MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 6 agosto 2024
Bando per la concessione della misura agevolativa Brevetti
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Costi ammissibili”: il valore complessivo dei servizi specialistici ritenuti funzionali e coerenti con la valorizzazione del brevetto determinato in sede di istruttoria e corrispondente al piano dei servizi ammessi;
b) “CUP”: il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico e che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
c) “Domanda di brevetto che rivendica la priorità di una precedente domanda”: la domanda che rivendica, in uno degli stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi, il diritto di priorità di una precedente domanda nazionale, secondo le disposizioni dell’articolo 4 della citata Convenzione e dell’articolo 4 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo. n. 30 del 2005);
d) “GDPR”: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
e) “Imprese di nuova costituzione”: le imprese costituite nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda telematica, effettuata tramite la procedura informatica gestita dal Soggetto Gestore;
f) “Ministro e Ministero”: il Ministro e il Ministero delle Imprese e del made in Italy;
g) “PEC del Soggetto Gestore”: la casella di posta elettronica certificata utilizzata dal Soggetto Gestore per lo scambio delle comunicazioni, il cui indirizzo è brevettiplus@pec.invitalia.it;
h) “Piano dei servizi”: il programma di servizi specialistici e il valore complessivo degli stessi, ritenuto necessario al raggiungimento dell’obiettivo di valorizzazione del brevetto;
i) “PMI”: le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese in possesso dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
j) “Procedura Informatica”: l’insieme delle procedure informatiche, adottate dal Soggetto Gestore per l’attuazione della Misura e accessibili dall’apposita sezione del portale istituzionale del sito web del Soggetto Gestore (www.invitalia.it), o analoghi strumenti informatici (PEC);
k) “Progetto di valorizzazione”: il documento che descrive la strategia di valorizzazione del brevetto, i servizi specialistici necessari al raggiungimento degli obiettivi e le informazioni essenziali e necessarie alla valutazione di merito;
l) “Prossimi Congiunti”: gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (articoli 74-78 del Codice Civile);
m) “Rapporto di ricerca con esito “non negativo”: il rapporto che evidenzi, per almeno due requisiti su tre (novità, attività inventiva, applicazione industriale), almeno una rivendicazione positiva;
n) “Rating di legalità”: l’indicatore sintetico relativo agli standard di legalità attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alle imprese che ne abbiano fatto richiesta, secondo le disposizioni del regolamento attuativo in materia di rating di legalità, delibera AGCM 15 maggio 2018, n. 27165 (Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2018, n. 122, Bollettino AGCM del 28 maggio 2018, n. 20);
o) “Rendicontazione delle spese”: l’attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
p) “Soggetto Gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia;
q) “UIBM”: la Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Articolo 2
(Obiettivi)
1. Con il presente bando si intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.
Articolo 3
(Risorse finanziarie)
1. La dotazione finanziaria complessiva da destinare alle PMI beneficiarie delle agevolazioni ammonta ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).
2. Una quota pari al 5% (cinque) delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità. Qualora la suddetta riserva non risulti utilizzata entro 30 giorni dalla data di apertura dello sportello di cui all’articolo 5 comma 2, le relative disponibilità rientreranno nella dotazione complessiva dell’intervento.
3. La dotazione di cui al comma 1 potrà essere incrementata con eventuali risorse nazionali aggiuntive che potranno rendersi disponibili, nonché con le risorse della programmazione unionale a valere su risorse dei fondi strutturali e di investimento europei. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse disponibili, è possibile, all’erogazione a saldo, definire la sostituzione dei progetti agevolati tra le eventuali diverse tipologie di fondi.
Articolo 4
(Soggetti beneficiari)
1. Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2023 ovvero siano titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2023. In entrambi i casi, i brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda;
b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2022 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
c) siano titolari di un brevetto concesso dall’EPO e convalidato in Italia successivamente al 1° gennaio 2023;
d) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1° gennaio 2022, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, purché la domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni “Brevetti+” nell’ambito dei precedenti bandi.
2. Le imprese che soddisfino una delle condizioni di cui al precedente comma 1 sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto se, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono iscritte nel Registro delle imprese;
b) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali.
3. Non possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese:
a) escluse dagli aiuti de minimis, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento UE n. 2023/2831;
b) aventi procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.
Articolo 5
(Modalità di presentazione delle domande)
1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le domande di agevolazioni devono essere compilate esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell’apposita sezione del sito web del Soggetto Gestore e possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 29 ottobre 2024 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
3. All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all’impresa richiedente sarà rilasciato dalla piattaforma il CUP, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
4. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 3. Dell’avvenuto esaurimento delle risorse è data tempestivamente pubblicità, dopo le ore 18.00 del giorno in cui si è accertato l’esaurimento delle risorse, da parte del Ministero, con avviso di chiusura dello sportello da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito del Ministero e su quello di Invitalia, sulla base dei dati comunicati da quest’ultima.
5. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. Il Soggetto Gestore provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione con apposita comunicazione individuale a mezzo PEC. Il Soggetto Gestore provvede inoltre a comunicare alle imprese interessate la riapertura della relativa istruttoria con apposita comunicazione individuale a mezzo PEC. In assenza di economie rinvenienti entro 6 mesi dalla data di comunicazione di sospensione di cui sopra, le domande si considereranno decadute.
6. Ciascun proponente può presentare una sola domanda di agevolazione. Inoltre, il brevetto da valorizzare non deve essere oggetto di un’altra domanda presentata a valere sullo sportello di cui al comma 2.
7. La domanda di agevolazione deve essere relativa ad un brevetto che non sia già stato oggetto di agevolazione.
8. Il progetto presentato deve evidenziare le modalità con cui l’impresa intende valorizzare economicamente il brevetto e come i servizi richiesti siano finalizzati al raggiungimento di risultati coerenti con la strategia descritta.
9. La richiesta on line di accesso alle agevolazioni è corredata dalle seguenti sezioni:
a. liberatoria privacy in attuazione del GDPR e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni;
b. sezione anagrafica;
c. presentazione dell’impresa;
d. descrizione dell’oggetto di brevetto con indicazione dello stato nell’iter brevettuale;
e. obiettivi di valorizzazione economica dell’idea brevettuale;
f. piano dei servizi specialistici richiesti;
g. risultati attesi.
10. Alla documentazione devono essere altresì allegati:
a. dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà attestanti il requisito di PMI, gli aiuti già ricevuti in regime de minimis, la regolarità contributiva, l’assenza di partecipazioni societarie tra impresa e fornitori, di non aver ottenuto altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato aventi ad oggetto le stesse spese oggetto del presente decreto e le informazioni iscritte nei casellari giudiziari, di non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
b. documentazione attestante lo stato di avanzamento del percorso di brevettazione o la eventuale titolarità/contitolarità del brevetto;
c. documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle tasse relative al mantenimento in vita, ove dovute;
d. preventivi di spesa con descrizione dettagliata delle attività previste e del relativo impegno espresso in giornate/uomo, redatti dai fornitori in originale;
e. business plan previsionale relativo agli sviluppi della valorizzazione del brevetto;
f. eventuale certificazione che attesti la parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e all’articolo 5, comma 3, della legge n. 5 novembre 2021, n. 162.
11. Tutta la documentazione prodotta deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della società proponente.
12. Le domande presentate con modalità non conformi a quelle indicate nel presente provvedimento e/o non sottoscritte digitalmente non saranno oggetto di valutazione con conseguente decadenza automatica della richiesta di accesso alle agevolazioni.
13. Oltre a quanto sopra espressamente previsto si rimanda agli adempimenti previsti dalla relativa normativa nazionale e unionale di riferimento per le agevolazioni pubbliche.
14. In ottemperanza all’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 è riportato, in allegato, l’elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.
Articolo 6
(Spese ammissibili)
1. Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa. Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi – esclusa IVA – distinti per Macroarea (di seguito individuate con le lettere A, B e C); ogni Macroarea prevede i seguenti sottoservizi:
A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept)
i. studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, layout prodotto);
ii. progettazione produttiva;
iii. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo, anche in un’ottica di incremento del valore del TRL;
iv. progettazione e realizzazione firmware esclusivamente per le macchine a controllo numerico finalizzate al ciclo produttivo;
v. analisi e definizione dell’architettura software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto, con esclusione della realizzazione del codice stesso;
vi. test di produzione;
vii. certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda.
B. Organizzazione e sviluppo
i. organizzazione dei processi produttivi;
ii. analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali;
iii. definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.
C. Trasferimento tecnologico
i. predisposizione accordi di segretezza;
ii. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
iii. contratto di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati).
2. Ai fini dell’ammissibilità del progetto di valorizzazione:
a) il progetto non può basarsi su un’unica tipologia di servizio;
b) nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A;
c) gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.
3. Ai fini dell’ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente con bonifico bancario e nella causale di pagamento devono essere presenti gli estremi della fattura oggetto di rendicontazione.
4. Non possono essere ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese siano state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda di ammissione.
5. Tutte le fatture devono riportare l’identificativo del CUP comunicato in sede di domanda.
6. L’impresa beneficiaria e i fornitori di servizi per i quali è richiesta l’agevolazione non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.
7. Non sono ammissibili i servizi specialistici erogati da:
a. amministratori, soci e dipendenti dell’impresa beneficiaria o dai loro prossimi congiunti;
b. società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell’impresa proponente o i loro prossimi congiunti;
c. società in cui i soci della proponente abbiano partecipazioni societarie a qualsiasi livello oppure ricoprano ruoli di rappresentanza/amministrazione;
d. liberi professionisti che, in virtù di specifici accordi di collaborazione, svolgano ruoli gestionali/amministrativi nella società proponente;
e. contitolari del brevetto;
f. persone fisiche sprovviste di partita IVA;
g. soggetto cedente la licenza d’uso del brevetto, oggetto della valorizzazione, nel caso in cui la durata della licenza sia inferiore alla durata residua del brevetto medesimo.
Articolo 7
(Entità del contributo)
1. È prevista la concessione di un’agevolazione a fondo perduto, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, del valore massimo di euro 140.000,00. Tale agevolazione non può essere superiore all’80% dei costi ammissibili. La predetta percentuale di agevolazione può raggiungere l’85% dei costi ammissibili nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere.
2. Il suddetto limite è elevato al 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultavano contitolari – con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS) – della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato, ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei suddetti enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.
3. L’agevolazione di cui al presente decreto non è cumulabile con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di de minimis, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili, fatta salva la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sull’eventuale finanziamento bancario ottenuto dall’impresa beneficiaria per la copertura finanziaria della parte del piano dei servizi non assistita dal contributo di cui al paragrafo precedente e fatta salva la possibilità di cumulo con altre agevolazioni di natura fiscale che non rientrino nella definizione di aiuto di stato ai sensi dell’articolo 107 del TFUE sulla quota dei costi ammissibili non coperta dal contributo di cui al presente bando.
Articolo 8
(Criteri di valutazione)
1. L’istruttoria per la valutazione dei progetti di valorizzazione si svolgerà secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica.
2. La valutazione prevede:
a. la verifica della sussistenza delle condizioni di accesso alla misura;
b. l’esame di merito basato sui criteri di seguito esposti:
i. credibilità della strategia di valorizzazione economica della domanda di brevetto o del brevetto, in termini di capacità di introduzione d’innovazione e del conseguente accrescimento della competitività dell’impresa o di collocazione del brevetto sul mercato considerando:
1. posizionamento di mercato, attuale e prospettico;
2. effetti del brevetto sui prodotti/servizi aziendali;
3. effetti del brevetto sui processi aziendali;
4. copertura finanziaria del progetto di valorizzazione;
ii. correlazione funzionale dei servizi individuati e loro coerenza, efficacia e adeguatezza, rispetto al progetto di valorizzazione brevettuale presentato;
iii. coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di idoneità, professionalità, competenza ed esperienza;
iv. congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi ed al profilo dei fornitori, in termini di:
1. costo giornata/uomo;
2. numero delle giornate/uomo;
3. l’iter di valutazione prevede un colloquio con l’impresa proponente per approfondire tutti gli aspetti del progetto di valorizzazione.
4. Nel corso dell’istruttoria, il Soggetto Gestore può richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione già prodotta, ove ritenuti opportuni per la definizione dell’istruttoria. Tali richieste sono comunicate, a mezzo PEC, con una specifica nota, alla quale la società stessa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti devono essere presentati al Soggetto Gestore, esclusivamente all’indirizzo PEC del Soggetto Gestore, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, il Soggetto Gestore procederà alla valutazione del progetto di valorizzazione sulla base della documentazione acquisita.
5. Nel caso il progetto di valorizzazione non soddisfi uno o più dei criteri di valutazione, di cui al comma 2, lettera b), il Soggetto Gestore invia a mezzo PEC al soggetto proponente una comunicazione contenente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di agevolazioni, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le eventuali controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di agevolazioni devono essere presentate al Soggetto Gestore, esclusivamente all’indirizzo PEC del Soggetto Gestore, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.
6. L’iter di valutazione sarà espletato nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma4, lett. c), legge 15 marzo 1997, n. 59”. Gli esiti istruttori saranno comunicati ai soggetti proponenti entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.
7. Le domande di accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 4, lettere b) e d), per le quali siano intervenute, nel corso dello svolgimento dell’attività istruttoria, provvedimenti di rifiuto della concessione del brevetto, non saranno ammesse alle agevolazioni.
Articolo 9
(Atto di concessione del contributo)
1. All’esito positivo del procedimento istruttorio, il Soggetto Gestore delibera la concessione del contributo.
2. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 3.
3. Il rapporto tra il Soggetto Gestore e l’impresa beneficiaria è regolato da un atto di concessione del contributo, coincidente con il provvedimento di ammissione alle agevolazioni, i cui principali contenuti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono: soggetto beneficiario, oggetto dell’atto di concessione e scopo delle agevolazioni, importi riconosciuti e dettaglio delle spese ammesse, obbligazioni del beneficiario, condizioni, modalità e termini di erogazione delle agevolazioni, modalità di verifica e di monitoraggio dei risultati, revoca delle agevolazioni. Il beneficiario dovrà inviare tramite la procedura informatica predisposta dal Soggetto Gestore, l’atto di concessione digitalmente sottoscritto dal Legale Rappresentante, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del suddetto atto, pena la decadenza automatica dalle agevolazioni.
Articolo 10
(Modalità di erogazione)
1. Le richieste di erogazione devono essere presentate tramite la procedura informatica predisposta dal Soggetto Gestore e sono sottoposte ad un’attività di controllo amministrativo. La prima richiesta di erogazione è preceduta dalla registrazione dell’impresa beneficiaria sulla piattaforma Knowledge Share (www.knowledge-share.eu), dedicata alla valorizzazione della Ricerca Pubblica nazionale le cui modalità di attestazione sono indicate nel provvedimento di concessione.
2. Le richieste di erogazione intermedie possono essere presentate con le seguenti modalità alternative a scelta della beneficiaria:
a) a titolo di anticipazione, un importo fino al 30% del contributo concesso – richiedibile anche contestualmente alla firma dell’atto di concessione del contributo – previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta e di importo almeno pari al contributo da anticipare, redatta utilizzando lo schema di cui alla circolare del 5 febbraio 2014, n. 4075 del Ministero dello sviluppo economico. La richiesta di erogazione dell’anticipazione deve essere presentata entro e non oltre 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione del contributo; decorso tale termine, non prorogabile, si perde la facoltà di richiedere l’anticipazione;
b) uno stato di avanzamento lavori intermedio (SAL) a fronte della fruizione di servizi specialistici il cui valore complessivo generi un’agevolazione erogabile compresa tra il 30% ed il 60% del contributo concesso, previa presentazione di una relazione che evidenzi lo stato di avanzamento delle attività e dei risultati intermedi ottenuti e delle fatture, anche non quietanzate, relative ai servizi acquistati. La richiesta di erogazione del SAL deve essere presentata entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione del contributo; decorso tale termine, non prorogabile, si perde la facoltà di richiedere l’erogazione del SAL.
3. Il piano dei servizi deve essere concluso entro 18 mesi dalla data di ricezione da parte del Soggetto Gestore dell’atto di concessione del contributo sottoscritto dal richiedente e inoltrato con le modalità indicate all’articolo 9. Il piano dei servizi si intende ultimato quando sono interamente erogati i servizi oggetto della valorizzazione e totalmente fatturati all’impresa beneficiaria i relativi costi. I costi fatturati all’impresa beneficiaria devono essere integralmente pagati con le modalità previste all’articolo 6, comma 3, e regolarmente contabilizzati entro i successivi 30 giorni dalla conclusione del suddetto piano.
4. La richiesta di erogazione del Saldo deve essere inoltrata entro e non oltre 45 giorni dalla conclusione del piano dei servizi come specificato al precedente comma 3, pena la revoca delle agevolazioni concesse ed erogate. È facoltà della beneficiaria programmare la rendicontazione del piano dei servizi utilizzando anche le altre modalità di richiesta dell’erogazione (anticipo e/o SAL) nel rispetto dei termini previsti e dei vincoli di incidenza.
5. La richiesta di erogazione a Saldo, a fronte dell’avvenuta conclusione delle attività, deve includere le fatture quietanzate delle spese ammesse ed una relazione finale che evidenzi la piena realizzazione del progetto ed i risultati riscontrabili e misurabili. Il saldo è erogato successivamente ad un monitoraggio, da effettuarsi presso la sede operativa dell’impresa beneficiaria, necessario a verificare il raggiungimento degli obiettivi individuati nel progetto di valorizzazione.
6. Il Soggetto Gestore procede all’erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario nonché delle altre verifiche stabilite nell’atto di concessione del contributo. L’iter di erogazione sarà espletato entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione intermedia completa, fatta salva la necessità di approfondimenti documentali. L’iter di erogazione del Saldo si concluderà entro 60 giorni dalla data di effettuazione del monitoraggio presso la sede dell’iniziativa finanziata; in caso di richiesta di integrazione i termini decorreranno dalla ricezione della documentazione necessaria al completamento dell’iter.
7. Le imprese beneficiarie sono tenute a contabilizzare le spese sostenute per la realizzazione del programma, nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento, e pagare tramite un conto corrente bancario dedicato intestato all’impresa beneficiaria, anche in via non esclusiva. Le imprese beneficiarie, costituite in forma di ditta individuale o società di persone, devono garantire una contabilità distinta e separata che consenta di individuare le spese oggetto del programma di valorizzazione, così come specificato nell’atto concessorio.
Articolo 11
(Revoca delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni possono essere revocate:
a) nel caso di rinuncia del beneficiario;
b) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti;
c) qualora il beneficiario non abbia rispettato il divieto di cumulo di cui all’articolo 7, comma 3, del presente decreto;
d) qualora il beneficiario sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l’attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del piano dei servizi ammesso alle agevolazioni;
e) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell’impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente decreto, nell’atto di concessione del contributo, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente;
f) qualora il beneficiario non realizzi il piano dei servizi ammesso alle agevolazioni entro il termine previsto nell’atto di concessione, salvo che il Soggetto Gestore non riscontri che le spese effettivamente sostenute configurino un programma organico e funzionale rispetto alle finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria;
g) qualora il beneficiario non proceda con l’invio della richiesta di erogazione del saldo nel termine indicato all’articolo 10 del presente decreto e come disciplinato dall’atto di concessione;
h) qualora siano intervenute, nel corso dello svolgimento delle attività successive all’atto di concessione e fino alla conclusione dell’iter agevolativo, provvedimenti di rifiuto del riconoscimento del brevetto;
i) qualora il beneficiario conceda in licenza il brevetto oggetto della domanda di agevolazione prima della conclusione del piano dei servizi, così come definito all’articolo 10, comma 3.
Articolo 12
(Pubblicazione)
1. Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it e del Soggetto Gestore, www.invitalia.it. Della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente decreto.
3. Nella sezione del sito dedicato alla misura (www.invitalia.it) sarà resa disponibile l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Allegato
(omissis)