MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale del 29 settembre 2023
Disciplina transitoria del regime delle approvazioni dei dispositivi di controllo di durata della sosta (parcometri)
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina il regime delle approvazioni dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui all’art. 7, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 rilasciate in riferimento a diverse norme tecniche di settore.
2. Il presente decreto si applica a tutti i dispositivi di controllo di durata della sosta approvati o da approvare.
Art. 2
Validità delle approvazioni
1. I decreti di approvazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta emanati in riferimento alle norme tecniche in vigore precedentemente alla norma tecnica UNI EN 12414:2020 mantengono la loro validità, e costituiscono condizione sufficiente ai fini della commercializzazione dei dispositivi, fino alla data del 31 dicembre 2025.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai dispositivi di controllo di durata della sosta che hanno ottenuto solo una estensione di approvazione in riferimento alla UNI EN 12414:2020, relativa alla modifica di uno o più componenti.
3. I dispositivi di controllo di durata della sosta già installati, approvati in riferimento alle norme tecniche in vigore precedentemente alla norma tecnica UNI EN 12414:2020, possono continuare ad essere utilizzati, gestiti e manutenuti, dalle amministrazioni locali o ad opera di terzi dalle stesse incaricati.
Art. 3
Riesame dei decreti di approvazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta in riferimento alla norma tecnica previgente
1. Le approvazioni dei dispositivi di controllo di durata della sosta possono essere riesaminate, a seguito di specifica istanza da parte dei titolari delle approvazioni rilasciate esclusivamente in riferimento alla norma tecnica UNI EN CEI 12414:2001, al fine di ottenere la conferma del decreto di approvazione in riferimento alla norma tecnica UNI EN 12414:2020.
2. Per presentare istanza di riesame del decreto di approvazione dovranno essere prodotte le certificazioni della conformità ai requisiti integrativi previsti dalla norma tecnica in vigore.
3. L’eventuale conferma di approvazione può richiedere di apportare modifiche al prototipo depositato presso questa Direzione generale.
4. L’approvazione ministeriale e/o la conferma di approvazione non possono essere sostituite dalla dichiarazione di conformità alla norma tecnica rilasciata dal produttore o dalla certificazione di conformità attestata da un ente certificatore terzo.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
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