MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale dell’ 8 agosto 2023
Segnale sonoro di cui al comma 5-ter dell’articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, per le navi lagunari di lunghezza inferiore a 25 metri
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto disciplina le caratteristiche del segnale sonoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2022, n. 148 che modifica ed integra l’art. 110 decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.
Art. 2
Caratteristiche del segnale sonoro
1. Le caratteristiche minime del segnale sonoro di cui all’art. 110, comma 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 per le navi lagunari di lunghezza inferiore a 25 metri sono le seguenti:
a) segnale elettromagnetico – tono basso;
b) livello sonoro 110 db;
c) temperatura di utilizzo tra -20 °C e +50 °C;
d) resistenza alla corrosione maggiore di 480 ore;
e) umidità relativa di esercizio tra 30% e 80%;
f) continuo per almeno tre minuti.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L’amministrazione provvede all’adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.