MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale dell’ 11 dicembre 2025
Disposizioni integrative al Corso antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto integra la disciplina dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere per tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave, in conformità rispettivamente alla regola VI/1, paragrafo 1 e VI/3 dell’annesso alla convenzione STCW’ 78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-VI/1.2.1.1.2 e A-VI/3 del codice STCW, nonchè l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere in conformità rispettivamente alla regola V/1-1.2 e V/1-2.2 dell’annesso alla convenzione STCW’ 78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del codice STCW.
Art. 2
Modifiche al decreto
1. L’allegato B del decreto direttoriale 2 maggio 2017, n. 760 è sostituito dall’allegato B al presente decreto.
2. Nel decreto direttoriale 2 maggio 2017, dopo l’allegato N è inserito l’allegato O al presente decreto.
3. L’art. 3, comma 1, del decreto 2 maggio 2017 è così sostituito:
«1. Al completamento dei singoli corsi di base ed avanzato, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori accreditato per il corso antincendio di base ed avanzato che svolge anche le funzioni di segretario.».
4. L’art. 4, comma 1, del decreto 2 maggio 2017 è così sostituito:
«1. Ai candidati che superano gli esami di cui all’art. 3, è rilasciato un attestato, secondo il modello riportato negli allegati E ed F del presente decreto, rispettivamente per il corso antincendio di base e per il corso antincendio avanzato.».
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Allegato B
STRUTTURE, ATTREZZATURE, EQUIPAGGIAMENTI, MATERIALE E SUSSIDI DIDATTICI RELATIVI ALL’ADDESTRAMENTO TEORICO-PRATICO PER I CORSI ANTINCENDIO DI BASE ED AVANZATO
(Testo dell’allegato)
Allegato O
VIOLAZIONI DI GRAVI ENTITÀ
(art. 7 D.D. 850/2024 del 18/06/2024)
Violazione delle previsioni presenti nel decreto istitutivo del corso:
- Mancato rispetto della durata minima del corso (art. 2),
- Mancato rispetto del monte ore da dedicare alle esercitazioni pratiche (art. 2 e Allegato A o A1),
- Mancato rispetto del monte ore da dedicare alla teoria (art. 2 e Allegato A o A1),
- Mancato rispetto della durata minima del corso di refresh (art. 5),
- Mancato rispetto del monte ore da dedicare alle esercitazioni pratiche (art. 5 e Allegato G o H o H1),
- Mancato rispetto del monte ore da dedicare alla teoria (art. 5 e Allegato G o H o H1),
- Ammissione di discenti in numero superiore a quello riportato nell’autorizzazione (art. 2, comma 3),
- Composizione della commissione di esame in forma differente da quella prevista dal Decreto (art. 3),
- Utilizzo di strutture, attrezzature, equipaggiamenti, materiale e sussidi didattici relativi all’addestramento teorico-pratico difformi da quelli riportati nel decreto autorizzativo o non revisionate/riconfezionate secondo normativa (allegato B),
- Assenza dell’adozione delle precauzioni di sicurezza (allegato B),
- Utilizzo di format di attestati non in linea con le previsioni del Decreto (allegati E, F, L e M).