MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale del 22 aprile 2025

Esenzione dall’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014

Art. 1

 1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 13, paragrafo 1, lettere d), g), h), j), l), m), n) e p) del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, non si applicano le disposizioni degli articoli da 6 a 9 del medesimo regolamento (CE) n. 561/2006 nonchè dell’art. 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 165/2014, come recepiti dagli articoli 174 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai trasporti effettuati sul territorio nazionale impiegando:

 a) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’art. 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale;

 b) veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purchè non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro;

 c) veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;

 d) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;

 e) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale;

 f) veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro o valori;

 g) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;

 h) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a 100 chilometri.

Art. 2

 1. Il presente decreto è comunicato alla Commissione europea ed entra in vigore il giorno stesso della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 2. Il decreto del Ministro dei trasporti 20 giugno 2007  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2007 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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