MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale del 1° giugno 2023
Modifiche al decreto 1° febbraio 2023, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, n. 16
1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 1, comma 2, terzo periodo, le parole «agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e»;
b) all’art. 3, comma 3:
1) le parole «i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG)» sono sostituite dalle seguenti «i dati del contratto di cui all’art. 26, commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022 (CUP e CIG)»;
2) è aggiunto, infine, il seguente punto: «nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del decreto legislativo n. 50 del 2016, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il rispetto delle regole di Eurostat ai fini dell’invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica.».
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e pertanto dallo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.