MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale dell’ 11 dicembre 2025

Disposizioni integrative al Corso antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto integra la disciplina dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere per tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave, in conformità rispettivamente alla regola VI/1, paragrafo 1 e VI/3 dell’annesso alla convenzione STCW’ 78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-VI/1.2.1.1.2 e A-VI/3 del codice STCW, nonchè l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere in conformità rispettivamente alla regola V/1-1.2 e V/1-2.2 dell’annesso alla convenzione STCW’ 78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del codice STCW.

Art. 2

Modifiche al decreto

1. L’allegato B del decreto direttoriale 2 maggio 2017, n. 760 è sostituito dall’allegato B al presente decreto.

2. Nel decreto direttoriale 2 maggio 2017, dopo l’allegato N è inserito l’allegato O al presente decreto.

3. L’art. 3, comma 1, del decreto 2 maggio 2017 è così sostituito:

«1. Al completamento dei singoli corsi di base ed avanzato, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori accreditato per il corso antincendio di base ed avanzato che svolge anche le funzioni di segretario.».

4. L’art. 4, comma 1, del decreto 2 maggio 2017 è così sostituito:

«1. Ai candidati che superano gli esami di cui all’art. 3, è rilasciato un attestato, secondo il modello riportato negli allegati E ed F del presente decreto, rispettivamente per il corso antincendio di base e per il corso antincendio avanzato.».

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Allegato B

STRUTTURE, ATTREZZATURE, EQUIPAGGIAMENTI, MATERIALE E SUSSIDI DIDATTICI RELATIVI ALL’ADDESTRAMENTO TEORICO-PRATICO PER I CORSI ANTINCENDIO DI BASE ED AVANZATO

(Testo dell’allegato)

Allegato O

VIOLAZIONI DI GRAVI ENTITÀ

(art. 7 D.D. 850/2024 del 18/06/2024)

Violazione delle previsioni presenti nel decreto istitutivo del corso:

  1. Mancato rispetto della durata minima del corso (art. 2),
  2. Mancato rispetto del monte ore da dedicare alle esercitazioni pratiche (art. 2 e Allegato A o A1),
  3. Mancato rispetto del monte ore da dedicare alla teoria (art. 2 e Allegato A o A1),
  4. Mancato rispetto della durata minima del corso di refresh (art. 5),
  5. Mancato rispetto del monte ore da dedicare alle esercitazioni pratiche (art. 5 e Allegato G o H o H1),
  6. Mancato rispetto del monte ore da dedicare alla teoria (art. 5 e Allegato G o H o H1),
  7. Ammissione di discenti in numero superiore a quello riportato nell’autorizzazione (art. 2, comma 3),
  8. Composizione della commissione di esame in forma differente da quella prevista dal Decreto (art. 3),
  9. Utilizzo di strutture, attrezzature, equipaggiamenti, materiale e sussidi didattici relativi all’addestramento teorico-pratico difformi da quelli riportati nel decreto autorizzativo o non revisionate/riconfezionate secondo normativa (allegato B),
  10. Assenza dell’adozione delle precauzioni di sicurezza (allegato B),
  11. Utilizzo di format di attestati non in linea con le previsioni del Decreto (allegati E, F, L e M).