MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DECRETO 2 dicembre 2016
Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
(GU n.20 del 25-1-2017)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.»;
Visto, in particolare, l’art. 73 del predetto decreto legislativo,
che disciplina la pubblicazione a livello nazionale degli avvisi e
dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98, 122 e 127;
Visto il comma 4 del medesimo art. 73 che prevede che con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con
l’ANAC, siano definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al
fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati
livelli di trasparenza e di conoscibilita’, anche con l’utilizzo
della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata;
Visto l’art. 29, commi 1 e 2, del suddetto decreto legislativo, che
prevede che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture, nonche’ alle procedure per l’affidamento
di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di
concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di
concessioni sono pubblicati e aggiornati, oltre che sul profilo del
committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», anche sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla
piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi
informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement
interconnesse tramite cooperazione applicativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
aprile 2011, recante «Pubblicazione nei siti informatici di atti e
provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di
bilanci», adottato ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69;
Considerato che il predetto decreto di cui all’art. 73, comma 4,
del Codice dei contratti pubblici debba individuare la data fino alla
quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa
ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a
quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio
inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato;
Ritenuto, pertanto, di dover definire gli indirizzi e le modalita’
applicative di cui sopra, in coerenza con la disciplina recata in
materia dal codice;
Vista la nota 17857 del 1° dicembre 2016 con la quale l’Autorita’
nazionale anticorruzione ha espresso il proprio avviso, concordando
sui contenuti del provvedimento;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 73, comma 4 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce gli indirizzi
generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data
di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di
conoscibilita’, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana
maggiormente diffusa nell’area interessata. Il decreto individua,
altresi’, la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche
essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno
feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da
parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello
Stato.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) avvisi e bandi di gara: gli avvisi e i bandi di gara di cui
agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e 129 del codice;
c) piattaforma ANAC: la piattaforma di cui all’art. 73, comma 4,
del codice.
Art. 2
Pubblicazione bandi e avvisi di gara
sulla piattaforma ANAC
1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza pubblicano
gli avvisi e bandi di gara con le modalita’ di cui agli articoli 72 e
73 del codice. La pubblicazione sulla piattaforma ANAC e’ effettuata
entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
della documentazione da parte della stessa Autorita’ e riporta la
data di pubblicazione dalla quale decorrono i termini per la
presentazione delle offerte. Gli avvisi e i bandi sono inoltre
pubblicati, non oltre due giorni lavorativi successivi alla
pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul «profilo di committente»
con l’indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla
stessa piattaforma.
2. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o
aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice, avviene
esclusivamente in via telematica, sul profilo del committente, non
puo’ comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti e
sono liberamente accessibili in via telematica.
3. Gli avvisi e i bandi rimangono pubblicati sulla piattaforma ANAC
e sul profilo del committente almeno fino alla loro scadenza.
4. Ai sensi dell’art. 29 del codice, gli stessi sono altresi’
pubblicati sulla piattaforma informatica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, anche tramite i sistemi
informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement
interconnesse tramite cooperazione applicativa.
5. L’ANAC, con proprio atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale,
definisce le soglie d’importo, le modalita’ operative e i tempi per
il funzionamento della piattaforma in cooperazione applicativa con la
piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme
regionali di e-procurement.
6. Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC,
individuata nell’atto di cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di
gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa
ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a
lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla
medesima data, sono pubblicati nell’albo pretorio del comune dove si
eseguono i lavori. Fino alla medesima data, gli effetti giuridici di
cui all’art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di lavori
di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione
nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla
data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalita’ di
cui all’art. 29 del codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati,
entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente
valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle
infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati
delle regioni ad essa collegati.
Art. 3
Pubblicazione sui quotidiani
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire adeguati
livelli di trasparenza e di conoscibilita’ delle procedure di gara e
di favorire la concorrenza attraverso la piu’ ampia partecipazione
delle imprese interessate, anche nelle realta’ territoriali locali,
la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonche’ degli avvisi
relativi agli appalti aggiudicati, e’ altresi’ effettuata per
estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta
Ufficiale delle Comunita’ europee, ovvero dopo cinque giorni da detta
trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da
60 a 63 del codice, e, per gli appalti di lavori di importo superiore
a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1,
lettera a) del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente
valore legale:
a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di
lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e
l’importo di cui alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera a)
del codice, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel
luogo ove si eseguono i contratti;
b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui
all’art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
2. Per area interessata, ai fini della pubblicazione su quotidiani
locali, si intende il territorio della provincia cui afferisce
l’oggetto dell’appalto e nell’ambito del quale si esplicano le
competenze dell’amministrazione aggiudicatrice.
Art. 4
Termini per la pubblicazione degli avvisi
di post-informazione
1. Gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129
del codice, relativi agli appalti aggiudicati, sono pubblicati:
a) avvisi di post-informazione di lavori, sopra soglia
comunitaria: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale
delle Comunita’ europee ai sensi dell’art. 98 del codice e per
estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno
due quotidiani a diffusione locale dopo dodici giorni, o cinque
giorni in caso di urgenza, dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale
delle Comunita’ europee;
b) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria
di importo maggiore o uguale a 500.000 euro: sulla piattaforma ANAC e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta
giorni dal decreto di aggiudicazione ed entro cinque giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale
e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si
esegue il contratto;
c) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria
di importo inferiore a 500.000 euro: sull’albo pretorio del comune
dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di
aggiudicazione.
Art. 5
Effetti giuridici e spese di pubblicazione
1. Gli effetti giuridici che il presente decreto o le norme
processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine
della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicita’
obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicita’ obbligatoria
ha luogo. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono
prevedere forme aggiuntive di pubblicita’ diverse da quelle di cui al
presente decreto.
2. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei
bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione.
3. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite l’ANAC e la Conferenza unificata sono definite le
modalita’ di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara relativi
agli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000 e di
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art.
35, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2 lettere b) e c), del
codice. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui all’art. 36, comma 9 del codice.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Il presente decreto sara’ inviato agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 2 dicembre 2016
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, reg. n. 1, foglio n. 146
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