MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale del 4 agosto 2025

Organizzazione delle sedute per lo svolgimento delle attività relative agli esami di patenti di guida, alle operazioni tecniche, agli esami di patenti nautiche e alle attività ispettive e di vigilanza

 Art. 1

 Oggetto e ambito di applicazione

 1. In attuazione dell’art. 13, comma 2, della legge n. 177 del 2024, il presente decreto disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni in cui è coinvolto il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), della tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986, e delle attività espletate dal personale medesimo nell’esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza, presso le sedi dei soggetti interessati.

 2. Gli uffici di motorizzazione civile, le Direzioni generali territoriali e la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti organizzano lo svolgimento delle operazioni applicando i valori associati a ciascuna tipologia di operazione, in conformità con i criteri stabiliti dall’art. 4 del presente decreto e dall’allegato «A».

 Art. 2

 Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto, trovano applicazione le seguenti definizioni:

 a) «ATP»: il settore di riferimento per il trasporto di derrate alimentari deperibili;

 b) «classe di operazioni»: l’insieme delle operazioni individuate ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986, riconducibili ad un medesimo ambito omogeneo di attività, e le attività espletate nell’esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza;

 c) «CFP ADR»: il Certificato di formazione professionale rilasciato ai conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose;

 d) «CQC»: la Carta di qualificazione del conducente;

 e) «esami di guida»: ai sensi dell’art. 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti alla guida per gli esami di patenti di guida di cui all’art. 5 del presente decreto;

 f) «esami teorici»: ai sensi dell’art. 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le prove di verifica delle cognizioni per gli esami di patenti di guida di cui all’art. 5 del presente decreto;

 g) «parametro di riferimento»: la tipologia di operazione individuata quale parametro nell’ambito di ciascuna classe di operazioni di cui al presente decreto, ai fini della determinazione del numero massimo e minimo di operazioni da effettuarsi nell’arco di una giornata completa o di una singola seduta antimeridiana o pomeridiana;

 h) «responsabile della struttura»: il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzioni di responsabilità degli uffici di motorizzazione civile, o del Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, o dei centri prova autoveicoli, ovvero degli uffici centrali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

 i) «seduta antimeridiana o pomeridiana»: l’arco temporale limitato all’orario antimeridiano o pomeridiano in cui è previsto lo svolgimento delle operazioni oggetto del presente decreto;

 j) «sedute festive»: le sedute effettuate in giornate festive, alternativamente in orario antimeridiano, pomeridiano o notturno;

 k) «sedute notturne»: sedute per cui lo svolgimento delle operazioni oggetto del presente decreto si prolunga in orario notturno, oltre le ore 22,00;

 l) «soggetti interessati»: i soggetti interessati allo svolgimento delle operazioni individuate ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986, presso le sedi dagli stessi predisposte;

 m) «STA»: Sportello telematico dell’automobilista.

Art. 3

 Organizzazione delle sedute

 1. In orario antimeridiano o pomeridiano può essere organizzata una singola seduta ai fini dello svolgimento delle operazioni di cui al presente decreto.

 2. È consentita l’effettuazione di una giornata completa o di una singola seduta antimeridiana ed una singola seduta pomeridiana, nel rispetto del numero minimo di operazioni previsto dal presente decreto.

 3. Ai fini della determinazione del numero di operazioni, una singola seduta antimeridiana equivale a una singola seduta pomeridiana.

 4. Il responsabile della struttura può autorizzare lo svolgimento di sedute notturne o di sedute festive.

 5. In casi eccezionali e per comprovate ragioni oggettive, il responsabile della struttura puo’ autorizzare lo svolgimento di sedute con un numero di operazioni inferiore rispetto ai valori minimi indicati agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente decreto, nei limiti di quanto compatibile con l’organizzazione della struttura medesima.

 Art. 4

 Criteri di determinazione del numero di operazioni

 1. Con il presente decreto è determinato il numero di operazioni che compongono ogni giornata completa od ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana per ciascuna delle seguenti classi di operazioni:

 a) esami di patenti di guida;

 b) operazioni tecniche;

 c) esami di patenti nautiche;

 d) attività ispettive e di vigilanza.

 2. Per ciascuna classe di operazioni indicata al comma precedente è individuata un’operazione quale parametro di riferimento, a cui è associato un coefficiente di ponderazione pari a 1 e in relazione alla quale sono stabiliti il numero massimo e il numero minimo di operazioni da svolgere nell’arco di una giornata completa o di una singola seduta antimeridiana o pomeridiana.

 3. Ad ogni tipologia di operazione diversa dal parametro di riferimento è associato un proprio coefficiente di ponderazione. Per le sedute composte da tipologie di operazioni diverse dal parametro di riferimento, ai fini della determinazione di un numero di operazioni coerenti con i valori minimi e massimi espressi per lo stesso, deve verificarsi una delle seguenti condizioni:

 a) il risultato della somma dei coefficienti di ponderazione di ogni operazione della seduta deve essere compreso tra il valore minimo (incluso) e il valore massimo (incluso) definiti per il parametro di riferimento. Tale condizione si applica anche nei casi in cui il valore minimo e massimo del parametro di riferimento convergono in un unico valore;

 b) il risultato della somma dei coefficienti di ponderazione di ogni operazione della seduta deve essere maggiore del valore massimo del parametro di riferimento per un valore non superiore a 0,5, oppure inferiore al valore minimo del parametro di riferimento per un valore inferiore a 0,5.

 Art. 5

 Esami di patenti di guida

 1. Ai fini della determinazione del numero di operazioni relative agli esami teorici, agli esami di guida, agli esami di revisione di cui all’art. 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e agli esperimenti di guida, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si assume quale parametro di riferimento l’esame di guida per il conseguimento della patente di categoria B (coefficiente di ponderazione: 1).

 2. In relazione al suddetto parametro di riferimento, ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 7, e comunque non inferiore a 6; di conseguenza, una giornata completa è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 14, e comunque non inferiore a 12.

 3. Ai fini della determinazione del numero di operazioni diverse dal parametro di riferimento, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si applicano i seguenti valori:

 a) all’esame per il conseguimento della patente di categoria AM, A1, A2 e A si associa un coefficiente di ponderazione pari a 0,75;

 b) all’esame per il conseguimento della patente di categoria B1 e B96 si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1;

 c) all’esame per il conseguimento della patente di categoria BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1,5;

 d) con riferimento agli esami di revisione di cui all’art. 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 o agli esperimenti di guida, per ciascuna categoria di patente, il coefficiente di ponderazione è pari alla metà dei valori indicati rispettivamente al comma 2 e al comma 3, lettere a), b) e c) del presente articolo;

 e) con riferimento agli esami per il conseguimento delle patenti speciali, per ciascuna categoria di patente, il coefficiente di ponderazione è pari ai valori indicati rispettivamente al comma 2 e al comma 3, lettere a), b) e c) del presente articolo.

 4. Il numero di turni effettuabili per lo svolgimento degli esami teorici di una qualsiasi categoria di patente, da svolgersi in ogni giornata completa o in ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana, è definito dal responsabile della struttura.

 5. In caso di necessità il responsabile della struttura, previa intesa con le organizzazioni sindacali, può autorizzare l’organizzazione di sedute antimeridiane o pomeridiane per lo svolgimento dei soli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria B, per un numero di operazioni pari a 8, restando fermi i valori minimi e massimi previsti dal comma 3 del presente articolo per le altre tipologie di operazioni.

Art. 6

 Operazioni tecniche

 1. Ai fini della determinazione del numero di operazioni tecniche che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si assume quale parametro di riferimento la revisione di veicoli appartenenti alla categoria N2 e N3 secondo la classificazione internazionale (coefficiente di ponderazione: 1).

 2. In relazione al suddetto parametro di riferimento:

 a) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 12, e comunque non inferiore a 8, se la seduta è espletata solo dall’ispettore titolare dell’attività;

 b) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 16, e comunque non inferiore a 14, se oltre all’ispettore titolare dell’attività è presente anche un’unità di personale incaricata dell’esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all’ispettore titolare dell’attività;

 c) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 24, e comunque non inferiore a 16, se la seduta è espletata solo dall’ispettore titolare dell’attività;

 d) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 32, e comunque non inferiore a 28, se oltre all’ispettore titolare dell’attività è presente anche un’unità di personale incaricata dell’esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all’ispettore titolare dell’attività.

 3. Ai fini della determinazione del numero di operazioni tecniche diverse dal parametro di riferimento, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si applicano i seguenti valori:

 a) all’attività di revisione di veicoli appartenenti alla categoria O1 e O2, si associa un coefficiente di ponderazione pari a 0,6;

 b) all’attività di revisione di veicoli appartenenti alla categoria O3 e O4, all’attività di revisione delle bombole a metano CNG-4 e alle attività di visita e prova, effettuate ai sensi degli articoli 75 o 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992, operate con l’applicazione della tariffa 3.1, di cui alla tabella 3 della legge n. 870 del 1986, si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1;

 c) all’attività di revisione di veicoli appartenenti alla categoria M2 e M3 e all’attività di revisione e collaudo di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose a norma ADR si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1,25;

 d) alle attività di visita e prova, effettuate ai sensi degli articoli 75 o 78 del decreto legislativo n. 285/1992, operate con l’applicazione della tariffa 4.1, di cui alla tabella 3 della legge n. 870 del 1986, si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1,8;

 e) alle attività di prove iniziali, intermedie o periodiche delle cisterne adibite al trasporto di merci pericolose a norma ADR si associa un coefficiente di ponderazione pari a 2.

 4. La determinazione del numero di operazioni tecniche diverse da quelle indicate nei commi precedenti e afferenti a competenze specifiche del Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, dei centri prova autoveicoli, degli uffici centrali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione e degli uffici di motorizzazione civile, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, è definita dal responsabile della struttura in ragione della complessità dell’operazione tecnica medesima che ne preclude la commisurazione ad un coefficiente di ponderazione fisso.

Art. 7

 Esami di patenti nautiche

 1. Ai fini della determinazione del numero di operazioni relative alle prove per la verifica dei comportamenti per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, e agli esami di revisione di cui all’art. 39 del decreto legislativo n. 171 del 2005, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si assume quale parametro di riferimento l’esame di patente nautica di categoria A per il comando e la condotta delle sole unità a motore entro le dodici miglia dalla costa (coefficiente di ponderazione: 1).

 2. In relazione al suddetto parametro di riferimento, ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 10, e comunque non inferiore a 8; di conseguenza, una giornata completa è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 20, e comunque non inferiore a 16.

 3. Ai fini della determinazione del numero di operazioni diverse dal parametro di riferimento e relative all’esame di patente nautica o ai relativi esami di revisione, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si applicano i seguenti valori:

 a) all’esame per il conseguimento della patente nautica di categoria D per il comando e la condotta delle sole unità a motore entro le dodici miglia dalla costa si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1;

 b) all’esame per il conseguimento della patente nautica di categoria A e D per il comando e la condotta delle unità a vela e motore entro le dodici miglia dalla costa si associa un coefficiente di ponderazione pari a 2;

 c) all’esame per il conseguimento della patente nautica di categoria C per il comando e la condotta delle sole unità a motore entro le dodici miglia dalla costa si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1,2;

 d) all’esame per il conseguimento della patente nautica di categoria C per il comando e la condotta delle unità a vela e motore entro le dodici miglia dalla costa si associa un coefficiente di ponderazione pari a 2,4;

 e) all’esame di revisione si associa il coefficiente di ponderazione indicato al comma 2 e al comma 3, lettere a), b), c) e d) del presente articolo per ciascuna categoria di patente.

 4. Il numero di turni effettuabili per lo svolgimento degli esami teorici di una qualsiasi categoria di patente, da svolgersi in ogni giornata completa o in ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana, è definito dal responsabile della struttura.

 Art. 8

 Attività ispettive e di vigilanza

 1. Ai fini della determinazione del numero di attività ispettive e di vigilanza che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si assume quale parametro di riferimento l’ispezione presso un ente erogatore di corsi di recupero punti per la patente di guida (coefficiente di ponderazione: 1).

 2. In relazione al suddetto parametro di riferimento:

 a) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana, espletata dall’ispettore titolare dell’attività, ovvero dalla commissione ispettiva, è composta da un numero di operazioni pari a 3;

 b) una giornata completa, espletata dall’ispettore titolare dell’attività, ovvero dalla Commissione ispettiva, è composta da un numero di operazioni pari a 6.

 3. Ai fini della determinazione del numero di ispezioni diverse dal parametro di riferimento, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si applicano i seguenti valori:

 a) all’ispezione presso uno STA, presso un soggetto erogatore di corsi di sola formazione periodica CQC, di qualificazione iniziale CQC e di CFP ADR, alle attività ispettive finalizzate al riconoscimento dei centri di istruzione per la nautica (C.I.N.) e di vigilanza sul regolare esercizio della relativa attività e sulla permanenza dei requisiti, si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1;

 b) all’ispezione presso una stazione di prova ATP, un laboratorio di prova esperto ATP e un centro di controllo privato, al quale sono equiparati i centri autorizzati per gli effetti di cui all’art. 19 della legge n. 870 del 1986, si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1,5.

 4. Se il responsabile della struttura autorizza lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi in sedute notturne o in sedute festive, il relativo numero di ispezioni è pari a 1, indipendentemente dalla tipologia di operazione.

 5. Per l’attività di vigilanza sul circolante di cui al decreto ministeriale n. 215 del 2017, stante la sua specificità, non è prevista alcuna ponderazione. L’onere di tale attività è posto a carico dei soggetti interessati in maniera indiretta, derivando il relativo finanziamento dalle risorse individuate dal decreto di cui all’art. 13, comma 4, della legge n. 177 del 2024, ovvero dal contributo da versare al Comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori.

 6. La determinazione del numero delle attività ispettive e di vigilanza diverse da quelle indicate nei commi precedenti e afferenti a competenze specifiche del Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, dei centri prova autoveicoli, degli uffici centrali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione e degli uffici di motorizzazione civile, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, è definita dal responsabile della struttura in ragione della complessità dell’attività medesima che ne preclude la commisurazione ad un coefficiente di ponderazione fisso.

 Art. 9

 Disposizioni finali e transitorie

 1. Al fine di consentire l’organizzazione delle sedute, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dalla data stabilita con successivo decreto del direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 2. Con decreto della Direzione generale per la motorizzazione possono essere ridefiniti i coefficienti di ponderazione di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del presente decreto, nonchè disciplinate ulteriori operazioni nel caso di nuove attività operative, ispettive e di vigilanza eventualmente previste da disposizioni normative.

 3. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 13, comma 4, della legge n. 177 del 2024, le attività ispettive e di vigilanza sono regolate e remunerate sulla base della normativa attualmente vigente.

 4. Dall’attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica.