MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 9 dicembre 2022
Condizioni e criteri per la concessione da parte dei confidi di finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (G.U. 1° febbraio 2023, n. 26)
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «adeguatezza patrimoniale»: l’indicatore ottenuto dalla somma tra il patrimonio netto, i fondi finalizzati all’attività di garanzia e i fondi finalizzati all’attività di finanziamento, rapportata alla somma tra l’ammontare delle garanzie in essere, al netto di riassicurazioni e accantonamenti, e il credito erogato con risorse proprie, al netto delle garanzie a prima richiesta e degli accantonamenti;
b) «confidi»: i confidi di cui all’art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, gestori dei contributi erogati dal Ministero a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013;
c) «confidi minori»: i confidi iscritti nell’elenco di cui all’art. 112, comma 1, del TUB, tenuto dall’Organismo previsto dall’art. 112-bis del medesimo TUB;
d) «decreto-legge 27 gennaio 2022»: il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
e) «legge n. 147 del 2013»: la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e successive modifiche e integrazioni;
f) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy:
g) «Organismo»: l’organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi iscritti nell’elenco di cui all’art. 112, comma 1, del TUB;
h) «PMI»: le imprese che, alla data di concessione del finanziamento agevolato da parte dei confidi:
i. risultino iscritte al registro delle imprese;
ii. risultino classificate di micro, piccola e media dimensione secondo quanto previsto nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e tenuto conto delle indicazioni operative riportate nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese»;
iii. siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in stato di scioglimento o liquidazione;
i) «Registri Aiuti»: il Registro nazionale aiuti e i registri SIAN e SIPA;
j) «Registri SIAN e SIPA»: le sezioni applicative del Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell’art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (SIAN) e del Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura, realizzato nell’ambito del SIAN (SIPA), dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
k) «Registro nazionale aiuti»: la banca dati istituita presso il Ministero, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall’art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
l) «tasso di base»: il tasso di base aggiornato periodicamente dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_it;
m) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2
Finalità e ambito di applicazione
1. In osservanza delle disposizioni di cui all’art. 10-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, che riconoscono ai confidi la possibilità di utilizzare le risorse erogate ai sensi dell’art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a PMI operanti in tutti i settori economici, il presente decreto individua, al Capo II, condizioni e criteri per l’attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 1, nonchè, al Capo III, specifici requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i confidi minori devono soddisfare per concedere i predetti finanziamenti.
Capo II
Concessione di finanziamenti agevolati, monitoraggio e procedure di recupero
Art. 3
Concessione dei finanziamenti agevolati
1. A valere sulle risorse erogate in attuazione dell’art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, i confidi possono concedere, alle PMI operanti in tutti i settori economici, finanziamenti agevolati aventi le seguenti caratteristiche:
a) l’importo del finanziamento agevolato, ove erogato dai confidi minori, non è superiore a euro 100.000,00 (centomila/00);
b) la quota parte del finanziamento agevolato concesso a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013 non è superiore all’ottanta per cento dell’importo del finanziamento;
c) sono regolati a un tasso di interesse pari a zero;
d) Il limite massimo del credito erogabile a valere sulle risorse pubbliche per singola PMI beneficiaria è pari al cinque per cento dell’ammontare delle risorse assegnate ai confidi in attuazione dell’art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013.
2. La quota residua di cui al comma 1, lettera b), non inferiore al venti per cento dell’importo del finanziamento, deve essere concessa a valere su risorse proprie del confidi, per le quali il confidi non può avvalersi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera c), i confidi possono applicare all’operazione finanziaria, per la sola quota concessa a valere su risorse proprie del confidi, un tasso di interesse per la remunerazione del rischio assunto a proprio carico e, sull’intero importo del finanziamento, una commissione a copertura dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria, nel limite massimo dello zero virgola cinque per cento dell’importo del finanziamento.
4. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1 non possono, in ogni caso, essere concessi a fronte di operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine o di rinegoziazione di passività finanziarie a medio-lungo termine.
5. Nella concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, i confidi sono tenuti al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai regolamenti in materia di aiuti «de minimis» applicabili in relazione al settore di attività in cui opera la PMI beneficiaria e, in particolare, dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni.
6. Ai fini del calcolo dell’ammontare delle agevolazioni, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) di cui agli articoli 3, comma 6, dei regolamenti (UE) di cui al comma 5, si applica la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). È utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating delle PMI beneficiarie, conformemente a quanto previsto dalla predetta comunicazione.
7. Il confidi è tenuto, in esito ai relativi adempimenti e ai fini dell’adozione della delibera di concessione del finanziamento, alla registrazione degli aiuti individuali nei registri aiuti, secondo le rispettive modalità di funzionamento. L’erogazione del finanziamento è condizionata alla verifica della regolarità contributiva della PMI beneficiaria, attraverso l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
8. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, è fatto obbligo ai confidi di procedere rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle PMI. I confidi sono tenuti, inoltre, ad osservare le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ad adempiere agli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ad assicurare il rispetto dei criteri e dei principi generali dell’attività amministrativa, così come previsti dall’art. 1 della legge 7 agosto del 1990, n. 241.
Art. 4
Monitoraggio
1. I confidi sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero, nell’ambito della relazione di monitoraggio prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 7 aprile 2021, nonchè dai provvedimenti adottati in attuazione dei medesimi decreti, i dati e le informazioni relativi ai finanziamenti concessi ai sensi dell’art. 3 e, in particolare:
a) l’elenco delle PMI beneficiarie, nell’anno di riferimento, con le principali informazioni anagrafiche e la relativa probabilità di insolvenza (PD) di ingresso;
b) il numero e l’importo dei finanziamenti concessi ed erogati, nell’anno di riferimento, alle PMI beneficiarie, con evidenza, per ciascun finanziamento, della quota a valere su risorse proprie del confidi e del relativo tasso di interesse applicato per la remunerazione del rischio, della commissione richiesta a copertura dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria, della durata e della periodicità di rimborso delle rate e dell’importo dell’agevolazione concessa in termini di ESL;
c) eventuali inadempimenti delle PMI beneficiarie, quali il mancato pagamento parziale o totale delle rate;
d) eventuali insolvenze registrate;
e) eventuali recuperi effettuati, ai sensi dell’art. 5;
f) ogni ulteriore informazione significativa ai fini del monitoraggio delle attività svolte dal confidi nell’ambito della concessione di finanziamenti agevolati di cui al presente Capo.
2. Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, sono apportate le necessarie modifiche allo schema di relazione di monitoraggio che i confidi sono tenuti a trasmettere annualmente ai sensi dei provvedimenti di cui al comma 1 e sono forniti, altresì, chiarimenti, precisazioni e dettagli in merito alla corretta compilazione della relazione stessa.
Con il medesimo provvedimento, sono, inoltre, definite le modalità di controllo a campione delle operazioni finanziarie di cui all’art. 3, nell’ambito delle attività di controllo svolte dal Ministero ai sensi dei medesimi provvedimenti di cui al comma 1.
Art. 5
Procedure di recupero
1. In caso di inadempimento della PMI beneficiaria rispetto agli obblighi di restituzione dei finanziamenti di cui all’art. 3, da accertarsi sulla base delle specifiche condizioni previste dal contratto di finanziamento, i confidi sono tenuti ad effettuare le procedure di recupero dei crediti maturati nei confronti delle PMI beneficiarie, anche rispetto alla quota di finanziamento erogata a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013.
2. Nell’avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero nei confronti delle PMI beneficiarie inadempienti, i confidi devono usare la diligenza professionale, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita delle risorse in gestione erogate dal Ministero in attuazione dell’art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013.
3. Nel caso di documentata impossibilità di recupero del credito e di esito positivo di eventuali contenziosi sorti in relazione allo stesso, il confidi può addebitare alle risorse pubbliche in gestione le spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate per l’esperimento delle azioni di recupero, in misura proporzionale alla quota di credito erogata a valere sulle risorse pubbliche.
4. Con linee guida del Ministero, da adottarsi con decreto direttoriale, saranno definiti i presupposti, i limiti e le modalità del rimborso delle spese di cui al comma 3.
5. Le somme incassate dal confidi, a titolo di capitale e interessi, a seguito del fruttuoso esperimento delle azioni di recupero di cui al comma 2 vanno, per la quota di pertinenza, ad incremento delle risorse pubbliche in gestione.
Capo III
Ulteriori requisiti ai confidi minori per la concessione dei finanziamenti e rilascio dell’autorizzazione
Art. 6
Ulteriori requisiti richiesti ai confidi minori per la concessione dei finanziamenti
1. I confidi minori che intendono concedere i finanziamenti agevolati di cui all’art. 3 devono presentare istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1 e possedere i seguenti requisiti economico-patrimoniali e organizzativi:
a) patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non inferiore ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);
b) indicatore di adeguatezza patrimoniale, calcolato sulla base dei dati dell’ultimo bilancio approvato, non inferiore al quindici per cento;
c) adozione e pubblicazione sul proprio sito web di un regolamento in materia di credito che descriva adeguati processi di concessione, gestione e monitoraggio del credito, dando evidenza delle specifiche competenze e responsabilità, nel rispetto dei requisiti minimi previsti nello schema reso disponibile ai sensi dell’art. 7, comma 1.
2. Fermo restando il possesso, in capo agli esponenti dei confidi minori, dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’art. 3 decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169, gli organi competenti dei confidi minori sono tenuti ad effettuare nei confronti dei propri esponenti la valutazione dei criteri di correttezza e, limitatamente ad almeno il venticinque percento degli esponenti, dei criteri di competenza di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 10 medesimo decreto 23 novembre 2020, n. 169.
3. I confidi minori sono tenuti, inoltre, a:
a) dare evidenza nella nota integrativa delle operazioni di erogazione di credito effettuate ai sensi del presente decreto e l’impatto di tali operazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del confidi minore, in conformità agli schemi di bilancio per gli intermediari non IFRS e secondo le direttive emanate dall’organismo;
b) depositare il bilancio in formato Xbrl presso il registro delle imprese;
c) rispettare gli obblighi di trasparenza di cui alle disposizioni attuative dell’art. 127, comma 02, del TUB, fatto salvo quanto di seguito previsto:
i. nella pubblicità e nell’informativa precontrattuale sulle condizioni economiche del finanziamento è indicata la quota massima di risorse pubbliche utilizzabile rispetto al totale dell’importo finanziato e che il costo del finanziamento, in ragione della presenza di tali risorse, è inferiore a quello che sarebbe stato applicato a condizioni di mercato;
ii. nell’informativa di cui al punto i. è altresì indicato che il finanziamento è erogato in base a una specifica autorizzazione annotata nell’elenco di cui all’art. 112, comma 1, del TUB, di cui sono riportati gli estremi anche nel sito internet del confidi minore;
iii. su richiesta del cliente è fornita, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, una comunicazione riepilogativa del rapporto.
Art. 7
Autorizzazione a concedere i finanziamenti
1. L’istanza di autorizzazione di cui all’art. 6, comma 1, deve essere presentata dai confidi minori interessati all’organismo, secondo gli schemi e le modalità resi disponibili sul sito internet istituzionale dello stesso organismo.
2. A seguito della positiva verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 6, effettuata entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, l’organismo annota nell’elenco di cui all’art. 112, comma 1, del TUB, l’autorizzazione del confidi minore a concedere i finanziamenti agevolati a valere sulle risorse erogate in attuazione dell’art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013. Con periodicità annuale l’organismo verifica per ciascun confidi minore autorizzato il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 6, commi 1 e 2, nonchè il rispetto degli ulteriori adempimenti previsti al comma 3 del medesimo art. 6.
3. Qualora il confidi minore istante risulti già autorizzato dall’organismo ad effettuare operazioni di erogazione del credito ai sensi dell’art. 1, comma 256, lettera c), della legge 30 dicembre 2020 n. 178, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 agosto 2021, l’organismo annota, senza ulteriori verifiche, nell’elenco di cui all’art. 112, comma 1, del TUB, l’autorizzazione del confidi minore a concedere i finanziamenti agevolati a valere sulle risorse erogate in attuazione dell’art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, ferma restando la verifica da effettuare con periodicità annuale ai sensi del comma 2.
Art. 8
Revoca e sospensione dell’autorizzazione a concedere finanziamenti agevolati
1. L’organo di gestione del confidi minore autorizzato ai sensi dell’art. 7, o, in mancanza, l’organo di controllo, al venir meno dei requisiti di cui all’art. 6, è tenuto, entro quarantacinque giorni, a darne comunicazione al Ministero e all’organismo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l’organismo provvede alla revoca dell’autorizzazione e alla conseguente cancellazione della relativa annotazione di cui all’art. 7, commi 2 e 3, nell’elenco di cui all’art. 112, comma 1, del TUB.
3. Ove l’organismo, in assenza della comunicazione di cui al comma 1, accerti che siano venuti meno, in capo al confidi minore autorizzato, i requisiti di cui all’art. 6, ovvero che il confidi minore si sia reso responsabile di gravi irregolarità di gestione, ne dà comunicazione al Ministero e provvede ai sensi del comma 2.
Nelle ipotesi di cui al presente comma, il confidi minore non può presentare una nuova istanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, per i dodici mesi successivi alla data della cancellazione.
4. Qualora sia riscontrata la mancata trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al comma 1 dell’art. 4, nei modi e nei termini definiti con il provvedimento di cui al comma 2 del medesimo art. 4, il Ministero può richiedere all’organismo, con contestuale comunicazione da inviarsi al confidi minore interessato, la sospensione dell’autorizzazione di cui all’art. 7, commi 2 e 3, annotata nell’elenco di cui all’art. 112 del TUB, sino al riscontro dell’esatto adempimento degli obblighi di cui al comma 1 dell’art. 4.
Qualora il Ministero riscontri il reiterato inadempimento degli obblighi di monitoraggio di cui all’art. 4, ovvero accerti, anche sulla base dei medesimi dati trasmessi ai sensi dell’art. 4 nonché nell’ambito delle attività di controllo, che un confidi minore si sia reso responsabile di gravi irregolarità di gestione, richiede all’organismo di provvedere ai sensi del comma 2, fermo restando quanto previsto all’art. 9, comma 1.
Capo IV
Disposizioni comuni e finali
Art. 9
Cause di revoca
1. Ferme restando le cause di revoca previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 7 aprile 2021, le risorse assegnate in gestione al confidi in attuazione dell’art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013 possono essere revocate, in misura totale o parziale, proporzionalmente alla natura e all’entità dell’inadempimento accertato, nei seguenti casi:
a. mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio previsti dall’art. 4 del presente decreto;
b. grave inadempimento degli obblighi previsti dal presente decreto in relazione all’attività di concessione dei finanziamenti, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 2.
2. Qualora, anche in esito alle attività di controllo di cui all’art. 4, comma 2, emerga che il confidi abbia rilasciato i finanziamenti di cui all’art. 3 con modalità non conformi alle disposizioni di cui al presente decreto, il confidi deve provvedere, entro trenta giorni dalla data della contestazione del Ministero, a reintegrare le risorse in gestione di un ammontare pari alla quota del finanziamento concesso a valere sulle risorse di cui a dell’art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013 e non ancora rimborsato.
Art. 10
Disposizioni finali
1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l’organismo provvede a comunicare al Ministero le proprie procedure interne sulle verifiche dei requisiti richiesti ai confidi minori per la concessione dei finanziamenti ai sensi del Capo III del presente decreto.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui ai provvedimenti richiamati all’art. 4, comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata Incentivi.gov.it ai sensi dell’art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
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