MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale del 26 ottobre 2023
Modifiche al decreto 16 febbraio 2022 in materia di «Regime di autorizzazione degli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio»
Art. 1
Modifiche al decreto direttoriale del 16 febbraio 2022
1. Al decreto direttoriale del 16 febbraio 2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «decreto ministeriale n. 446/2021» e «organismo di supervisione o l’Autorità a statuto speciale», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «decreto ministeriale 15 novembre 2021» e «organismo di supervisione»;
b) gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 1. (Oggetto). – 1. Il presente decreto, in sede di prima attuazione delle previsioni di cui all’art. 2, comma 2, lettere b), e), g), h-bis) ed h-ter), del decreto ministeriale 15 novembre 2021 disciplina:
a) la trasmissione di dati e documenti da parte degli operatori autorizzati al CED, relativi al processo di esecuzione ed annotazione delle revisioni dei veicoli pesanti presso gli operatori autorizzati;
b) le modalità di svolgimento e superamento dell’esame per il conseguimento del titolo di ispettore autorizzato di modulo B o C, nonchè le modalità di accesso alla formazione di aggiornamento e relativo svolgimento;
c) la definizione dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività di ispettore autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti;
d) la definizione delle competenze dell’ispettore nell’esercizio delle attività di revisione;
e) le modalità di implementazione, aggiornamento e funzionamento del RUI, con riferimento agli ispettori autorizzati ed agli ispettori di cui all’art. 15, comma 3, del decreto ministeriale 15 novembre 2021.
2. Con successivi decreti saranno disciplinate le modalità di trasmissione di dati e documenti relativi al processo di prenotazione delle revisioni presso gli operatori autorizzati, le modalità di implementazione, aggiornamento e funzionamento del RCC e le disposizioni attuative relative al regime sanzionatorio degli ispettori.
Art. 2 (Regime degli ispettori autorizzati). – 1. Il regime giuridico degli ispettori autorizzati è disciplinato dall’art. 17 del decreto ministeriale 15 novembre 2021.»;
c) all’art. 3, comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Una seduta di revisione di veicoli pesanti con ispettore autorizzato è accordata a condizione che siano prenotati non meno di dodici veicoli.»;
d) all’art. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente decreto sono organismi di formazione, erogatori dei corsi di formazione iniziale per conseguire l’abilitazione di ispettore autorizzato, di integrazione dell’abilitazione o di aggiornamento della formazione, i soggetti di cui all’art. 2 dell’Accordo del 17 aprile 2019 e di cui all’allegato A, punto n. 3, del decreto ministeriale 15 novembre 2021.»;
e) all’art. 5, comma 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, di cui all’art. 6 del citato Accordo»;
f) all’art. 6:
i) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti di accesso ai corsi di formazione iniziale dei nuovi ispettori o di integrazione dell’abilitazione»;
ii) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’organismo di formazione di cui all’art. 4, erogatore del corso di formazione iniziale dei nuovi ispettori o di integrazione dell’abilitazione, verifica, ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Accordo 17 aprile 2019 ed ai soli fini dell’accesso ai corsi predetti, che i soggetti che ne richiedono l’iscrizione posseggano i requisiti di cui all’art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 dell’Accordo stesso ed acquisisce, per le finalità dell’art. 8, comma 2, i seguenti documenti:
a) se corsi formazione iniziale: il titolo di studio e le dichiarazioni e le documentazioni comprovanti l’esperienza maturata;
b) se corsi di integrazione dell’abilitazione di modulo B in modulo C: l’abilitazione posseduta»;
g) all’art. 7:
i) nella rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «iniziale dei nuovi ispettori o di integrazione dell’abilitazione»;
ii) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza sui soggetti erogatori, questi comunicano alla regione che li ha accreditati o, se del caso, alle Province autonome di Trento e Bolzano, con un anticipo di almeno tre giorni – escludendo dal computo il giorno della comunicazione, il giorno di inizio del corso, il sabato e le festività – lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale o di integrazione, indicando le date previste per l’erogazione del corso, i nominativi dei partecipanti e dei i docenti. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate prima dell’inizio del corso.»;
iii) il comma 3 è soppresso;
iv) al comma 4, le parole: «corso di formazione» sono sostituite dalla seguente: «corso»;
v) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Agli ispettori ope legis, che intendono acquisire l’abilitazione di modulo C, si applicano le disposizioni dell’art. 15, comma 3, del decreto ministeriale 15 novembre 2021; qualora il corso di modulo C sia stato iniziato dopo il 26 febbraio 2022, è condizione di accesso all’esame la frequenza, con profitto, di un corso di aggiornamento di cui all’art. 9.»;
h) all’art. 8:
i) al comma 1, dopo le parole: «corso di formazione» sono aggiunte le seguenti: «o di integrazione» e le parole: «, anche in forma digitale» sono soppresse e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, sottoscritto digitalmente ed in formato elettronico»;
ii) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il fascicolo del candidato, di cui al comma 1, contiene:
a) se trattasi di corsi di formazione iniziale: il titolo di studio, le dichiarazioni e la documentazione comprovanti l’esperienza maturata; l’attestato di frequenza con profitto del modulo formativo B frequentato;
b) se trattasi di corsi di integrazione dell’abilitazione di modulo B in modulo C: i documenti di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), e l’attestato di frequenza con profitto del modulo formativo C frequentato.
3. Ai sensi dell’art. 12, il fascicolo del candidato è parte della documentazione a corredo della domanda di ammissione all’esame, che è presentata dal candidato all’organismo di supervisione territorialmente competente in ragione della sede dell’organismo di formazione.
4. In deroga alle disposizioni del comma 3, l’istanza di esame per il conseguimento o l’integrazione dell’abilitazione a seguito di corsi già conclusi alla data del 31 dicembre 2022 può essere presentata presso la sede dell’organismo di supervisione territorialmente competente in ragione della sede dell’organismo di formazione oppure della residenza del candidato stesso.»;
iii) al comma 6, le parole: «di pubblicazione del presente decreto dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «del 26 febbraio 2022»;
i) gli articoli 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 9 (Corsi di aggiornamento della formazione). – 1. Il programma e le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento della formazione, di cui all’art. 6 dell’Accordo 17 aprile 2019, si conformano allo standard formativo di cui all’allegato A al decreto ministeriale 15 novembre 2021.
2. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, comma 1.
Alla fine del corso di aggiornamento della formazione, previa valutazione positiva di idoneità del candidato, i soggetti erogatori rilasciano un «attestato di frequenza con profitto», che aggiorna il fascicolo dell’ispettore di cui all’art. 8.
3. Il soggetto erogatore verifica, ai fini dell’accesso al corso, il possesso dell’abilitazione.
Art. 10 (Attività di vigilanza sulla formazione). – 1. L’attività di vigilanza sulla formazione è di competenza della regione che ha accreditato l’organismo di formazione o, se del caso, delle Province autonome di Trento e Bolzano. Nell’espletamento dell’attività di vigilanza, i predetti enti possono richiedere il supporto operativo degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile.
Art. 11 (Accesso all’esame per conseguire o integrare l’abilitazione di ispettore autorizzato). – 1. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, dell’Accordo 17 Aprile 2019 l’organismo di supervisione ammette il candidato all’esame di accesso all’abilitazione di ispettore autorizzato, o di integrazione della abilitazione posseduta da modulo B a modulo C, dopo aver valutato la completezza formale del suo fascicolo.
2. Per le finalità del comma 1, l’organismo di supervisione verifica che all’interno dello stesso siano presenti:
a) Il fascicolo del candidato conforme all’art. 8, comma 2.
Ai sensi dell’art. 7, comma 5, nel caso di domanda di ammissione all’esame di integrazione, presentata da ispettore ope legis che ha iniziato la frequenza dei corsi di modulo C dopo la data del 26 febbraio 2022, deve essere in ogni caso allegato un attestato di frequenza con profitto del corso di aggiornamento della formazione;
b) la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 5, comma 1, dell’Accordo 17 aprile 2019, resa in conformità a quanto ivi previsto e relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 240, comma 1, lettere da a) ad e) del regolamento;
c) la domanda di ammissione all’esame, di cui all’art. 12, corredata delle attestazioni di versamento ivi previste.
3. L’organismo di supervisione può controllare, anche con accertamenti a campione ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, i documenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c).»;
l) all’art. 12:
i) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Domanda di esame per il conseguimento o l’estensione dell’abilitazione di ispettore autorizzato e domanda di rilascio del certificato di formazione professionale»;
ii) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I candidati devono presentare specifica domanda per:
a) essere ammessi a sostenere l’esame per conseguire l’abilitazione di ispettore autorizzato di modulo B;
b) essere ammessi a sostenere l’esame per estendere l’abilitazione di ispettore autorizzato da modulo B a modulo C;
c) ottenere il rilascio del certificato di formazione professionale all’esito del superamento dell’esame di cui alla lettera a) o b).»;
iii) al comma 2, dopo le parole: «digitalmente o» sono aggiunte le seguenti: «a mano, in tal caso»; le parole «intende sostenere l’esame» sono sostituite dalle seguenti: «sostiene l’esame, nel caso ricorrano le ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b)» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, se ricorre l’ipotesi del comma 1, lettera c)»;
iv) al comma 4 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la documentazione di cui all’art. 11, comma 2, lettere a) e b)»;
v) nella lettera b), primo capoverso, le parole «d’esame» sono sostituite dalle seguenti: «di ammissione all’esame per conseguire l’abilitazione di ispettore autorizzato di modulo B» ed al secondo capoverso le parole: «aggiornamento della formazione» sono sostituite dalle seguenti: «di ammissione all’esame per estendere l’abilitazione di ispettore autorizzato da modulo B a modulo C»;
m) l’art. 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Commissione d’esame). – 1. Ai fini del presente articolo e con riferimento alle attività relative alla verifica della formazione ed all’esame degli ispettori di competenza delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per la mobilità sostenibile, di seguito DGT, si fa rinvio alle disposizioni di cui all’art. 16 del decreto ministeriale 15 novembre 2021. I direttori generali territoriali e le Autorità a statuto speciale procedono all’eventuale nomina dei componenti supplenti della Commissione.
2. Per quanto concerne le attività di verifica della formazione ed esame degli ispettori di competenza delle Autorità a statuto speciale, queste possono costituire proprie analoghe commissioni o, in alternativa, possono utilizzare le commissioni istituite presso le DGT, previ accordi o convenzioni.»;
n) all’art. 14:
i) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Organizzazione delle sedute d’esame»;
ii) al comma 5, le parole: «astrattamente ammissibili» sono sostituite dalle seguenti: «formalmente complete»;
iii) al comma 6, le parole da: «In sede di riunione preliminare» fino a «sottoscriveranno» sono sostituite dalle seguenti: «All’atto di insediamento della Commissione, e preliminarmente rispetto ad ogni altra attività, i componenti della Commissione, verificati i nominativi dei candidati, sottoscrivono»;
o) all’art. 15:
i) al comma 16 dopo le parole: «la stessa,» sono aggiunte le seguenti: «per una sola volta,»;
ii) dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:
«16-bis. L’attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione iniziale o di estensione dell’abilitazione ha validità amministrativa pari a tre anni. Non è più possibile iscriversi all’esame dopo che la validità amministrativa dell’attestato è scaduta.»;
p) all’art. 16:
i) nella rubrica le parole: «di revisione» sono sostituite dalla seguente: «autorizzati»;
ii) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il «registro unico degli ispettori di revisione» o «RUI», di cui all’art. 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 2019, è istituito presso il CED della DGMOT.
2. Il RUI contiene i seguenti elementi relativi agli ispettori autorizzati:
a) anagrafica dell’ispettore, come di seguito dettagliata:
a.1 codice di iscrizione RUI, generato dal sistema informatico ed identificativo dell’ispettore;
a.2 categoria: ispettore di modulo B ope legis, ispettore di modulo B o ispettore di modulo C;
a.3 nome e cognome;
a.4 data e luogo di nascita, indicando Comune e Provincia o Stato estero;
a.5 codice fiscale;
a.6 indirizzo di residenza;
a.7 indirizzo di posta elettronica ordinaria (P.E.O.) e certificata (P.E.C.);
a.8 per gli ispettori di modulo C, gli estremi della polizza di cui all’art. 17, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 15 novembre 2021 con indicazione della data di scadenza o, nel caso si tratti di due o più polizze, della prima data di scadenza tra tutte;
a.9) firma digitale;
b) informazioni relative ai corsi di formazione iniziale o di integrazione dell’abilitazione ed al superamento del relativo esame, come di seguito dettagliate:
b.1 per ispettori ope legis: ai fini delle informazioni relative ai corsi di formazione iniziale vale la data di abilitazione e/o di autorizzazione ad espletare attività come responsabile tecnico presso un’officina di revisione per veicoli leggeri e l’indicazione della Provincia competente;
b.2 per ispettori di modulo B, non ope legis, e di modulo C: data dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione di ispettore di modulo B e/o C e data del certificato di formazione professionale di cui all’art. 12;
b.3 limitatamente al caso di iscrizione come ispettore di modulo C di un ispettore ope legis, che ha iniziato la frequenza dei corsi di modulo C prima della data del 26 febbraio 2022, ed ha superato il relativo esame, è condizione di iscrizione al RUI l’esibizione di un attestato di frequenza con profitto del corso di aggiornamento della formazione;
c) informazioni relative alla formazione di aggiornamento: data dell’attestato di frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento della formazione.
3. Nel RUI sono altresì registrati eventuali provvedimenti sanzionatori comminati all’ispettore autorizzato ai sensi dell’art. 18 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 ed in dettaglio:
a) i provvedimenti di sospensione dell’abilitazione posseduta e la data di adozione;
b) le date di riattivazione dell’abilitazione, maturato il tempo della sospensione di cui alla lettera a);
c) i provvedimenti di revoca del certificato di idoneità all’esercizio dell’attività di ispettore, e la data di adozione. Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 15 novembre 2021, al provvedimento di revoca consegue la cancellazione dal RUI.»;
iii) al comma 4, le parole: «di lavoro subordinato» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’art. 240, comma 2, del regolamento»;
iv) al comma 5, la lettera a) è soppressa ed alla lettera c) le parole: «e registrati nel RUI» sono soppresse;
v) i commi 7 ed 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto ministeriale 15 novembre 2021, l’iscrizione al RUI è condizione per l’esercizio della pertinente funzione. Pertanto, l’ispettore non può operare in assenza della iscrizione al RUI attiva ed in corso di validità.
8. Gli ispettori ope legis, non in attività alla data del 26 febbraio 2022, che intendono iscriversi al RUI, devono presentare istanza in bollo all’organismo di supervisione competente in ragione del territorio di residenza o, se abilitati, in ragione del luogo ove hanno sostenuto l’esame di abilitazione, che provvede all’inserimento.»;
vi) il comma 9 è soppresso;
q) l’art. 18 è sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Competenze dell’ispettore). – 1. L’ispettore, nell’esercizio delle sue funzioni ed in ragione della tipologia di veicoli che è abilitato a revisionare, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e relativi allegati, nonchè alle disposizioni di cui all’art. 4 del decreto direttoriale del 18 maggio 2018 e ad ogni disposizione attuativa ed istruzione operativa. L’ispettore adibito alla revisione dei veicoli pesanti si conforma altresì alle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 17, comma 6-bis, del decreto ministeriale 15 novembre 2021.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 e quanto previsto da ogni altra disposizione normativa vigente, l’ispettore provvede, tra l’altro, a:
a) controllare la funzionalità della linea di revisione, comprese le attrezzature ivi disposte, ed a richiedere formalmente al titolare dell’impresa il tempestivo intervento di ripristino, ove necessario;
b) controllare l’avvenuta registrazione della taratura periodica delle attrezzature del centro di controllo privato e, per il fonometro, procedere alla verifica di taratura attraverso il relativo calibratore;
c) trasmettere l’esito delle revisioni al CED tramite il collegamento informatico;
d) curare la stampa della certificazione di avvenuta revisione;
e) curare la completezza delle certificazioni (domanda utente, referto ed eventuali allegati) da conservare agli atti e, se ispettore autorizzato di modulo C, provvedere alla loro conservazione.».
Art. 2
Disposizioni transitorie
1. Fino alla data di adozione del decreto di cui all’art. 2, comma 2, lettera h), del decreto ministeriale 15 novembre 2021, le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 del decreto direttoriale del 16 febbraio 2022 continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le disposizioni di cui all’art. 18 del citato decreto ministeriale 15 novembre 2021.
2. Le disposizioni di cui all’art. 8, comma 1, si applicano ai fascicoli del candidato formalizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai fini delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 16-bis, gli attestati di frequenza con profitto di un corso di formazione iniziale, o di un corso di integrazione dell’abilitazione da modulo B a modulo C, rilasciati prima della data del 26 febbraio 2022 hanno validità amministrativa fino al 25 febbraio 2025.
Art. 3
Disposizioni finali, clausola di invarianza degli oneri ed entrata in vigore
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
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