell’iter agevolativo. In ogni caso non sono ammesse variazioni di originari soggetti proponenti se non a seguito delle operazioni straordinarie dell’assetto aziendale di cui al comma 2.

Art. 15

Controlli e ispezioni

1. In ogni fase del procedimento, il Ministero può effettuare, e, anche per il tramite del Soggetto gestore, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte del Ministero e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno dieci anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto e dall’articolo 82 del regolamento (UE) 2021/1060, il Ministero può stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, dandone comunicazione al soggetto beneficiario.

Art. 16

Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, in caso di:

a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo;

c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all’articolo 4, comma 2, lettera d);

f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro diciotto mesi dalla data del decreto di concessione;

g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera e), per la realizzazione del progetto;

h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;

i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;

l) cessazione dell’attività economica dell’impresa beneficiaria nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto ovvero rilocalizzazione di tale attività al di fuori del territorio di competenza del presente intervento agevolativo, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato ovvero tre anni per le PMI;

m) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.

2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e l), la revoca delle agevolazioni è totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.

4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.

5. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale non avente finalità liquidatorie, il Ministero valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a due anni. A tal fine l’istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al Ministero e comunicata al Soggetto gestore, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione del Ministero in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.

6. Il Ministero si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato nel caso di grandi imprese, ovvero 3 anni per le imprese di PMI, il soggetto beneficiario riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati.

Art. 17

Monitoraggio, valutazione e pubblicità

1. Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell’efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale, sulla base dei criteri di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell’articolo 15, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 8 marzo 2013 i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere al Ministero la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative. Con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1, sono individuate le ulteriori disposizioni per il monitoraggio dei progetti agevolati, i contenuti, le modalità e i termini di trasmissione delle relative informazioni, tenuto conto dei vincoli stabiliti per l’utilizzo delle fonti di finanziamento impiegate.

3. Gli impatti attesi dell’intervento agevolativo, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013, sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1. Tali indicatori e i relativi valori-obiettivo possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell’intervento e dei progetti finanziati.

4. I soggetti beneficiari sono tenuti a:

a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero, anche successivamente alla conclusione dei programmi agevolati;

b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali o comunitari competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni, mettendo a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni;

c) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità disposte dal Ministero.

5. In caso di mancato rispetto degli adempimenti, di cui al comma 4, il Ministero può escludere il soggetto beneficiario ovvero, nel caso di progetti congiunti, i soggetti beneficiari dall’accesso alle misure agevolative di ricerca industriale e sviluppo sperimentale a valere sul FCS per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione del programma agevolato.

Art. 18

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente provvedimento.

2. Il Ministero garantisce l’adempimento degli obblighi di pubblicità e informazione di cui all’articolo 9 del regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. I regimi di aiuto relativi agli interventi di cui al presente decreto saranno oggetto di relazioni annuali trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 11, lettera b), del regolamento GBER.

Allegato 1

(Articolo 4, comma 1)

Allo scopo di massimizzare il valore delle risorse finanziarie disponibili e di individuare i settori nei quali la spinta delle nuove tecnologie meglio garantisce l’evoluzione continua di prodotti e processi e la conquista di nuova forza competitiva, il campo di intervento del presente intervento viene ristretto alle seguenti specifiche tecnologie abilitanti fondamentali (KETs), che riflettono gli obiettivi della strategia di politica industriale europea e che presentano adeguate ricadute nei poli tematici di particolare interesse per le specializzazioni manifatturiere nazionali, le cui aree di intervento sono illustrate nell’allegato n. 2 e nell’allegato n. 3.

ELENCO DELLE TECNOLOGIE (KETs – Key Enabling Technologies)

  1. Materiali avanzati e nanotecnologia
  2. Fotonica e micro/nano elettronica
  3. Sistemi avanzati di produzione
  4. Tecnologie delle scienze della vita
  5. Intelligenza artificiale
  6. Connessione e sicurezza digitale

Allegato 2

(Articolo 2, comma 3 e articolo 4, commi 1 e 2)

AREE DI INTERVENTO

  1. Automotive e competitività industriale nel settore dei trasporti

– Concezione e progettazione di veicoli, compresi le parti di ricambio e gli aggiornamenti software e tecnologici, soluzioni software; utilizzo di materiali e strutture migliori, riciclaggio e riutilizzo dei materiali; efficienza, stoccaggio e recupero di energia, caratteristiche di sicurezza e protezione tenendo conto delle esigenze degli utenti, con un minore impatto sul clima, sull’ambiente e sulla salute, compresi il rumore e la qualità dell’aria;

– Tecnologie e sottosistemi di bordo, comprese le funzioni automatizzate, tenendo in considerazione le esigenze di interfaccia con le infrastrutture; sistemi di sicurezza e prevenzione incidenti e rafforzamento della cibersicurezza; sfruttamento dei progressi in materia di tecnologie dell’informazione e di IA; sviluppo dell’interfaccia uomo-veicolo;

– Innovazioni pionieristiche che impiegano differenti tecnologie abilitanti in tutta la catena del valore. Ne sono esempi le tecnologie convergenti, l’IA, i gemelli digitali, l’analisi di dati, le tecnologie di controllo, le tecnologie dei sensori, la robotica industriale, collaborativa e intelligente, i sistemi centrati sull’uomo, gli impianti produttivi flessibili, di alta precisione, privi di difetti, poco inquinanti e a bassa produzione di rifiuti, sostenibili e climaticamente neutri, conformemente all’approccio dell’economia circolare; sistemi di fabbricazione intelligenti ed efficienti sotto il profilo energetico che soddisfino le esigenze dei clienti;

– Prodotti progettati in maniera ecocompatibile, servizi e nuovi modelli di business caratterizzati da un migliore rendimento del veicolo durante il ciclo di vita, una maggiore durabilità, la possibilità di potenziamento (upgrading) e la facilità di riparazione, smontaggio, riutilizzo e riciclaggio;

– Elettrificazione, comprese nuove tecnologie ibride, basate su batterie e celle a combustibile, i powertrain elettrici, i sistemi ausiliari di veicoli, ricarica o rifornimento rapido, recupero di energia e interfacce di facile utilizzo e accesso con l’infrastruttura di ricarica o rifornimento, garantendo l’interoperabilità e la fornitura continua di servizi;

– Impatto tecnologico, in grado di favorire percorsi di innovazione finalizzati all’insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la sicurezza dei lavoratori e un approccio basato sul ciclo di vita completo, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive;

– Batterie intelligenti, sostenibili e durevoli e loro catena del valore dell’Unione, tra cui il ricorso a soluzioni basate su materiali avanzati, la progettazione, le tecnologie di produzione di batterie su larga scala ed efficienti dal punto di vista energetico, i metodi di riutilizzo e riciclaggio, nonché il funzionamento efficace a basse temperature e le esigenze di standardizzazione;

– Idrogeno, in particolare idrogeno a basse emissioni di carbonio e idrogeno basato su fonti rinnovabili, comprese le celle a combustibile, e la sua catena del valore nell’Unione dalla progettazione all’utilizzo finale in varie applicazioni.

  1. Materiali avanzati

– Materiali (compresi polimeri, bio, nano, e multi-materiali, materiali bidimensionali e materiali intelligenti – tra cui le lignocellulose – materiali compositi, metalli e leghe) e materiali avanzati (ad esempio materiali quantistici, responsivi, fotonici e superconduttori) progettati con nuove proprietà tramite il trattamento di funzionalizzazione e che soddisfino i requisiti regolamentari (ma senza portare a un aumento della pressione sull’ambiente durante il loro intero ciclo di vita, dalle fasi di produzione a quelle di utilizzo e di fine vita);

– Trattamenti e produzione di materiali integrati seguendo un approccio etico orientato al cliente, compresi le attività preregolamentari e la valutazione del ciclo di vita, l’approvvigionamento e la gestione delle materie prime, la durabilità, la riutilizzabilità e la riciclabilità, la sicurezza, la valutazione del rischio per la salute umana e l’ambiente e la gestione del rischio;

– Fattori abilitanti dei materiali avanzati come caratterizzazione (ad esempio per la garanzia di qualità), modellizzazione e simulazione, realizzazione di progetti pilota ed espansione;

– Fornitura sostenibile e sostituzione di materie prime, comprese le materie prime strategiche, lungo l’intera catena del valore.

  1. Robotica

– Robotica sicura, intelligente, collaborativa ed efficiente e sistemi incorporati e autonomi complessi.

  1. Semiconduttori

– Progettazione di nuove architetture di chip per applicazioni avanzate, quali intelligenza artificiale, edge e fog computing, IoT; progettazione di circuiti integrati con funzionalità avanzate; design di processori quantistici;

– Innovazione nei processi di fabbricazione con scalabilità a 2 nanometri e nel packaging per l’integrazione eterogenea e l’ottimizzazione di densità e costi, promuovendo la sostenibilità e sviluppando chip per advanced node;

– Sviluppo di metodologie e attrezzature innovative per il testing e la caratterizzazione di chip complessi, studi sull’affidabilità a lungo termine dei dispositivi in ambienti estremi (es. automotive, spazio);

– Integrazione di nuovi materiali quali carburo di silicio (SiC), nitruro di gallio (GaN), grafene e perovskiti per migliorare le prestazioni e l’efficienza dei dispositivi elettronici;

– Integrazione di chip per dispositivi optoelettronici al fine di sviluppare e integrare chip fotonici ad alte prestazioni e con basso consumo energetico.

Allegato 3

(Articolo 2, comma 3 e articolo 4, commi 1 e 2)

AREE DI INTERVENTO

  1. Tecnologie quantistiche

– Sviluppo di HW& SW per computazione e simulazione quantistica;

– Sviluppo di avanzati sensori quantistici e nuove tecniche metrologiche;

– Sviluppo di dispositivi e protocolli di crittografia quantistica e comunicazioni sicure;

– Ricerca di sistemi avanzati di fotonica quantistica;

– Ricerca e sviluppo di dispositivi quantistici avanzati per abilitare nuove tecnologie anche basati su superconduttori.

  1. Reti di telecomunicazione

– Sviluppo HW&SW per i sistemi di Trasporto e Radio combinati con tecnologia ottica per applicazioni in ambito 5G/6G, reti non terrestri (NTN) per comunicazioni wireless tramite l’utilizzo di connessioni satellitari;

– Ricerca di sistemi avanzati per le trasmissioni su fibra ottica con focus su soluzioni per backhaul edge-cloud e data-center interconnect;

– Sviluppo di soluzioni per la gestione e l’orchestrazione delle Reti 5G/6G, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati e delle reti;

– Attività di ricerca per la progettazione e lo sviluppo di nuove architetture di rete per supportare le tecnologie 6G e oltre (soluzioni multiaccesso e multidimensionali, comunicazioni a terahertz, networking 3D, “Network-as-a Sensor”);

– Sviluppo di soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale (AI) e machine learning per la gestione e l’ottimizzazione automatica delle risorse di rete, inclusa la gestione del traffico, la distribuzione delle risorse e la protezione della rete;

– Ricerca e sviluppo per l’individuazione di architetture di rete “carbon-aware” ad alta efficienza energetica, coerenti con la roadmap GSMA Mobile Net Zero 2050 e con gli altri obiettivi di sostenibilità ambientale.

  1. Cavi sottomarini

– Sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative (anche mediante l’impiego di sistemi senza operatore, visione verticale e sensori ottici distribuiti) per la sorveglianza e la protezione dei cavi di telecomunicazione sottomarini e per la trasmissione elettrica di potenza;

– Sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per il management intelligente delle reti attraverso sistemi di analisi predittiva per la gestione della vita utile dei cavi e orchestrazione multi-dominio che combinano reti fisse, mobili e satellitari, utilizzando dataset geospaziali provenienti dai sistemi sottomarini di rete attivi;

– Sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per la progettazione, la produzione, la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini.

  1. Realtà virtuale e aumentata

– Ricerca e sviluppo di nuovi materiali per applicazioni volte alla realizzazione di componenti HW;

– Sviluppo di HW per la fruizione di contenuti in realtà mista virtuale e aumentata.

Allegato 4

(Articolo 3, comma 3 e articolo 9, comma 2 e 5)

CRITERI QUALI-QUANTITATIVI PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI MINIME DI AMMISSIBILITÀ DELL’INIZIATIVA DI RICERCA E SVILUPPO

  1. A) Caratteristiche del soggetto proponente. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) capacità tecnico-organizzativa: capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade;

2) qualità delle collaborazioni: con particolare riferimento agli Organismi di ricerca coinvolti, sia in qualità di proponenti che in qualità di consulenti;

3) solidità economico-finanziaria, valutata sulla base dei seguenti indicatori:

  1. capacità di rimborsare il finanziamento agevolato, da determinare sulla base del seguente rapporto: Cflow/(Fa/N), dove: “Cflow” indica il valore medio degli ultimi due bilanci della somma dei valori relativi al risultato di esercizio (utile/perdita dell’esercizio incrementato degli oneri straordinari ed al netto dei proventi straordinari) e degli ammortamenti; “Fa”: indica l’importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell’articolo 6; “N’: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall’impresa in sede di domanda di agevolazioni;
  2. copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;

iii. indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo;

  1. incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, da determinare sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
  2. incidenza gestione caratteristica sul fatturato, da valutare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato;
  3. B) Qualità della proposta progettuale. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) fattibilità tecnica: da valutare con riferimento all’adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista;

2) rilevanza dei risultati attesi: da valutare rispetto allo stato dell’arte nazionale e internazionale;

3) grado di innovazione: tipologia di innovazione apportata, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;

  1. C) Impatto del progetto. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) interesse industriale: da valutare in relazione all’impatto economico dei risultati attesi;

2) potenzialità di sviluppo: da valutare in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori.

Le modalità di determinazione dei punteggi, i valori massimi e le soglie minime relativi ai criteri e agli elementi sopra indicati sono stabiliti con i provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 1.