MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale del 30 dicembre 2025
Integrazione alla composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto disciplina ed integra i requisiti e la composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo.
2. Il presente decreto apporta, inoltre, modifiche sulle tempistiche di convocazione delle commissioni di esami nei decreti disciplinanti i corsi radar per renderli uniformi con le previsioni degli altri decreti.
Art. 2
Modifiche alla composizione del corpo istruttori
1. L’allegato C al decreto 7 agosto 2001 «Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all’uso del Radar osservatore normale per il personale marittimo» è sostituito dall’allegato 3 al presente decreto.
2. L’allegato C al decreto 7 agosto 2001 «Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all’uso dei Sistemi Radar ad elaborazione automatica dei dati – A.R.P.A» è sostituito dall’allegato 4 al presente decreto.
3. L’allegato C al decreto 7 agosto 2001 «Istituzione del corso di addestramento Radar A.R.P.A – Bridge Teamwork – ricerca e salvataggio» è sostituito dall’allegato 5 al presente decreto.
4. L’allegato C al decreto 5 dicembre 2011 «Istituzione del corso di formazione sull’uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System – ECDIS) – livello operativo» è sostituito dall’allegato 19 al presente decreto.
5. L’allegato D al decreto 12 dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione “Leadership and Teamwork” per il personale marittimo» è sostituito dall’allegato 11 al presente decreto.
6. L’allegato C al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici» è sostituito dall’allegato 6 al presente decreto.
7. L’allegato C al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti» è sostituito dall’allegato 7 al presente decreto.
8. L’allegato D al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici» è sostituito dall’allegato 8 al presente decreto.
9. L’allegato D al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti» è sostituito dall’allegato 9 al presente decreto.
10. L’allegato D al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi» è sostituito dall’allegato 10 al presente decreto.
11. L’allegato C al decreto 15 febbraio 2016 «Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri» è sostituito dall’allegato 12 al presente decreto.
12. L’allegato C al decreto 9 marzo 2016 «Istituzione del corso di formazione “Uso della leadership e delle capacità manageriali”» è sostituito dall’allegato 13 al presente decreto.
13. L’art. 2, comma 7 del decreto 9 marzo 2016 «Istituzione del corso di formazione “Uso della leadership e delle capacità manageriali”» è abrogato.
14. L’allegato D al decreto 15 febbraio 2016 «Istituzione del corso di formazione “High Voltage Technology” per il personale marittimo» è sostituito dall’allegato 15 al presente decreto.
15. L’allegato C al decreto 25 ottobre 2016 «Disciplina dell’addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci» è sostituito dall’allegato 17 al presente decreto.
16. L’allegato C al decreto direttoriale 25 ottobre 2016 «Disciplina dell’addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci» è sostituito dall’allegato 18 al presente decreto.
17. L’allegato C al decreto 2 maggio 2017 «Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo» è sostituito dall’allegato 1 al presente decreto.
18. L’allegato C al decreto 2 maggio 2017 «Istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere» è sostituito dall’allegato 2 al presente decreto.
19. L’allegato C al decreto 16 novembre 2017 «Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF» è sostituito dall’allegato 14 al presente decreto.
20. L’allegato D al decreto 5 giugno 2018 «Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Polar Code» è sostituito dall’allegato 16 al presente decreto.
21. Nell’allegato C del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n. 1651 «Corso di formazione per formatore (Train The Trainer)» il comma 1, lettera a) è sostituito con la seguente dicitura:
«a) Comandante/1° Ufficiale di coperta: – certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità; o, in alternativa».
22. Nell’allegato C del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n. 1651 «Corso di formazione per formatore (Train The Trainer)» il comma 1, lettera c) è sostituito con la seguente dicitura:
«c) Laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM 72) con almeno un anno di insegnamento nelle discipline tecniche nautiche presso gli ITTL (Istituti tecnici trasporti e logistica) aderenti alla rete QualiForMa (ex Istituti Nautici) / Università ed ITS Accademy area mobilità sostenibile».
23. Nell’allegato C del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n. 1651 «Corso di formazione per formatore (Train The Trainer)» il comma 3 è sostituito con il seguente:
«3. Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del previgente regolamento decreto direttoriale 17 dicembre 2015 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l’accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.».
24. Nell’allegato C del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n. 1651 «Corso di formazione per formatore (Train The Trainer)» dopo il punto 3 sono inseriti i seguenti punti:
«3-bis) Le edizioni dei corsi riportate nel punto 2 sono riferite ad un arco temporale di cinque anni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza. Qualora l’accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del d.d. n. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
3-ter) Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal punto 2, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri centri di addestramento già autorizzati dal Comando generale.
3-quater) Il nuovo accreditamento, previsto dal punto 2, può essere operato in favore del docente presso un centro di addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l’esperienza richiesta.».
Art. 3
Modifiche ai requisiti del corpo istruttori
1. All’art. 2, comma 3 del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n. 1651 «Corso di formazione per formatore (Train the Trainer)», dopo la parola «navigazione» è inserito il seguente inciso: «(LM-72) che abbiano almeno un anno di insegnamento negli ultimi cinque anni e i docenti universitari/Istituti secondari di secondo grado che erogano insegnamenti specifici nella navigazione e».
2. L’art. 3, comma 5 del decreto 7 agosto 2001 «Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all’uso del radar osservatore normale per il personale marittimo» è abrogato.
3. L’art. 3, comma 5 del decreto 7 agosto 2001 modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all’uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati – A.R.P.A. è abrogato.
4. L’art. 3, comma 5 del decreto 7 agosto 2001 istituzione del corso di addestramento radar A.R.P.A. – Bridge Teamwork – ricerca e salvataggio è abrogato.
Art. 4
Modifiche ai programmi
1. Nell’allegato A del decreto 12 dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione Leadership and Teamwork» è modificato lo schema nella colonna «Ore» in corrispondenza dell’Argomento 3. Gestione e addestramento del personale di bordo inserendo il valore 6 in luogo del valore 5.
2. Nell’allegato A del decreto 7 agosto 2001 «Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all’uso del radar osservatore normale per il personale marittimo» è modificato lo schema nella colonna «Ore di lezione»:
a. in corrispondenza dell’argomento «1.1.1. Principi fondamentali del radar» inserendo il valore 4.5 in luogo del valore 4;
b. in corrispondenza dell’argomento «1.1.4. Caratteristiche degli apparati radar e fattori che influenzano le prestazioni» inserendo il valore 3.5 in luogo del valore 3;
c. sostituire 11.5 con 12.5.
3. All’art. 10, comma 1 del decreto 16 novembre 2017, n. 875 «Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al codice IGF» dopo la parola «8 ore» è inserito il seguente inciso: «di cui 2 ore per lo svolgimento dell’attività pratica».
4. All’art. 10, comma 4 del decreto 16 novembre 2017, n. 875 «Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al codice IGF» dopo la parola «12 ore» è inserito il seguente inciso: «di cui 4 ore per lo svolgimento dell’attività pratica».
5. All’art. 10, comma 1 del decreto 5 giugno 2018 «Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al POLAR CODE» dopo la parola «15 ore» è inserito il seguente inciso: «di cui 7 ore per lo svolgimento dell’attività pratica».
6. All’art. 10, comma 2 del decreto 5 giugno 2018 «Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al POLAR CODE» dopo la parola «16 ore» è inserito il seguente inciso: «di cui 6 ore per lo svolgimento dell’attività pratica».
Art. 5
Modifiche alle convocazioni delle commissioni di esame
1. Nell’art. 4, comma 1 del decreto 7 agosto 2001 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Modifiche al decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all’uso dei sistemi radar ed elaborazione automatica dei dati – A.R.P.A.» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’8 settembre 2001, la dicitura «nel primo giorno feriale utile dopo il termine del corso stesso» è sostituita con la dicitura: «al termine del corso stesso».
2. Nell’art. 4, comma 1 del decreto 7 agosto 2001 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Istituzione del corso di addestramento radar A.R.P.A. – Bridge Teamwork – ricerca e salvataggio» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2001, la dicitura «nel primo giorno feriale utile dopo il termine del corso stesso» è sostituita con la dicitura: «al termine del corso stesso».
3. Nell’art. 4, comma 1 del decreto 7 agosto 2001 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all’uso del radar osservatore normale per il personale marittimo» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2001, la dicitura «nel primo giorno feriale utile dopo il termine del corso stesso» è sostituita con la dicitura: «al termine del corso stesso».
Art. 6
Aggiornamento dei corsi Basic Training
1. Dopo l’art. 5, comma 3 del decreto direttoriale 3 dicembre 2024, n. 1986 «Modalità di svolgimento dei corsi di addestramento e formazione professionale per i lavoratori marittimi previsti dalla convenzione STCW ’78 nella sua versione aggiornata e per la Maritime Security- codice ISPS presso i centri di addestramento autorizzati» è inserito il seguente comma:
«4. La propedeuticità non si applica ai corsi di aggiornamento.».
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Allegato
(Testo dell’allegato)