MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale del 21 ottobre 2024
Corso di formazione per formatore (Train the Trainer)
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto istituisce il corso di formazione per formatore marittimo. Il corso fornisce le conoscenze e l’addestramento necessario per acquisire le competenze in materia di «formazione» per gli istruttori impiegati nella pianificazione, sviluppo ed erogazione di corsi di addestramento per il personale marittimo, in conformità a quanto previsto nella sezione A-I/6 del codice STCW.
2. Il corso è strutturato per fornire le competenze e le conoscenze teorico-pratiche metodi e le pratiche di valutazione.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai seguenti docenti:
a) direttori e vicedirettori dei corsi di addestramento;
b) istruttori dei corsi di addestramento;
c) istruttori certificati in maritime security.
2. Sono esentati parzialmente e saranno tenuti a frequentare solo il modulo 1 dell’allegato A i seguenti discenti:
a) gli istruttori che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento;
b) i docenti universitari che non erogano insegnamenti specifici nella navigazione;
c) gli istruttori accreditati da una delle regioni italiane;
d) i docenti che fanno parte delle classi di laurea previste alla lettera d) del punto 1) dell’allegato C del presente decreto.
3. Sono esentati totalmente dalla frequenza del corso i docenti laureati in scienze e tecnologie della navigazione che abbiano almeno un anno di insegnamento negli ultimi cinque anni.
Art. 3
Organizzazione del corso
1. Il corso formazione per formatori è erogato – secondo il programma contenuto nell’allegato A al presente decreto – da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
2. Il corso ha durata non inferiore alle sessanta ore e fornisce le competenze, conoscenze ed abilità pratiche di cui alla sezione A-I/6 del codice STCW.
Lo stesso è erogato:
a) in un’unica soluzione di sette giorni; oppure
b) in moduli da completarsi entro un mese dall’inizio del corso.
3. Al corso può essere ammesso un numero non superiore a venti discenti e, comunque, nei limiti della capacità massima ammissibile in base alle dimensioni dell’aula a tale scopo autorizzata.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 1, il centro di addestramento, deve essere dotato di strutture, equipaggiamenti, attrezzature e materiale didattico conformi a quelli di cui all’allegato B al presente decreto.
5. La composizione del corpo istruttori del corso ed i requisiti d’idoneità degli istruttori e del direttore del corso, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, sono stabiliti secondo i criteri indicati nell’allegato C al presente decreto.
6. Il programma del corso è svolto in modo organico come da allegato A con possibilità di rimodulare gli argomenti trattati, fermo restando la stretta competenza di ogni singolo istruttore sulle materie di specifica competenza e le necessarie, previste comunicazioni da fornire, preliminarmente all’inizio del corso, alla Capitaneria di porto competente per territorio.
Art. 4
Accertamento delle competenze
1. Al completamento del corso, ogni discente sostiene un esame, consistente in una prova teorica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione composta dal direttore/vicedirettore del corso, con funzioni di presidente, e da un istruttore accreditato per il corso formazione per formatore in qualità di membro e membro segretario.
2. L’esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell’allegato A, si articola in una prova scritta (test) e di una prova pratica. La prova scritta è costituita da trenta domande a scelta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta, della durata non superiore a 60 minuti. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). La prova pratica è costituita da una lezione simulata di almeno 15 minuti. Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6).
L’esame è superato se entrambe le prove hanno esito favorevole.
3. Per la somministrazione dei test il centro di addestramento utilizza una banca dati predisposta dal Comando generale e composta da almeno trecento domande a scelta multipla, divisa per argomento, costituente il bacino di domande da utilizzare per la prova teorica e pratica.
4. Ai discenti di cui all’art. 2, comma 2, al completamento del modulo 1 dell’allegato A, è rilasciato senza esami, l’attestato di cui all’allegato E.
Art. 5
Rilascio dell’attestato di superamento del corso «Formazione per formatori» e mantenimento delle competenze
1. Ai discenti che superano l’esame di cui all’art. 4, è rilasciato un attestato secondo il modello riportato nell’allegato F del presente decreto.
2. Gli attestati di fine corso sono firmati direttore/vicedirettore del corso e dal discente.
3. Gli attestati rilasciati ai sensi del presente decreto – per effetti di norma internazionale – non hanno scadenza e non sono, pertanto, soggetti a rinnovo periodico, salvo modifiche e/o integrazioni ai programmi.
Art. 6
Norme di qualità
1. I soggetti di cui all’art. 3 devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità certificato, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001 nella sua versione aggiornata, che identifichi, tra l’altro, gli obiettivi dell’addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.
2. Devono, inoltre, essere costantemente aggiornati alle norme vigenti – al momento dell’erogazione del corso – i punti 2, 3, 4, 5 e 6 dell’allegato B del presente decreto.
Art. 7
Entrata in vigore ed abrogazioni
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2. Dall’entrata in vigore del presente decreto i centri di addestramento devono essere adeguati a quanto stabilito dal presente decreto dandone dichiarazione/comunicazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ed alla Capitaneria di porto competente per territorio.
3. La Capitaneria di porto competente per territorio verifica l’adeguamento come da dichiarazione/comunicazione del centro di addestramento alla prima ispezione trimestrale utile successiva alla comunicazione di adeguamento a cura del centro.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il d.d. 17 dicembre 2015.
Allegato A
Conoscenza, comprensione e competenza Lezioni Lavoro pratico
Modulo/punto:
1. Panoramica della convenzione e del codice STCW e requisiti per la formazione basata sulle competenze
1.1 Comprendere la visione d’insieme e lo sviluppo di STCW Convenzione e Codice
1.2 Comprendere i requisiti della convenzione e del codice STCW per una formazione basata sulle competenze
2 –
Modulo/punto:
2. Pianificare un ambiente di apprendimento efficace
2.1 Identificare i fattori che influenzano il processo di insegnamento e apprendimento
2.2 Creare un ambiente di apprendimento efficace
5 4
Modulo/punto:
3. Ausili per l’addestramento pratico
3.1 Dimostrare l’uso di una serie di sussidi didattici
3.2 Selezionare i sussidi didattici appropriati
3 9
Modulo/punto:
4. Utilizzare efficacemente le attività didattiche
4.1 Dimostrare una serie di attività didattiche appropriate alle esigenze dei tirocinanti
4.2 Orientare le attività didattiche al contesto e alle esigenze dei tirocinanti
6 10
Modulo/punto:
5. Produrre un piano di lezione relativo alla materia
5.1 Riconoscere i risultati di apprendimento appropriati per una lezione
5.2 Riconoscere i fattori da considerare quando si pianifica una lezione
3 6
Modulo/punto
6. Valutare l’insegnamento e l’apprendimento
6.1 Comprendere lo scopo della valutazione
6.2 Stabilire una valutazione dell’apprendimento
6.3 Utilizzare i risultati della valutazione
2 4
Modulo/punto:
7. Progettazione del corso
7.1 Riconoscere i fattori da considerare nella progettazione di un Programma di apprendimento
7.2 Sviluppare un nuovo corso
3 3
24 36
Totale ore corso 60
Allegato B
STRUTTURE, EQUIPAGGIAMENTO, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO
1. Un’aula per lezioni teoriche – dotata di sussidi didattici quali: sistema multimediale, lavagne a fogli mobili, lavagne interattive, LIM, proiettore o altro sistema per la videoproiezione
2. Materiale di sostegno dell’insegnamento:
IMO model course 6.09
Pubblicazione sui metodi per un insegnamento efficace
Pubblicazione sull’insegnamento per un apprendimento di qualità
Pubblicazione sull’apprendimento misto
Pubblicazione sulla valutazione delle competenze
Pubblicazione sulla valutazione dell’apprendimento
3. Prodotti di sostegno alle docenze anche attraverso filmati audio-visivi, che comprendono i seguenti temi:
Video: STCW 2010 – The Manila Amendments
Video: STCW and Flag State Implementation
4. Testi di riferimento IMO aggiornati:
a) International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW Convention), 1978, as amended;
b) IMO model course No.6.10 Train the Simulator Trainer and Assessor
c) IMO model course No. 3.12 Assessment, Examination and Certification of Seafarers
d) IMO model course No.1.30 On-board Assessment
5. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso trattati da fornire ai partecipanti.
6. Banca dati di almeno trecento domande, divise per argomenti, da utilizzare per i test.
7. Strutture, equipaggiamenti, attrezzature e materiale didattico richiamati nei punti precedenti devono essere presenti per ogni aula autorizzata.
I dispositivi, gli equipaggiamenti, i testi e le dispense di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere costantemente aggiornati alle norme vigenti al momento dell’erogazione di ogni singolo corso e dovrà essere aggiornato contestualmente il proprio manuale di qualità.
Allegato C
COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO
1) Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
a) Comandante/1° Uff.le di coperta con certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore a 3000 GT in corso di validità; o, in alternativa
b) direttore/1° Uff.le di macchina con certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore a 3000 Kw in corso di validità; o, in alternativa
c) laureato in Scienze e tecnologie della navigazione che abbia maturato almeno un anno di docenza nelle discipline nautiche; e
d) esperto in comunicazione e formazione per adulti: laureato in una delle seguenti lauree e che abbiano maturato almeno un anno di docenza nel settore della gestione delle risorse umane, leadership e lavoro di gruppo:
L40 laurea in sociologia
L24 laurea in scienze e tecniche psicologiche
L20 laurea in scienze della comunicazione
LM51 laurea magistrale in psicologia
L18 laurea triennale in scienze dell’economia e gestione aziendale
LM59 laurea in comunicazione pubblica e d’impresa
LM85 laurea in scienze pedagogiche
LM57 laurea in scienze dell’educazione per adulti e formazione continua
LM77 laurea magistrale in scienze economico aziendali
2) Gli istruttori di cui al punto precedente in possesso dei requisiti specifici di cui sopra ottengono l’accreditamento per un periodo non superiore a cinque anni. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori cinque anni, dimostrando di aver maturato nei cinque anni precedenti i sottoelencati requisiti:
a) per l’istruttore di cui al comma a) del punto 1) essere in possesso, al momento della presentazione dell’istanza di riaccredito:
di certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore a 3000GT in corso di validità; oppure
di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno dodici mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno cinque edizioni di corsi di formazione per formatore di cui una potrà essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
b) per l’istruttore di cui al comma b) del punto 1) essere in possesso, al momento della presentazione dell’istanza di riaccredito:
di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità; oppure
di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno dodici mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno cinque edizioni di corsi di formazione per formatore di cui una potrà essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
c) per l’istruttore di cui al comma c) del punto 1) essere in possesso, al momento della presentazione dell’istanza di riaccredito:
di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno dodici mesi successivi alla precitata domanda; e
aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno cinque edizioni di corsi formazione per formatore.
d) per l’istruttore di cui al comma d) del punto 1) essere in possesso, al momento della presentazione dell’istanza di riaccredito:
di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno dodici mesi successivi alla precitata domanda; e
aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno cinque edizioni di corsi per i quali è stato accreditato.
3) Le disposizioni di cui al precedente punto 2) si applicano, altresì, agli istruttori già riconosciuti idonei e accreditati – ancorchè non in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 – per lo svolgimento del corso di formazione per formatore di cui al decreto direttoriale 17 dicembre 2015.
4) Ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW, per far parte del corpo istruttori questi ultimi devono aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile.
5) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l’erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l’uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n 6.10 dell’IMO.
6) Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della società o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti.
La nomina del direttore e dei suoi sostituti dovrà essere formalizzata con lettera d’incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l’istruttore sia accreditato anche come direttore o vicedirettore lo stesso potrà svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vicedirettore o istruttore) durante l’erogazione del singolo corso.
7) Gli istruttori di cui al punto 1) dovranno erogare i seguenti punti del programma:
a. Comandante/1° ufficiale di coperta, Direttore/1° ufficiale di macchina, Laureato in Scienze e tecnologie della navigazione: Punto/Modulo 1;
b. Esperto in comunicazione e formazione per adulti Punti/Moduli: 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Allegato D
VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA
Per la valutazione della prova pratica dovrà essere utilizzata la seguente scala tassonomica. La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di almeno «sufficiente» che corrisponde al voto di sei nella scala numerica decimale.
Scala tassonomica per la valutazione della prova pratica
Descrizione Giudizio Voto nella scala decimale
A. Non comprende ciò che deve eseguire; Esegue solo in minima parte la prova; Non è in grado di portare a termine la prova Insufficiente 1-5
B. Comprende ciò che deve eseguire; Completa la prova in modo corretto; Impiega il giusto tempo Sufficiente 6
C. Comprende ed esegue la prova in modo corretto e nel tempo stabilito; Dimostra abilità personali nell’esecuzione della prova, sa fronteggiare imprevisti Buono 7
D. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee Distinto 8
E. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee; Dimostra di saper fronteggiare con padronanza anche situazioni nuove con prontezza di spirito e di riflessi Ottimo 9-10
Allegati E-F
(Testo dell’allegato)