MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale del 15 novembre 2024
Attuazione delle misure di ristoro previste per i vettori
Art. 1
Finalità
1. Con il presente decreto sono stabiliti, in ottemperanza alla decisione della Commissione europea C(2024) 2339 final del 15 aprile 2024, di seguito «decisione della Commissione europea», i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al fondo di cui all’art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, limitatamente al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applica il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, 27 gennaio 2021, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2021.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «beneficiario»: il soggetto di cui all’art. 1 del citato decreto interministeriale 27 gennaio 2021, n. 34 che ha presentato regolare domanda di accesso al fondo di cui all’art. 1, comma 1, ai sensi del decreto interministeriale n. 501 del 2021;
b) «danno ammissibile»: il danno subito dal beneficiario come conseguenza diretta dell’epidemia da Covid-19, in ragione di specifiche restrizioni ai viaggi imposte per limitare il diffondersi della medesima pandemia, nel periodo di indennizzo e su tutte le rotte ammissibili, che, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del citato decreto interministeriale n. 34 del 2021, è determinato con la metodologia stabilita nella decisione della Commissione europea, secondo quanto previsto dall’art. 4;
c) «fondo di ristoro»: fondo di cui all’art. 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
d) «indennizzo massimo»: il valore massimo dell’indennizzo riconosciuto al beneficiario, nei limiti delle risorse previste dalla legge e di quelle impegnate, che, fatta salva l’eventuale riduzione operata ai sensi dell’art. 5, comma 3 del decreto interministeriale n. 34 del 2021 e comunque entro il limite corrispondente a un danno medio mensile di 4 milioni di euro, è pari al 100 per cento del danno ammissibile;
e) «perdite nette totali»: la differenza, calcolata tenendo conto di quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del decreto interministeriale n. 34 del 2021, tra l’EBITDA registrato da un beneficiario in un determinato arco temporale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 e l’EBITDA registrato nello stesso arco temporale all’interno del periodo di indennizzo;
f) «periodo di indennizzo»: il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021;
g) «peso delle rotte charter ammissibili nel 2019»: il rapporto tra i ricavi operativi ottenuti da un beneficiario sulle rotte ammissibili di tipo charter in un determinato periodo nel 2019 e i ricavi operativi totali ottenuti nello stesso periodo;
h) «peso delle rotte di linea ammissibili nel 2019»: il rapporto tra i ricavi operativi ottenuti da un beneficiario sulle rotte ammissibili di linea in un determinato periodo del 2019 e i ricavi operativi totali ottenuti nello stesso periodo;
i) «restrizione ammissibile»: una misura restrittiva, limitativa degli spostamenti, imposta dall’Italia o da un Paese estero al fine di contenere la diffusione di Covid-19, rientrante in una delle tipologie richiamate dal considerando 18 della decisione della Commissione europea e indicate al par. 3.2 della decisione medesima;
l) «rotta ammissibile»: una delle rotte operate o programmate dal beneficiario, interna all’Italia o avente l’Italia come Paese di destinazione o come Paese di partenza, interessata, nel periodo di indennizzo, da almeno una delle restrizioni ammissibili nell’area o nel Paese di destinazione o nell’area o nel Paese di partenza;
m) «tasso di ritenzione»: il rapporto, per un certo gruppo di rotte, della tipologia linea o charter, operate da un beneficiario, tra il numero di passeggeri complessivo registrato su tali rotte in un arco temporale all’interno del periodo di indennizzo e il numero di passeggeri registrato nello stesso arco temporale del 2019;
n) «tasso di ritenzione atteso senza restrizioni»:
a) per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021:
il rapporto, pari rispettivamente al 49 per cento per le rotte di linea e al 32 per cento per le rotte charter, tra il numero di passeggeri del traffico nazionale in Italia registrato tra il 16 giugno 2020 e il 31 ottobre 2020 e quello registrato nello stesso periodo del 2019, per ciascuna delle due tipologie di rotte, in coerenza con il considerando 43 della decisione della Commissione europea;
b) per il periodo dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2021:
il rapporto, pari rispettivamente all’82 per cento per le rotte di linea e al 64 per cento per le rotte charter, tra il numero di passeggeri del traffico nazionale in Italia registrato tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2021 e quello registrato nello stesso periodo del 2019, per ciascuna delle due tipologie di rotte, in coerenza con il considerando 46 della decisione della Commissione europea;
o) «tasso di ritenzione con restrizioni»: il tasso di ritenzione calcolato su tutte le rotte ammissibili dello stesso tipo, distinte tra linea e charter, operate da un beneficiario;
p) «delta del tasso di ritenzione»: la differenza tra il tasso di ritenzione atteso senza restrizioni relativo a una delle due tipologie di rotte, distinte tra linea e charter, e il tasso di ritenzione con restrizioni calcolato sulle rotte del medesimo tipo.
Art. 3
Termini e modalità di presentazione delle domande
1. I beneficiari, in relazione ai danni subiti nel periodo di indennizzo, presentano domanda di accesso al fondo di ristoro con le modalità e nei termini previsti dal presente decreto.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, a pena di inammissibilità, in conformità all’allegato A e all’allegato B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
3. La domanda contiene, in conformità al modello di cui all’allegato B al presente decreto, per ciascun mese del periodo di indennizzo e per i corrispondenti mesi del 2019, in aggiunta ai dati analitici, distinti per singola voce di ricavo e di costo previsti dall’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale n. 34 del 2021, gli ulteriori dati relativi:
a) alle rotte operate o programmate e interessate da almeno una delle restrizioni ammissibili, ai connessi ricavi operativi, numero di passeggeri e di voli e profittabilità;
b) ai pesi delle rotte charter e di linea ammissibili nel 2019 e al delta del tasso di ritenzione per ciascuna delle due tipologie di rotta.
4. I dati di cui al comma 3 sono forniti anche nel formato di foglio di calcolo del medesimo allegato B, reso disponibile in sede di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. La domanda, corredata dalla relazione di un esperto indipendente di cui all’allegato A al presente decreto e dalle dichiarazioni di cui al medesimo allegato, è trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, all’indirizzo di posta elettronica dg.ta@pec.mit.gov.it entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del medesimo Ministero.
Art. 4
Compensazione danni
1. Con riferimento al periodo di indennizzo per la determinazione del danno subito come conseguenza diretta dell’evento eccezionale dell’epidemia da Covid-19, fermo restando quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del decreto interministeriale n. 34 del 2021, si applica la metodologia di cui al presente articolo, in conformità a quanto previsto nel capitolo 3 della decisione della Commissione europea.
2. Il danno ammissibile, compensabile nei limiti dell’indennizzo massimo previsto, è pari alla somma delle quote di danno ammissibile calcolate distintamente per l’insieme delle rotte di linea e per l’insieme delle rotte charter in ciascun mese del periodo di indennizzo.
3. La quota di danno ammissibile per le rotte di linea, per ciascun mese, è pari al prodotto tra i valori, calcolati nello stesso mese, del peso delle rotte di linea ammissibili nel 2019, del delta del tasso di ritenzione delle rotte di linea e delle perdite nette totali.
4. La quota di danno ammissibile per le rotte charter, per ciascun mese, è pari al prodotto tra i valori, calcolati nello stesso mese, del peso delle rotte charter ammissibili nel 2019, del delta del tasso di ritenzione delle rotte charter e delle perdite nette totali.
5. Per le rotte ammissibili che in uno specifico mese sono interessate solo temporaneamente da almeno una delle restrizioni ammissibili, nel calcolo dei parametri che consentono la determinazione del danno per quel mese si utilizzano i valori di ricavi operativi e numero di passeggeri relativi all’arco temporale interessato dalle restrizioni, registrati su base giornaliera o, se non disponibili, calcolati proporzionalmente ai rispettivi dati mensili.
6. Nel caso in cui il danno ammissibile di uno o più beneficiari, calcolato come indicato al comma 2, superi l’indennizzo massimo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 34 del 2021, la misura per il ristoro dell’eccedenza è notificata alla Commissione europea come aiuto individuale e riconosciuta a seguito della positiva autorizzazione.
7. Sono altresì oggetto di distinte notifiche alla Commissione europea ulteriori misure relative a danni non inclusi nel perimetro di ammissibilità della decisione della Commissione stessa, la cui connessione diretta con l’epidemia da Covid-19 è valutata come possibile.
Allegato A
DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI DANNI DEL SETTORE AEREO
(Testo dell’allegato)
Allegato B
(Testo dell’allegato)