MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale del 4 agosto 2025, n. 152

Regolamento di modifica del decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n. 19, sulle modalità di applicazione, in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 1

Modifiche al decreto 24 gennaio 2011, n. 19

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute, del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro dello sviluppo economico 24 gennaio 2011, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al secondo periodo:

 1) dopo la parola «predispongono» sono inserite le seguenti: «, in conformità ai propri sistemi di gestione della sicurezza, così come definiti dall’articolo 8 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50,»;

 2) le parole «per ciascun punto della» sono sostituite dalle seguenti: «lungo la»;

 3) le parole «nei tempi più rapidi possibili anche per» sono sostituite dalla seguente: «incluso»;

 b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le suddette procedure, elaborate sulla base della valutazione dei rischi e nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, prevedono anche l’utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono il tempestivo arresto della marcia del convoglio, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019, e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del presente decreto, possono, altresì, prevedere l’utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso. I dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso sono installati nel rispetto della normativa europea applicabile agli stessi.».

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

 1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.