MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale del 28 novembre 2025

Modifiche al decreto n. 40 del 16 febbraio 2022, in materia di aggiornamento della formazione degli ispettori e delle modalità relative alla prova d’esame

Art. 1

Modifica dell’art. 9 del decreto del direttore generale per la motorizzazione 16 febbraio 2022, n. 40

1. All’art. 9 del decreto del direttore generale per la motorizzazione 16 febbraio 2022, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il programma e le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento della formazione, di cui all’articolo 6 dell’accordo 17 aprile 2019, si conformano allo standard formativo di cui all’allegato A al decreto ministeriale 15 novembre 2021, n. 446, fatta eccezione per quanto di seguito indicato:

MateriaOre di formazione previste
Aggiornamenti normativi e tecnici introdotti dal decreto ministeriale n. 214/20174
Figura giuridica dell’ispettore autorizzato2
Valutazione delle carenze, reportistica, certificato di revisione4
Ispezioni visive sui veicoli4
Veicoli ad uso speciale2
Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologia delle attrezzature per le prove di revisione2
Macchine agricole e macchine agricole veloci, aspetti amministrativi e tecnici2

I moduli formativi obbligatori minimi da eseguire in presenza sono:

a) valutazione delle carenze, reportistica, certificato di revisione;

b) ispezioni visive sui veicoli;

c) macchine agricole e macchine agricole veloci, aspetti amministrativi e tecnici».

Art. 2

Modifica dell’art. 14 del decreto del direttore generale per la motorizzazione 16 febbraio 2022, n. 40

1. All’art. 14 del decreto del direttore generale per la motorizzazione 16 febbraio 2022, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 la parola «quaranta» è sostituita con la seguente parola: «sessantacinque»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La domanda di ammissione è presentata entro il termine di quaranta giorni antecedenti la data fissata per l’esame. Nel medesimo periodo la commissione competente procede alla valutazione delle pratiche entro i primi venticinque giorni, consente ai candidati l’integrazione della documentazione nei successivi cinque giorni e conclude l’esame della documentazione integrativa nei dieci giorni finali».

Art. 3

Modifica dell’art. 15 del decreto del direttore generale per la motorizzazione 16 febbraio 2022, n. 40

1. All’art. 15 del decreto del direttore generale per la motorizzazione 16 febbraio 2022, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I candidati che non risultano presenti presso la sede d’esame all’ora indicata nella convocazione sono dichiarati assenti e, qualora intendano ripresentarsi, sono tenuti a produrre formale istanza corredata dal versamento della tariffa prevista per il diritto all’ammissione all’esame. Analogamente, i candidati che non superano la prova pratica, qualora intendano ripresentarsi, sono tenuti a produrre formale istanza corredata dal versamento della tariffa prevista per il diritto all’ammissione all’esame»;

b) al comma 12, lettera c), la parola «quattro» è sostituita con la seguente parola: «sei»;

c) al comma 13, lettera c), la parola «due» è sostituita con la seguente parola: «tre»;

d) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-bis. A seguito del superamento della prova scritta, il candidato ha diciotto mesi di tempo per sostenere la prova pratica.

Qualora la prova pratica non venga sostenuta o superata entro tale periodo, il candidato è tenuto a ripetere la prova scritta».

Art. 4

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2026.

2. Dall’attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.