MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale dell’ 11 agosto 2023
Disciplina dei termini e delle modalità di richiesta dei contributi di cui al comma 471 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e della relativa erogazione – Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del contributo denominato «buono portuale», di cui all’art. 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche ai fini del rispetto del limite di spesa pari all’80 per cento della spesa sostenuta, destinato alle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni, rilasciate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell’art. 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
2. Il «buono portuale» è riconosciuto per le attività di cui al comma 4 del presente articolo per il periodo 1° gennaio 2023-31 dicembre 2026 ed è emesso secondo l’ordine cronologico di inoltro delle istanze e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
3. Il contributo è destinato a sostenere la realizzazione delle attività di seguito individuate:
a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di trasporto, ovvero per la movimentazione di persone e di merci all’interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 2.500,00 euro, per una sola volta, per ciascun dipendente regolarmente in forza, presso l’impresa richiedente, alla data della domanda;
b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall’art. 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa richiedente;
c) incentivare azioni di riqualificazione del personale dipendente, attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori, anche finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali, rispetto all’avvio di processi di automazione e digitalizzazione. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 50.000,00 euro per ciascuna impresa richiedente.
4. Il «buono portuale» ha un valore pari, nel massimo, all’80 per cento della spesa sostenuta dall’impresa richiedente. L’importo erogato non può in ogni caso superare i singoli massimali individuati al comma 3.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) imprese: le imprese di cui agli articoli 16, 17, compresa l’Agenzia di cui al comma 5, e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e quelle che svolgono attività di trasporto, ovvero di movimentazione di persone e di merci all’interno delle aree portuali titolari di concessione rilasciata ai sensi dell’art. 36 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
b) dipendenti: i lavoratori in servizio, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, regolarmente assunti presso una sede operativa/unità produttiva locale, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale), i lavoratori con contratto di apprendistato, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2015, i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2015, nonchè soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili).
Art. 3
Modalità di richiesta del contributo di cui all’art. 1, comma 3, lettera a)
1. Le imprese richiedenti presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, la domanda di erogazione del contributo denominato «buono portuale per le patenti e le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di trasporto, ovvero per la movimentazione di persone e di merci all’interno delle aree portuali che sono state conseguite ovvero rinnovate, da parte dei dipendenti negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
2. La domanda deve essere presentata a mezzo pec. all’indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it a pena di inammissibilità e deve essere sottoscritta in formato digitale dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della stessa. La domanda deve contenere la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale/partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata e le dichiarazioni del titolare dell’impresa o del legale rappresentante della stessa, fatte ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso del titolo autorizzativo o concessorio di cui all’art. 2, comma 1) lettera a).
3. Nella domanda deve essere specificato l’ammontare del contributo di cui si chiede l’erogazione, indicato per ciascun dipendente che abbia conseguito o rinnovato la patente o l’abilitazione professionale per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di trasporto e di movimentazione di persone e di merci all’interno delle aree portuali. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, copia della patente o dell’abilitazione professionale conseguita da ciascun dipendente per il quale si richiede il contributo.
Art. 4
Modalità di richiesta del contributo di cui all’art. 1, comma 3, lettera b)
1. Le imprese richiedenti presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne la domanda di erogazione del contributo denominato «buono portuale» per sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall’art. 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
2. La domanda viene presentata a mezzo pec all’indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it a pena di inammissibilità e deve essere sottoscritta in formato digitale dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della stessa. La domanda deve contenere la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale/partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata e le dichiarazioni del titolare dell’impresa o del legale rappresentante della stessa, fatte ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso del titolo autorizzativo o concessorio di cui all’art. 2, comma 1) lettera a).
3. Nella domanda deve essere specificato l’ammontare del contributo di cui si chiede l’erogazione e indicato il modello di organizzazione e di gestione sviluppato ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera b), le misure adottate in attuazione dello stesso con i relativi costi di elaborazione e di attuazione; inoltre deve essere allegata copia del piano di attuazione del modello di organizzazione e di gestione elaborato.
Art. 5
Modalità di richiesta del contributo di cui all’art. 1, comma 3, lettera c)
1. Le imprese richiedenti presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne la domanda di erogazione del contributo denominato «buono portuale» per incentivare azioni di riqualificazione del personale dipendente, attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori, anche finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali, rispetto all’avvio di processi di automazione e digitalizzazione negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
2. La domanda viene presentata, a mezzo pec, all’indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it a pena di inammissibilità e deve essere sottoscritta in formato digitale dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della stessa. La domanda deve contenere la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale/partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata e le dichiarazioni del titolare dell’impresa o del legale rappresentante della stessa, fatte ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso del titolo autorizzativo o concessorio di cui all’art. 2, comma 1) lettera a).
3. La domanda deve specificare l’ammontare dei contributi di cui si richiede l’erogazione per ciascun dipendente che sia stato riqualificato; alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la copia dei certificati di qualificazione e/o riqualificazione o di documentazione equiparabile relativi a ciascun dipendente per il quale si richiede il contributo.
Art. 6
Istruttoria delle domande e criteri per l’erogazione dei contributi
1. Il buono portuale è concesso, previa istruttoria, finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per l’ammissione al contributo e della regolarità e completezza della domanda.
2. L’assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse al momento della richiesta per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
Art. 7
Integrazione documentale
1. Nel corso dell’istruttoria possono essere richiesti chiarimenti, integrazioni documentali che si rendessero necessari in relazione alla domanda presentata.
2. Le risposte devono pervenire entro venti giorni dalla data della richiesta. I termini procedimentali sono sospesi fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta.
3. La mancata risposta entro il termine stabilito costituisce causa di inammissibilità della domanda.
Art. 8
Erogazione del contributo
1. L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione, a conclusione dell’istruttoria – da effettuarsi entro trenta giorni dalla ricezione delle domande – sulla base delle spese rendicontate che determinano l’importo da liquidare, fermi restando i limiti di cui all’art. 1.
2. Per i contributi erogati si procede alla verifica, anche a campione, della veridicità di quanto dichiarato e, in caso di dichiarazione non veritiera, all’annullamento dell’atto di concessione del contributo e al recupero delle somme erogate, ferme restando le responsabilità del soggetto dichiarante.
Art. 9
Rinuncia dei soggetti beneficiari
1. La rinuncia al buono portuale dopo che la domanda è stata ammessa deve essere comunicata a mezzo pec all’indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne.
Art. 10
Cumulabilità del contributo
1. I contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono cumulabili tra loro e con altri contributi pubblici erogati all’impresa da altri soggetti pubblici per finalità formative diverse da quelle finanziate con i contributi riconosciuti ai sensi del presente decreto.
Art. 11
Disposizioni finanziarie
1. Il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili, per ciascuna annualità dal 2023 al 2026, sul Fondo di cui all’art. 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
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