MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale dell’ 8 agosto 2025

Crescita e rafforzamento confidi – Misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “confidi”: i confidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

b) “decreto 3 gennaio 2017”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 3 gennaio 2017;

a) “contributo decreto 3 gennaio 2017”: il contributo concesso ed erogato ai confidi in attuazione delle previsioni del decreto 3 gennaio 2017;

b) “fondo rischi decreto 3 gennaio 2017”: il fondo rischi costituito con il contributo decreto 3 gennaio 2017;

c) “decreto 17 luglio 2017”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2017;

d) “contributo decreto 17 luglio 2017”: il contributo aggiuntivo concesso ed erogato ai confidi ai sensi del decreto 17 luglio 2017;

e) “decreto 7 aprile 2021”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 7 aprile 2021;

f) “contributo decreto 7 aprile 2021”: il contributo concesso ed erogato ai confidi ai sensi del decreto 7 aprile 2021;

g) “fondo rischi decreto 7 aprile 2021”: il fondo rischi costituito con il contributo decreto 7 aprile 2021;

h) “nuovo fondo rischi”: il fondo rischi costituito con il contributo decreto 3 gennaio 2017 a seguito della proroga disposta ai sensi del presente decreto;

i) “decreto 9 dicembre 2022”: il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2022;

j) “Invitalia”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;

k) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

l) “Indicatore”: il rapporto tra il totale delle garanzie concesse su finanziamenti erogati a valere sul fondo rischi decreto 3 gennaio 2017 e l’importo del contributo decreto 3 gennaio 2017 concesso ed erogato al confidi. Per i confidi che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 9 dicembre 2022, abbiano concesso finanziamenti ai sensi dello stesso decreto, al numeratore del rapporto si aggiunge l’importo dei finanziamenti agevolati erogati a valere sul fondo rischi decreto 3 gennaio 2017 moltiplicato per un coefficiente pari a 3;

m) “Codice antimafia”: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modificazioni e integrazioni;

n) “TUB”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

(Proroga)

1. I confidi a cui è stato concesso ed erogato il contributo decreto 3 gennaio 2017 che, alla scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto 3 gennaio 2017, abbiano conseguito un valore dell’Indicatore pari o superiore a 2, possono presentare al Ministero un’istanza per richiedere la proroga del termine per la gestione del contributo stesso.

2. Ai fini della presentazione dell’istanza di proroga i confidi devono inoltre:

a) risultare iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB o nell’elenco di cui all’articolo 112 del TUB;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non risultare in stato di scioglimento o liquidazione ovvero ammessi o sottoposti a procedure concorsuali.

3. L’istanza di proroga deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto 3 gennaio 2017, con le forme e secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6.

4. Nei casi di positivo esito dell’istruttoria dell’istanza di cui al comma 1, il Ministero procede a disporre la proroga entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione dell’istanza ovvero dalla data di completamento della stessa. Entro lo stesso termine il Ministero adotta un provvedimento di diniego dell’istanza nei casi di carenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2.

5. Ai fini dell’adozione del provvedimento che dispone la proroga il Ministero effettua le verifiche previste dal Codice antimafia e accerta la regolarità contributiva del confidi attraverso l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

6. È fatto in ogni caso divieto ai confidi di utilizzare le risorse del fondo rischi decreto 3 gennaio 2017, a partire dalla scadenza del termine previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto 3 gennaio 2017 e fino alla data di ricezione del provvedimento che dispone la proroga.

7. Nei casi di mancata presentazione dell’istanza di proroga entro il termine previsto dal comma 3, ovvero nei casi di diniego dell’istanza presentata, il confidi è tenuto a restituire al Ministero:

a) le risorse del fondo rischi decreto 3 gennaio 2017 disponibili alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto 3 gennaio 2017, al netto delle perdite e delle spese legali addebitate e considerati, altresì, i recuperi effettuati dal confidi, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di proroga di cui al comma 3, ovvero, nel caso di diniego dell’istanza presentata, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego;

b) le risorse del fondo rischi decreto 3 gennaio 2017 che risultano disponibili, per effetto degli svincoli delle garanzie e dei rientri dei finanziamenti, al netto delle perdite subite e delle spese legali addebitate e considerati, altresì, i recuperi effettuati dal confidi, al 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello di cui alla lettera a) e fino all’anno di completa definizione di tutte le posizioni, entro i successivi 60 giorni.

8. Le risorse oggetto di restituzione ai sensi del comma 7 sono riversate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Una quota delle predette risorse, per un importo massimo pari al 2 (due) percento dell’importo complessivo dei contributi oggetto di proroga ai sensi del comma 4, è destinata alla copertura degli oneri derivanti dall’affidamento delle attività di cui all’articolo 5, comma 1.

Art. 3

(Modalità di gestione delle risorse oggetto di proroga)

1. A decorrere dalla data di ricezione del provvedimento che dispone la proroga ai sensi all’articolo 2, comma 4, i confidi utilizzano le risorse del contributo decreto 3 gennaio 2017 oggetto di proroga per la costituzione di un nuovo fondo rischi sottoposto alla disciplina di cui agli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto 7 aprile 2021 e alla disciplina prevista dal decreto 9 dicembre 2022.

2. L’attività di gestione del nuovo fondo rischi termina al 31 dicembre del dodicesimo anno successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento che dispone la proroga.

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, i confidi a cui è stato concesso ed erogato il contributo decreto 7 aprile 2021, utilizzano le risorse del contributo decreto 3 gennaio 2017 oggetto di proroga per alimentare il fondo rischi decreto 7 aprile 2021. Per il termine finale della gestione e gli obblighi di restituzione si applica l’articolo 11 del decreto 7 aprile 2021.

Art. 4

(Restituzione del contributo)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 3, i confidi destinatari del provvedimento che dispone la proroga restituiscono al Ministero:

a) le risorse del nuovo fondo rischi disponibili alla data di scadenza del termine previsto dall’articolo 3, comma 2, al netto delle perdite e delle spese legali addebitate e considerati, altresì, i recuperi effettuati dal confidi, entro i successivi 60 giorni;

b) le risorse del nuovo fondo rischi che risultano disponibili, per effetto degli svincoli delle garanzie e dei rientri dei finanziamenti, al netto delle perdite subite e delle spese legali addebitate e considerati, altresì, i recuperi effettuati dal confidi, al 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello di cui alla lettera a) e fino all’anno di completa definizione di tutte le posizioni, entro i successivi 60 giorni.

2. Le risorse oggetto di restituzione ai sensi del comma 1 rientrano nelle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 5

(Gestione dell’intervento)

1. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi al monitoraggio e controllo sulla gestione del nuovo fondo rischi, il Ministero può avvalersi, sulla base di appositi accordi convenzionali, di Invitalia, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998 e dall’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

2. Gli oneri complessivi per l’affidamento delle attività di cui al comma 1 sono posti a carico delle risorse oggetto di restituzione ai sensi dell’articolo 2, comma 7, per un importo massimo pari al 2 (due) percento dell’importo complessivo delle risorse oggetto di proroga ai sensi dell’articolo 2, comma 4.

3. La stipula degli accordi convenzionali di cui al comma 1 è subordinata all’adozione di uno o più decreti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero con cui si provvede:

a) all’accertamento delle risorse oggetto di proroga ai sensi dell’articolo 2, comma 4;

b) alla definizione dell’importo massimo delle risorse da destinare agli oneri di cui al comma 2 del presente articolo;

c) all’accertamento delle risorse oggetto di restituzione ai sensi dell’articolo 2, comma 7.

Art. 6

(Disposizioni finali e modifiche alla disciplina vigente)

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero sono definite le modalità per la presentazione dell’istanza di proroga di cui all’articolo 2, comma 1, la disciplina del relativo procedimento amministrativo e le modalità di restituzione del contributo ai sensi dell’articolo 2, comma 7; sono inoltre forniti precisazioni o chiarimenti relativi all’attuazione del presente decreto.

2. È abrogata la lettera a) del comma 1 dell’art. 10 del decreto 7 aprile 2021.

3. All’articolo 3, comma 3, del decreto 9 dicembre 2022, le parole: “nel limite massimo dello 0,5 (zero virgola cinque) per cento dell’importo del finanziamento.” sono sostitute dalle seguenti: “nel limite massimo dell’1 (uno) per cento dell’importo totale del finanziamento e di importo minimo pari a euro 250.”.

Art. 7

(Norme finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso della relativa adozione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, pubblicato nel sito internet del Ministero, www.mimit.gov.it, e della relativa adozione è data comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.