MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale del 20 giugno 2024
Modificazioni al decreto 21 aprile 2010, recante «Istruzioni, addestramento e certificazioni del personale imbarcato su navi veloci HSC (High Speed Craft)»
Art. 1
Modifica dell’art. 3 del d.d. 21 aprile 2010 «Requisiti di addestramento per comandanti ed ufficiali»
L’art. 3 del d.d. 21 aprile 2010 è sostituito dal seguente:
«I requisiti di addestramento per comandante ed ufficiali sono i seguenti:
a) aver effettuato l’addestramento previsto dalla Regola V/2, Sezione A-V/2, o della Regola V/3, Sezione A-V/3, della Convenzione STCW78/95 nella sua versione aggiornata;
b) aver effettuato, negli ultimi cinque anni precedenti l’istanza d’esame, un periodo di navigazione di almeno sei mesi con la qualifica di ufficiale, di cui almeno tre mesi da comandante/primo ufficiale di coperta o da direttore di macchina/primo ufficiale di macchina per quei marittimi che devono essere abilitati come comandante o direttore di macchina; per l’abilitazione su HSC impiegati in navigazione internazionale il periodo di sei mesi di navigazione deve essere effettuato su unità di stazza lorda non inferiore alle 500 GT impiegate in navigazione internazionale;
c) aver effettuato un periodo di addestramento di almeno quaranta ore, di cui trenta in navigazione nazionale, per l’abilitazione in navigazione nazionale, e di almeno sessanta ore, di cui quaranta in navigazione internazionale, per l’abilitazione in navigazione internazionale. Il periodo di addestramento in navigazione deve essere effettuato in turni giornalieri minimi di quattro ore e comunque non superiori alle otto ore, nelle mansioni inerenti alla qualifica per la quale si intende ottenere il certificato di abilitazione, a bordo della stessa unità veloce sulla quale si è destinati a imbarcare, o su unità gemelle o unità di uguale tipologia (es. a cuscino d’aria, ad effetto superficie, aliscafo, monoscafo, multiscafo, catamarano), con uguali modelli di impianti propulsivi (es. elica, propulsori azimutali, propulsori con pod, idrogetti, eliche cicloidali), e con differenza dimensionale non superiore a 200 GT che operano nella stessa area per la quale si intende ottenere il certificato di abilitazione. I marittimi, al fine di effettuare l’addestramento operativo imbarcheranno in soprannumero.
Il periodo di addestramento di cui alla precedente lettera c) è svolto, sotto la supervisione del comandante dell’unità, entro dodici mesi precedenti la data di presentazione dell’istanza d’esame e debitamente attestato da apposita certificazione rilasciata dall’impresa armatoriale o dal comandante del mezzo navale.
Il numero di personale navigante che partecipa all’addestramento sopra descritto non può essere superiore alle cinque unità per la sezione coperta e cinque unità per la sezione macchine per singola nave e singolo periodo di addestramento».
Art. 2
Modifica dell’art. 6 del d.d. 21 aprile 2010 «Prova teorico-pratica per ottenere il certificato di abilitazione per le unità veloci»
All’art. 6 del d.d. 21 aprile 2010 dopo il comma «La prova è commisurata alle mansioni operative svolte a bordo dal personale da certificare, al particolare tipo e modello di unità veloce considerata ed all’itinerario di impiego della stessa» è aggiunto il seguente:
«Nel caso in cui il comandante/primo ufficiale di coperta o il direttore di macchina/primo ufficiale di macchina siano già in possesso di certificato di abilitazione di cui all’art. 7 ed intendono operare su unità veloci – gemelle o unità di uguale tipologia (es. a cuscino d’aria, ad effetto superficie, aliscafo, monoscafo, multiscafo, catamarano), con uguali modelli di impianti propulsivi (es. elica, propulsori azimutali, propulsori con pod, idrogetti, eliche cicloidali) e con differenza dimensionale non superiore a 200 GT rispetto a quella per la quale sono stati certificati – su diverso itinerario di impiego (in navigazione nazionale) o su diversa tratta (in navigazione internazionale) la prova teorico-pratica è limitata alla condotta dell’unità, alla conoscenza delle caratteristiche meteomarine e morfologiche dell’itinerario di impiego/tratta ed alle operazioni di manovra ed ormeggio ivi inclusi i contatti con le autorità locali.
In tal caso la commissione d’esame di cui all’art. 5 è così composta:
1. capo del compartimento o suo delegato di grado non inferiore a C.C. (CP) o ufficiale abilitato PSC/Flag State: Presidente;
2. comandante su navi pari o superiore a 3000 GT ovvero tra 500 e 3000 GT in possesso di certificazione HSC in corso di validità: membro;
3. sottufficiale Np: membro e segretario».
Art. 3
Modifica dell’art. 7 del d.d. 21 aprile 2010 «Rilascio dei certificati»
All’art. 7 del d.d. 21 aprile 2010, dopo il quinto capoverso è aggiunto il seguente capoverso:
«In caso di viaggio di trasferimento dell’unità – senza effettuare operazioni commerciali e con il solo equipaggio – il comandante e gli ufficiali di coperta non sono tenuti al possesso della certificazione di abilitazione per tutte le aree (cd “itinerari di impiego”) attraversate durante il viaggio. Per tale unica possibilità d’impiego è sufficiente il possesso della certificazione di abilitazione riferita ad almeno una delle “aree/itinerari di impiego” del singolo viaggio di trasferimento da eseguire».
Art. 4
Modifica dell’art. 8 del d.d. 21 aprile 2010 «Rinnovo dei certificati»
L’art. 8 del d.d. 21 aprile 2010 è sostituito dal seguente:
«Il certificato è rinnovato a coloro che abbiano maturato sul libretto di navigazione, nel biennio di validità dello stesso, almeno tre mesi di navigazione su unità gemelle o unità di uguale tipologia (es. a cuscino d’aria, ad effetto superficie, aliscafo, monoscafo, multiscafo, catamarano), con uguali modelli di impianti propulsivi (es. elica, propulsori azimutali, propulsori con pod, idrogetti, eliche cicloidali) e con differenza dimensionale non superiore a 200 GT e sullo stesso itinerario di impiego.
Il certificato è altresì rinnovato a coloro che abbiano maturato, nel biennio di validità dello stesso, almeno:
a) quarantacinque giorni di navigazione sul libretto di navigazione sulla stessa unità o unità di uguale tipologia, e sullo stesso itinerario d’impiego; e
b) un periodo di affiancamento pari a sedici ore nelle mansioni inerenti alla qualifica per la quale si intende rinnovare il certificato di abilitazione, risultante da apposita certificazione rilasciata dall’impresa armatoriale o dal comandante del mezzo navale.
I marittimi, al fine di effettuare l’affiancamento di cui alla lettera b) imbarcheranno in soprannumero.
Nel caso di scadenza del certificato in corso di imbarco la validità dello stesso è prorogata fino al termine dell’imbarco e comunque non oltre tre mesi dalla scadenza del certificato di cui trattasi».
Art. 5
Modifica dell’art. 10 del d.d. 21 aprile 2010 «Unita di nuova costruzione o acquistate all’estero»
L’art. 10 del d.d. 21 aprile 2010 è sostituito dal seguente:
«Unità di nuova costruzione o acquistate, locate/noleggiate o impiegate su nuove tratte
Le unità di nuova costruzione o acquistate, locate/noleggiate o impiegate su nuove tratte, alla prima messa in esercizio e nel caso in cui la società non ha disponibilità nella sua flotta di una nave similare ai sensi dell’art. 6, potranno essere armate con il comandante, il direttore di macchina e gli ufficiali in possesso di certificato di abilitazione in corso di validità, al fine di consentire ai suddetti marittimi di apprendere in auto-addestramento (trenta ore, di cui venti in navigazione) con unità non commercialmente operativa, le conoscenze previste dall’art. 6 e sostenere, quindi, la prova d’esame per conseguire il relativo certificato di abilitazione.».
Art. 6
Entrata in vigore
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.