MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale dell’ 11 agosto 2025

Agevolazioni settore fieristico – Termini e modalità di presentazione delle domande

Capo I

Disposizioni comuni

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “buono”: l’agevolazione concedibile, nella misura indicata dall’articolo 8, comma 1 del decreto, ai sensi del regolamento de minimis;

b) “certificazione della parità di genere”: la certificazione istituita dall’articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022;

c) “decreto”: il decreto 26 giugno 2025 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, pubblicato sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it il 2025;

d) “manifestazioni fieristiche”: le manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali organizzate in Italia, di cui all’articolo 7 del decreto;

e) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

f) “organizzatori”: gli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali;

g) “PMI”: le micro, piccole e medie imprese secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

h) “procedura informatica”: la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione del sito web del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it) dedicata alla misura;

i) “rating di legalità”: la certificazione istituita dall’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 28 luglio 2020 n. 28361, e dal decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;

j) “regolamento de minimis”: il regolamento in materia di aiuti “de minimis” applicabile in funzione della classificazione delle attività economiche ATECO 2025 esercitato in via prevalente dal soggetto richiedente e comunicato con modello AA7/AA9, all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 o unitamente al modello Comunica in Camera di commercio, tra i seguenti:

i. “regolamento de minimis generale”: il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 dicembre 2023;

ii. “regolamento de minimis agricoltura”: il regolamento (UE) n. 2024/3118 della Commissione, del 10 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 13 dicembre 2024, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 13 dicembre 2024;

iii. “regolamento de minimis pesca”: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

l) “RNA”: il registro, istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;

m) “SIAN”: il Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell’articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194;

n) “SIPA”: il Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura, realizzato nell’ambito dello stesso SIAN, nel rispetto delle previsioni della pertinente disciplina;

o) “Soggetto gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;

p) “sostegno al settore fieristico nazionale”: il sostegno di cui all’articolo 2, comma 2, lett. a) del decreto articolato nelle seguenti linee:

i. sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche;

ii. sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo.

Articolo 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 16 del decreto, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di assegnazione del buono e della documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria, nonché gli ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell’intervento previsto dal medesimo decreto per il sostegno al settore fieristico nazionale, incluse, tra l’altro, le specificazioni occorrenti in ordine all’applicazione degli indicatori necessari alla definizione della graduatoria utile all’avvio dell’attività istruttoria.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente provvedimento reca:

a) al Capo II la disciplina attuativa di dettaglio nell’ambito del sostegno delle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, di cui al Capo II del decreto;

b) al Capo III la disciplina attuativa di dettaglio nell’ambito del sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo, di cui al Capo III del decreto;

c) al Capo IV le disposizioni finali.

Capo II

Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche

Articolo 3

(Termini e modalità di presentazione delle istanze per l’assegnazione del buono)

1. Ai fini dell’assegnazione del buono, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5, del decreto presentano un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica. Il fac-simile del modello di istanza è reso disponibile nel sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it), con congruo anticipo rispetto al termine di cui al comma 2. Il buono può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche tenutesi o da tenersi a far data dal giorno 8 agosto 2025, data di pubblicazione del decreto sul sito web istituzionale del Ministero e può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto richiedente.

2. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dal legale rappresentante della PMI, ovvero, da altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a decorrere dalle ore 12:00 del 7 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 28 ottobre 2025, secondo le modalità indicate al presente articolo.

3. Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, del decreto, il soggetto richiedente dichiara:

i. di aver sostenuto e/o di dover sostenere spese per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche, indicando l’importo del buono richiesto, pari al massimo al 50 per cento delle spese, sostenute e/o da sostenere e fermo restando il valore massimo di euro 10.000,00;

ii. di essere a conoscenza che il buono viene concesso ed erogato ai sensi e nei limiti previsti dal regolamento de minimis;

iii. di essere a conoscenza delle finalità del buono, nonché delle spese rimborsabili mediante il relativo utilizzo;

iv. relativamente alle domande presentate da imprese di medie dimensioni a far data dal 2 ottobre 2025, di essere in regola con gli obblighi previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 2025, recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.

4. Nell’istanza, è riportato l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della PMI valido e funzionante, che è utilizzato dal Ministero e dal Soggetto gestore per ogni comunicazione connessa all’assegnazione del buono.

5. La PMI richiedente, ai fini dell’assegnazione del buono, è tenuta a trasmettere, altresì, la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati contabili, relativi agli ultimi due esercizi antecedenti la data di presentazione dell’istanza, necessari ai fini della determinazione degli indicatori utili alla formazione della graduatoria di cui all’articolo 9, comma 6 del decreto. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’eventuale possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere;

c) copia della certificazione della parità di genere eventualmente posseduta alla data di presentazione dell’istanza e conseguita alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione dell’istanza;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla dimensione d’impresa.

6. L’istanza e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente pena l’improcedibilità della stessa.

7. Per ciascuna delle istanze è rilasciato il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale è comunicato all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 4.

Articolo 4

(Criteri di formazione della graduatoria per l’assegnazione del buono)

1. Al fine della definizione della graduatoria per l’assegnazione del buono, decorso il termine finale di cui all’articolo 3, comma 2, a ciascuna delle istanze pervenute è attribuito un punteggio in relazione agli indicatori e alle maggiorazioni di cui all’articolo 9, commi 6 e 7, del decreto. Il predetto punteggio è attribuito utilizzando i dati così come esposti dai soggetti richiedenti nell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1.

2. In caso di parità di punteggio, è data preferenza all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

3. In relazione a ciascuno degli indicatori di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto, il Soggetto gestore attribuisce un punteggio sulla base delle modalità indicate nella tabella riportata nell’allegato n. 1, arrotondato alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui alcuni dei valori riportati nell’istanza siano negativi, il risultato dell’indicatore è determinato considerando tale valore negativo, fermo restando che l’importo degli oneri finanziari deve essere valorizzato nella medesima istanza con segno positivo. I dati e le informazioni riportati nell’istanza devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultino approvati e depositati presso il Registro delle Imprese alla data di presentazione dell’istanza di assegnazione del buono, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla medesima data e ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali.

4. Definita la graduatoria ai sensi del presente articolo si procede secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 9, del decreto.

Articolo 5

(Termini e modalità per la presentazione delle istanze di rimborso del buono)

1. Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, i soggetti ai quali è stato assegnato il buono possono presentare l’istanza di rimborso delle spese effettivamente sostenute e pagate per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, di cui all’articolo 6 del decreto, sulla base del modello che sarà reso disponibile nell’apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it), esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione dei medesimi siti istituzionali.

2.Nell’istanza, oltre al mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto, il soggetto richiedente dichiara:

a) l’elenco delle manifestazioni fieristiche a cui ha partecipato e per cui è in possesso della dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto;

b) in relazione alle manifestazioni fieristiche di cui al precedente punto a), i dati e le informazioni relative alle spese e agli investimenti sostenuti;

c) i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento de minimis nonché i termini, iniziale e finale, del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare;

d) l’importo del buono richiesto a rimborso, che non potrà in nessun caso eccedere quello riconosciuto con il provvedimento di assegnazione di cui all’articolo 9, comma 9, del decreto;

e) l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.

3. In sede di presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto altresì ad allegare:

a) copia delle fatture attestanti le spese sostenute, con il relativo dettaglio. Le predette fatture devono riportare il CUP nell’apposito campo, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID ………….. CUP ……………”. Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la predetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note. Per le sole fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché per le fatture emesse prima della corretta attribuzione del CUP, la correlazione della spesa finanziata con l’iniziativa ammessa alle agevolazioni è verificata sulla base del modalità che saranno rese note nell’apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it);

b) documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle sopracitate fatture;

c) in relazione alle manifestazioni fieristiche di cui al precedente punto a), la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g) del decreto, sottoscritta dal rispettivo organizzatore;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati relativi al/ai titolare/i effettivo/i di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

4. I soggetti indicati nel modulo della richiesta di rimborso del buono di cui al comma 1 sono tenuti a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata nella sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura.

5. Le istanze di rimborso possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di assegnazione del buono di cui all’articolo 9, comma 9, del decreto e fino alle ore 12:00 del 30 marzo 2026. Le istanze di rimborso del buono, presentate fuori dai termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

6. L’istanza di cui al comma 1 si intende perfezionata solo a seguito dell’assolvimento, ove previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dell’adempimento relativo all’imposta di bollo di importo pari a euro 16,00 (sedici/00), opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.

7. La mancata presentazione della richiesta di rimborso del buono entro il termine finale di cui al comma 5 determina la decadenza dal beneficio.

Capo III

Sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo

Articolo 6

(Termini e modalità di presentazione delle istanze di accesso all’agevolazione)

1. Ai fini dell’accesso all’agevolazione di cui capo III del decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 12 del decreto presentano un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica. Il fac-simile del modello di istanza, unitamente ai fac-simile della documentazione di cui al comma 4, lettere a) e b) e della eventuale ulteriore documentazione utile sono resi disponibili nel sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it) con congruo anticipo rispetto al termine di cui al comma 2. Ciascun organizzatore può presentare una sola istanza di agevolazione.

2. Le istanze di agevolazione, aventi ad oggetto un progetto ammissibile ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto, devono essere presentate dal legale rappresentante del soggetto capofila, così come risultante dal certificato camerale del medesimo ovvero ad altro soggetto delegato dal capofila al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione, esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a decorrere dalle ore 12:00 del 9 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 30 ottobre 2025, secondo le modalità indicate al presente articolo.

3. Nell’istanza sono dichiarati:

i. i dati anagrafici degli organizzatori proponenti con evidenza del soggetto capofila che agisce come mandatario dei partecipanti attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;

ii. i dati relativi al numero complessivo dei visitatori riferibili alle manifestazioni o eventi fieristici organizzati dai soggetti proponenti nel corso dell’annualità 2024;

iii. i dati relativi al numero complessivo dei dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e legati a ciascun organizzatore da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, alla data del 31 dicembre 2024;

iv. l’importo di spesa preventivato per il progetto, con evidenza delle spese e dei costi previsti a carico di ciascun organizzatore aderente;

v. la durata del progetto, che non può essere superiore al termine di cui all’articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto;

vi. l’importo del contributo richiesto, entro il limite massimo indicato all’articolo 15, comma 1, del decreto;

vii. l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e funzionante per eventuali comunicazioni connesse all’assegnazione dell’agevolazione.

4. L’istanza di cui al comma 1 deve essere corredata della seguente documentazione:

a) una scheda tecnica contenente dati e informazioni su ciascun soggetto proponente;

b) il piano di sviluppo del progetto, in cui sono riportati tra l’altro:

i. la descrizione del progetto, con l’indicazione dell’articolazione delle competenze in capo a ciascun organizzatore, e del relativo impatto sul sistema produttivo nazionale, in termini di impatto atteso su una o più filiere produttive nazionali, nonché dei risultati attesi;

ii. l’importo di spesa preventivato, non inferiore ad euro 200.000,00, IVA esclusa, con l’evidenza delle spese e dei costi previsti a carico di ciascun organizzatore aderente;

iii. la durata del progetto, che non può in ogni caso essere superiore al termine di cui all’articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto.

c) il contratto di collaborazione stipulato tra gli organizzatori aderenti che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 3 del decreto, individua il soggetto capofila e che prevede una suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante. Il predetto atto deve essere formalizzato in forme contrattuali che assicurino una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività;

d) per ciascun organizzatore, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 12 del decreto;

e) per ciascun organizzatore che richiede un’agevolazione eccedente l’importo di euro 150.000,00, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, conforme allo “schema controlli antimafia” reso disponibile nell’apposita sezione del sito di presentazione dell’istanza;

f) per ciascun organizzatore, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa i dati necessari per il calcolo della dimensione d’impresa;

g) per gli organizzatori qualificabili come imprese di grandi dimensioni, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolarità con gli obblighi previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025, recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”. Per gli organizzatori qualificabili come imprese di medie dimensioni la sussistenza del suddetto requisito deve essere dichiarata per le sole domande presentate a far data dal 2 ottobre 2025.

5. Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica.

6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, comma 5 del decreto, ciascun capofila e/o organizzatore può presentare o far parte di una sola istanza di agevolazione.

7. Per ciascuna delle istanze è rilasciato il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale è comunicato all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 3.

Articolo 7

(Criteri di formazione dell’ordine di valutazione delle domande di agevolazione)

1. Decorso il termine finale di cui all’articolo 6, comma 2, il Soggetto gestore, sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, procede a definire il punteggio attribuibile alle singole istanze pervenute, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 16, comma 6, del decreto.

2. Il punteggio finale conseguito per ciascun criterio è calcolato tramite interpolazione lineare, sulla base della formula riportata nell’Allegato n. 2, al fine di assegnare:

a) al valore più basso il valore 0 e a quello più alto il valore 40 relativamente al criterio di cui all’articolo 16, comma 6, lettera a), del decreto;

b) al valore più basso il valore 0 e a quello più alto il valore 30 relativamente al criterio di cui all’articolo 16, comma 6, lettera b), del decreto;

c) al valore più alto il valore 0 e a quello più basso il valore 30 relativamente al criterio di cui all’articolo 16, comma 6, lettera c), del decreto.

3. Il punteggio finale attribuibile alla singola istanza è dato dalla somma dei punteggi assegnati a ciascuno dei criteri di cui al comma 2. In caso di parità di punteggio, la prevalenza è attribuita sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze. In caso di ulteriore parità di punteggio, è data preferenza all’istanza di agevolazione che prevede la minore richiesta di contributo in termini percentuali.

4. La graduatoria funzionale alla definizione dell’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie è approvata dal Ministero con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero e del Soggetto gestore.

Articolo 8

(Ulteriori specificazioni in ordine all’istruttoria delle istanze)

1. Per le istanze di agevolazione ammesse alla fase istruttoria di cui all’articolo 17 del decreto in base alla posizione assunta nell’ambito della graduatoria di cui all’articolo 7 del presente decreto, il Ministero, con il supporto del Soggetto gestore, verifica i requisiti e le condizioni di ammissibilità alle agevolazioni e attribuisce alle istanze di agevolazione un punteggio in relazione agli indicatori di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto.

2. Per ciascun indicatore è attribuito un punteggio sulla base delle modalità indicate nella tabella riportata nell’allegato n. 2. La valutazione positiva dell’istanza è subordinata al conseguimento, per ciascuno degli indicatori, del punteggio minimo indicato nel medesimo allegato e alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità.

3. Per le istanze di agevolazione per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, si procede alla registrazione dell’aiuto individuale nel RNA in capo a ciascuno degli organizzatori aderenti al progetto, nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis e, ove nulla osti e nei limiti delle risorse disponibili, viene adottato il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento, sono indicate le spese ammesse, le agevolazioni riconosciute, nonché gli eventuali impegni a carico degli organizzatori beneficiari.

4. Le istanze ammesse alla fase istruttoria che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili sono sospese, fino all’accertamento di eventuali economie, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni. Trascorso il predetto termine, in mancanza di risorse disponibili, tali istanze si considerano decadute senza ulteriori comunicazioni.

Articolo 9

(Indicazioni sulle modalità di presentazione delle istanze di erogazione)

1. L’erogazione del contributo avviene in non più di due quote commisurate allo stato di avanzamento del progetto, ciascuna pari almeno al 30% (trenta percento). La prima quota di contributo, che, per quanto definito al paragrafo che precede, non può essere superiore al 70% (settanta percento) del progetto ammesso, può essere richiesta anche a titolo di anticipazione svincolata dall’avanzamento del programma degli investimenti, previa presentazione, da parte di ciascun organizzatore di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del Ministero.

2. La richiesta di erogazione a titolo di anticipazione deve essere redatta secondo il modello reso disponibile nell’apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it) ed alla stessa deve essere allegata copia della fideiussione predisposta secondo il modello reso disponibile nei medesimi siti istituzionali. La predetta garanzia fideiussoria deve essere di importo pari all’anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. La richiesta di erogazione dell’anticipazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni dalla data del provvedimento di concessione.

3. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura della manifestazione o dell’evento fieristico oggetto del progetto agevolato e, comunque, entro il termine di cui all’articolo 13, comma 2, lettera d) del decreto.

4. Le richieste di erogazione delle agevolazioni devono essere presentate dal legale rappresentante del soggetto capofila, così come risultante dal certificato camerale del medesimo ovvero ad altro soggetto delegato dal capofila al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la richiesta, attraverso le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it) e con la modulistica che sarà resa disponibile sui medesimi siti.

5. Le agevolazioni per stato avanzamento lavori sono erogate ai singoli organizzatori in proporzione alla quota di spesa sostenuta nell’ambito del progetto e ritenuta ammissibile, fermo restando che il contributo erogabile a ciascun organizzatore non potrà eccedere il contributo concesso al medesimo con il provvedimento di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto, anche in caso di variazione della ripartizione delle spese rispetto a quanto definito in sede di ammissione alle agevolazioni.

6. Nell’istanza di erogazione, per stato avanzamento lavori, il soggetto di cui al comma 4 dichiara:

i. l’importo della spesa richiesto a rimborso;

ii. la manifestazione e/o l’evento fieristico, di rilievo internazionale, a cui le spese di cui al punto i) si riferiscono, unitamente ad una relazione che descriva puntualmente lo stato di attuazione del programma agevolato. La richiesta di erogazione del secondo e ultimo stato avanzamento lavori deve essere corredata da una relazione che descriva puntualmente la manifestazione e/o evento fieristico organizzato e i risultati conseguiti anche in termini di presenze;

iii. in relazione alle spese di cui al punto i), la quota di costo attribuibile a ciascun organizzatore;

iv. per ciascun organizzatore sostenente le spese oggetto di rimborso, l’IBAN relativo al conto corrente ad esso intestato, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione spettante.

7. L’istanza di erogazione deve inoltre essere corredata, relativamente a ciascun organizzatore beneficiario, della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

– il pieno e il libero esercizio dei propri diritti, l’assenza di liquidazioni volontarie e di procedure concorsuali con finalità liquidatoria;

– la mancata richiesta od ottenimento, a fronte delle spese rendicontate, di altre agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, che si configurino come aiuti di Stato, previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici, incluse quelle a titolo di de minimis;

– per ciascuno degli organizzatori, i dati relativi al/ai titolare/i effettivo/i di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

– se del caso, la regolarità con gli obblighi previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025, recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali;

b) nel caso di richiesta di rimborso aventi ad oggetto le spese del personale di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto, schede di registrazione delle ore prestate dal personale nell’ambito del progetto firmate dai singoli lavoratori e dal legale rappresentante dell’organizzatore;

c) copia delle fatture attestanti le spese sostenute, con il relativo dettaglio. Ogni documentazione di spesa deve riportare il CUP nell’apposito campo, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID ………….. CUP ……………” Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la predetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note;

d) documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle stesse;

e) per i soli soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l’obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza dei requisiti di esenzione dalle verifiche sulla regolarità contributiva;

f) se del caso, dichiarazione attestante eventuali intervenute variazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.

8. In caso di esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi dei commi che precedono, determinata la quota di agevolazione effettivamente spettante a ciascun organizzatore, il Ministero con il supporto del Soggetto gestore dispone il rimborso delle somme mediante accredito al singolo organizzatore sul conto corrente indicato nella richiesta di erogazione, fermo restando l’espletamento delle verifiche di cui all’articolo 18, commi 4 e 5, del decreto.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia a quanto disposto dal decreto.

2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’Allegato n. 3 al presente decreto è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente provvedimento.

3. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati o “GDPR”) e nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione dell’istanza e dei relativi allegati, a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore e del Ministero.

4. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero www.mimit.gov.it e nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it». Della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

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