MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale del 25 settembre 2024
Disposizioni circa le modalità di raccolta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle infrazioni di cui all’allegato III del decreto legislativo n. 144/2008 rilevate dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del codice della strada, a seguito dei controlli su strada e dall’Ispettorato nazionale del lavoro a seguito dei controlli effettuati presso la sede delle imprese di autotrasporto
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6, commi 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 e successive modificazioni, disciplina le modalità di raccolta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle infrazioni di cui all’Allegato III del citato decreto legislativo rilevate dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del codice della strada, a seguito dei controlli su strada e dall’Ispettorato nazionale del lavoro a seguito dei controlli effettuati presso la sede delle imprese di autotrasporto.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni
a) «altro Stato»: uno Stato membro dell’Unione europea, uno Stato aderente allo Spazio economico europeo e la Confederazione svizzera;
b) «CED»: il Centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione;
c) «REN»: registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, istituito ai sensi dell’art. 16 del regolamento (CE) 1071/2009 e posto sotto la responsabilità amministrativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto e sotto la responsabilità tecnica del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del predetto Ministero;
d) «codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada;
e) «IM»: infrazione minore ai sensi dell’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
f) «IG» infrazione grave ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 2016/403 in relazione alle nuove infrazioni gravi alle norme dell’Unione che possono portare alla perdita dell’onorabilità del trasportatore su strada, così come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione del 2 maggio 2022;
g) «IMG»: infrazione molto grave ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 2016/403 in relazione alle nuove infrazioni gravi alle norme dell’Unione che possono portare alla perdita dell’onorabilità del trasportatore su strada, così come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione del 2 maggio 2022;
h) «IPG»: infrazione più grave ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 2016/403 in relazione alle nuove infrazioni gravi alle norme dell’Unione che possono portare alla perdita dell’onorabilità del trasportatore su strada, così come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione del 2 maggio 2022.
Art. 3
Informazioni scambiate
1. Le informazioni di cui all’art. 1 sono acquisite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine della loro registrazione nella sezione «Sanzioni» del REN. con le modalità di cui all’art. 4.
2. Le informazioni di cui all’art. 1 sono relative ai controlli eseguiti:
a) su strada, sui veicoli che effettuano trasporto di merci per conto di terzi aventi massa complessiva a pieno carico, compresa quella dei rimorchi, superiore a 3,5 tonnellate e sui veicoli che effettuano trasporto di persone aventi più di nove posti compreso il conducente. Dal 1° luglio 2026 anche sui veicoli che effettuano trasporto di merci internazionale o di cabotaggio, aventi massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate;
b) presso i locali delle imprese stabilite in Italia che esercitano l’attività di trasporto su strada con i veicoli di cui alla lettera a).
3. Le informazioni relative ai controlli effettuati su strada contengono i seguenti dati:
a) tipologia del servizio di trasporto oggetto del controllo (trasporto di merci conto terzi oppure trasporto di persone);
b) dati impresa di trasporto controllata:
1. denominazione;
2. stato di stabilimento;
3. indirizzo della sede;
4. numero di iscrizione al REN;
5. partita iva/codice fiscale;
6. numero della licenza comunitaria o della copia certificata conforme.
I dati di cui ai punti 4 e 5 vanno comunicati solo in caso di controlli effettuati nei confronti di imprese stabilite in Italia;
c) dati veicolo controllato:
1. il numero di immatricolazione riportato sulla targa;
2. lo Stato di immatricolazione;
3. titolo in base al quale il veicolo è nella disponibilità dell’impresa che effettua il trasporto.
In caso di controllo eseguito su veicoli che effettuano trasporto di merci il numero di immatricolazione riportato sulla targa da comunicare è esclusivamente quello del veicolo trattore;
d) esito controllo:
1. data controllo/accertamento;
2. numero infrazioni accertate;
3. norma nazionale violata;
4. tipo/della gravità dell’infrazione (IM/IG/IMG/IPG);
5. numero e data verbale in caso di infrazione accertata;
6. sanzione non definitiva;
7. sanzione definitiva e data definitività sanzione.
L’esito del controllo deve essere comunicato anche nell’ipotesi in cui non è stata accertata e contestata alcuna infrazione.
4. Le informazioni relative ai controlli effettuati presso i locali delle imprese di autotrasporto contengono i seguenti dati:
a) attività di trasporto dell’impresa (trasporto di merci conto terzi e/o trasporto di persone);
b) dati impresa controllata:
1. denominazione;
2. stato di stabilimento;
3. indirizzo della sede legale;
4. indirizzo del luogo dell’effettivo controllo;
5. numero di iscrizione al REN;
6. partita iva/codice fiscale;
7. numero della licenza comunitaria o della copia certificata conforme.
I dati di cui ai punti 4 e 5 vanno comunicati solo in caso di controlli effettuati nei confronti di imprese stabilite in Italia;
c) dati controllo:
1. numero veicoli controllati con la specifica del titolo in base al quale gli stessi sono nella disponibilità dell’impresa controllata;
2. il numero di immatricolazione riportato sulla targa dei veicoli controllati;
3. intero parco veicoli dotato di tachigrafo digitale intelligente;
d) esito controllo:
1. data controllo;
2. data accertamento;
3. numero infrazioni accertate;
4. norma nazionale violata;
5. tipo/della gravità dell’infrazione (IM/IG/IMG/IPG);
6. numero e data verbale in caso di infrazione accertata;
7. sanzione non definitiva;
8. sanzione definitiva e data definitività sanzione.
L’esito del controllo deve essere comunicato anche nell’ipotesi in cui non è stata accertata e contestata alcuna infrazione.
Art. 4
Modalità di trasmissione
1. L’accesso alle informazioni di cui all’art. 1, avviene mediante sistemi di interscambio automatico delle informazioni secondo il Modello di interoperabilità adottato da AgID secondo le specifiche tecniche da definirsi nell’ambito di un apposito tavolo tecnico coordinato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cui partecipano gli enti cooperanti.
2. Nelle more dello sviluppo dei sistemi di cui al comma 1, il conferimento dei dati avviene mediante accesso ad apposito applicativo nella disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto della direzione generale per la motorizzazione, d’intesa con la Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le specifiche tecniche e le modalità di accesso all’applicativo, nonchè la data di avvio in esercizio delle nuove funzioni implementate e la composizione del tavolo tecnico di cui al comma 1.
3. Con il decreto di cui al precedente comma 2 sono, altresì, definite le operazioni di trattamento delle informazioni di cui all’art. 1 in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.