MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale del 21 ottobre 2024
Corso in materia di primo soccorso sanitario elementare (Elementary First Aid)
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto disciplina il corso di primo soccorso sanitario elementare (Elementary First Aid), diretto a soddisfare i requisiti minimi obbligatori per l’addestramento di base del personale arruolato o impiegato per i servizi a bordo di una nave, come previsto ed in conformità alla regola VI/1-3, paragrafo 2.1.3, dell’annesso alla Convenzione STCW’78 nella sua versione aggiornata ed alla sezione A-VI/1-3 del codice STCW.
2. Il corso è strutturato per fornire le competenze e le conoscenze teorico-pratiche su fondamenti di primo soccorso in caso di incidente o emergenza medica in mare.
Art. 2
Ambito di Applicazione
1. Il presente decreto si applica:
a) ai lavoratori marittimi italiani e comunitari residenti in Italia:
1. Iscritti nelle matricole della gente di mare; o
2. Siano in possesso di:
i. proposta di contratto o contratto di lavoro da parte della società armatrice, società di gestione; ovvero;
ii. proposta di contratto o contratto di lavoro da parte della società appaltatrice dei servizi di bordo per le navi adibite a crociera ai sensi dell’art. 17 della legge n. 856/1986;
iii. La proposta o contratto di lavoro deve essere redatta in forma scritta ed acquisita in copia cartacea originale ovvero in formato digitale e dovrà essere sottoscritta da persona facilmente identificabile e che abbia la titolarità per la firma di quel tipo di atto;
b) ai piloti dei porti;
c) al personale speciale;
d) ai lavoratori marittimi di Stati membri dell’Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell’Unione europea o da un Paese terzo con il quale le autorità competenti di cui all’art. 3 hanno stipulato un accordo di reciproco riconoscimento come definito dal decreto legislativo n. 71/2015.
2. Il presente decreto non si applica al personale medico iscritto nelle matricole della gente di mare alla I categoria ed ai medici supplenti.
Art. 3
Organizzazione del corso
1. Il corso di primo soccorso sanitario elementare è erogato – secondo il programma contenuto nell’allegato A al presente decreto – dai soggetti sotto riportati:
a. da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
b. dalla società armatrice o dalla società di gestione riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
2. Il corso ha durata non inferiore a quindici ore articolate in due giorni incluso esame, fornisce le competenze, conoscenze ed abilità pratiche della sezione A – VI/1-3 del codice STCW.
3. Il corso è erogato per un numero non superiore a venti discenti e, comunque, nei limiti della capacità massima ammissibile in base alle dimensioni dell’aula a tale scopo autorizzata.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 1, gli istituti, enti o società (incluse società di armatrici e di gestione), devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti, attrezzature e materiale didattico conformi a quelli di cui all’allegato B al presente decreto.
5. La composizione del corpo istruttori del corso ed i requisiti d’idoneità degli istruttori e del direttore del corso, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, sono stabiliti secondo i criteri indicati nell’allegato C al presente decreto.
6. Il programma del corso è svolto in modo organico come da allegato A con possibilità di rimodulare gli argomenti trattati, fermo restando la stretta competenza di ogni singolo istruttore sulle materie di specifica competenza e le necessarie, previste comunicazioni da fornire, preliminarmente all’inizio del corso, alla Capitaneria di porto competente per territorio.
Art. 4
Accertamento delle competenze
1. Al completamento del corso, ogni discente sostiene un esame, consistente in una prova teorica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione composta dal direttore/vicedirettore del corso (nel caso di cui all’art. 3, comma 1, lettera a.) o rappresentante armatore/società di gestione (nel caso di cui all’art. 3, comma 1, lettera b.), con funzioni di presidente, e da un istruttore accreditato in qualità di membro e segretario.
2. L’esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell’allegato A, si articola in una prova scritta (test) di trenta domande a scelta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta, della durata non superiore a sessanta minuti. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30).
3. Per la somministrazione dei test il centro di addestramento/società armatrice o gestione utilizza una banca dati predisposta dal Comando generale e composta da almeno centocinquanta domande a scelta multipla, divisa per argomento, costituente il bacino di domande da utilizzare per la prova teorica.
Art. 5
Rilascio dell’attestato di superamento del corso di primo soccorso elementare
1. Ai discenti che superano l’esame di cui all’art. 4, è rilasciato un attestato secondo il modello riportato nell’allegato D del presente decreto.
2. Gli attestati di fine corso sono firmati direttore/vicedirettore del corso (nel caso di cui all’art. 3, comma 1, lettera a.) o dalla società armatrice/di gestione (nel caso di cui all’art. 3, comma 1, lettera b.) e dal discente.
3. Per quanto attiene:
a) piloti dei porti: al termine del corso – ricadenti nell’art. 3, comma 1, lettera a) – viene rilasciato un attestato di frequenza come da allegato E;
b) personale speciale:
1) inserito nel ruolo d’appello si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo;
2) non inserito nel ruolo d’appello – su cui ricade il solo obbligo di frequenza dei corsi di addestramento di base – non ha l’obbligo di sostenere l’esame finale ed al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza, come da allegato F;
4. Gli attestati rilasciati ai sensi del presente decreto – per effetti di norma internazionale – non hanno scadenza e non sono, pertanto, soggetti a rinnovo periodico.
Art. 6
Norme di qualità
1. I soggetti di cui all’art. 3 devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità certificato, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001 nella sua versione aggiornata, che identifichi, tra l’altro, gli obiettivi dell’addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.
2. Devono, inoltre, essere costantemente aggiornati alle norme vigenti – al momento dell’erogazione del corso – i punti 3, 4, 5, 6 e 7 dell’allegato B del presente decreto.
Art. 7
Norme transitorie
1. Per coloro che sono in possesso dell’attestato di addestramento del corso primo soccorso elementare rilasciato ai sensi del decreto direttoriale 28 dicembre 2009, all’atto del corso di aggiornamento dell’addestramento di sopravvivenza e salvataggio o del corso antincendio – gli istituti, enti o società presso cui si svolgono tali corsi provvederanno ad apporre il seguente talloncino/timbro sull’esistente dell’attestato di addestramento del corso primo soccorso elementare.
TALLONCINO
2. Per coloro che sono in possesso della sola registrazione a libretto e/o sull’allegato II del corso primo soccorso elementare frequentato ai sensi del decreto direttoriale 28 dicembre 2009, all’atto del corso di aggiornamento dell’addestramento di sopravvivenza e salvataggio o del corso antincendio – gli istituti, enti o società presso cui si svolgono tali corsi provvederanno al rilascio dell’attestato di addestramento del corso primo soccorso elementare.
3. Qualora l’attestato di addestramento o la registrazione a libretto e/o allegato II del corso primo soccorso elementare, rilasciato ai sensi del decreto direttoriale 28 dicembre 2009, scada prima della frequenza del corso di aggiornamento dell’addestramento di sopravvivenza e salvataggio/antincendio, ad eventuali richieste da parte di ispettori port State, ovvero personale dell’amministrazione, deve essere esibita la dichiarazione in allegato G.
Art. 8
Entrata in vigore ed abrogazioni
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2. Dall’entrata in vigore del presente decreto i centri di addestramento devono essere adeguati a quanto stabilito dal presente decreto dandone dichiarazione/comunicazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ed alla Capitaneria di porto competente per territorio.
3. La Capitaneria di porto competente per territorio verifica l’adeguamento come da dichiarazione/comunicazione del centro di addestramento alla prima ispezione trimestrale utile successiva alla comunicazione di adeguamento a cura del centro.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto direttoriale 28 dicembre 2009 ed ogni norma collegata al decreto soprarichiamato.
Allegato A
Conoscenza, comprensione e competenza Lezioni
Dimostrazioni e lavoro pratico
1. Introduzione
1.1 Principi generali
1.2 Familiarizzazione con terminologie mediche di base
1
2. Struttura e funzioni corporee 2
3. Posizionamento dell’infortunato 1.5
4. La vittima incosciente 1
5. Rianimazione 2
6. Sanguinamento 1.5
7. Gestione dello shock 1
8. Ustioni e scottature e incidenti causati dall’elettricità 1
9. Salvataggio e trasporto di feriti 1.5
10. Altri argomenti
10.1 Bendaggio;
10.2 Spazi esplorati del corpo
10.4 Malattie infettive
10.5 Salute e igiene personale
2.5
Totale ore corso 15
Allegato B
STRUTTURE, EQUIPAGGIAMENTO, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO
1. Un’aula per lezioni teoriche – dotata di sussidi didattici quali: sistema multimediale, lavagne a fogli mobili, lavagne interattive, LIM, proiettore o altro sistema per la videoproiezione.
2. Equipaggiamento dimostrativo secondo le norme in vigore UNI/EN o EN:
cassetta di pronto soccorso a chiusura stagna in base a quelle utilizzate a bordo;
kit di pronto soccorso;
occhiali di protezione;
guanti;
autorespiratore completo;
tipi di barelle di bordo;
imbracatura di sicurezza.
3. Materiale di sostegno dell’insegnamento:
(IMO model course 1.13 nella sua versione aggiornata).
4. Prodotti di sostegno alle docenze anche attraverso audiovisivi, che comprendono i seguenti temi:
a) salvaguardia della persona a bordo;
b) igiene personale;
c) bruciature, ustioni e colpo di calore;
d) fratture, lussazioni, assideramento;
e) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico;
f) reazioni allergiche;
g) crisi convulsive;
h) arresto cardiaco, annegamento ed asfissia.
5. Testi di riferimento IMO aggiornati:
a) The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeepping for Seafarers, 1995 (STWC 1995) come emendata;
b) Medical section of International Code of Signals, nella sua versione aggiornata o come emendate;
c) Assembly Resolution A.438(XI) – Training and qualification of persons in charge of medical care aboard ship;
d) IMO/ILO document for guidance come emendate;
e) ILO/IMO/WHO International Medical Guide for Ships (IMGS) come emendata;
f) Medical First Aid Guide for use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG).
6. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso trattati da fornire ai partecipanti.
7. Banca dati di centocinquanta domande, divise per argomenti, da utilizzare per i test.
8. Per quanto attiene le strutture, equipaggiamenti, attrezzature e materiale didattico richiamati nei punti precedenti devono essere presenti per ogni aula autorizzata.
I dispositivi, gli equipaggiamenti, i testi e le dispense di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 dovranno essere costantemente aggiornati alle norme vigenti al momento dell’erogazione di ogni singolo corso e dovrà essere aggiornato contestualmente il proprio manuale di qualità.
Allegato C
COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO
1) Il corpo istruttori è composto da istruttori in possesso dei seguenti requisiti:
medico: laureato in medicina e chirurgia iscritto da almeno dodici mesi all’albo oppure;
infermiere: con laurea triennale iscritto da almeno dodici mesi all’albo.
2) L’istruttore di cui al punto precedente in possesso dei requisiti specifici di cui sopra ottiene l’accreditamento per un periodo non superiore a cinque anni. Trascorso tale arco temporale, ottiene un nuovo accreditamento per ulteriori cinque anni, dimostrando di aver maturato, al momento della presentazione dell’istanza di riaccredito, nei cinque anni precedenti i sottoelencati requisiti:
mantenimento dell’iscrizione all’albo dei medici; oppure;
regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno dodici mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno dieci edizioni di corsi di primo soccorso sanitario elementare di cui due potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
3) Le disposizioni di cui al precedente punto 2) si applicano, altresì, agli istruttori già riconosciuti idonei e accreditati per lo svolgimento del corso di primo soccorso elementare, di cui al decreto dirigenziale 28 dicembre 2009.
4) Ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW, per far parte del corpo istruttori questi ultimi devono aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile.
5) Ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l’erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l’uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n. 6.10 dell’IMO.
6) Il direttore/vicedirettore del corso (nel caso di cui all’art. 3, comma 1, lettera a.) o responsabile dell’addestramento a bordo (nel caso di cui all’art. 3, comma 1, lettera b.), responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della società o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile.
Sussiste la possibilità della nomina anche di uno o più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) purchè in possesso dei medesimi requisiti.
La nomina del direttore e dei suoi sostituti dovrà essere formalizzata con lettera d’incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento o della società armatrice/di gestione. Qualora l’istruttore sia accreditato anche come direttore o vicedirettore lo stesso potrà svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vicedirettore o istruttore) durante l’erogazione del singolo corso.
7) L’istruttore di cui al punto 1) dovrà erogare il programma in allegato A.
Allegati D-E-F-G
(Testo dell’allegato)