MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale n. 227 del 13 dicembre 2023
Regolamento recante modifica al decreto 10 maggio 2005, n. 121, concernente l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto
Art. 1
Modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121
1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, le parole: «di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431» sono sostituite dalle seguenti: «e di noleggio occasionale di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 2 e 49-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171»;
b) all’articolo 2, comma 1:
1) all’alinea, dopo le parole «i seguenti titoli» sono inserite le seguenti: «professionali del diporto»;
2) alla lettera a), al numero 1) è premesso il seguente:
«01) ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe;»;
c) all’articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe, salva la facoltà per gli interessati di iscriversi nelle matricole della gente di mare di prima categoria.»;
d) all’articolo 4:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) aver assolto l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oppure essere in possesso di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;»;
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al momento dell’imbarco, il comandante rilascia all’allievo ufficiale di navigazione del diporto un libretto di addestramento conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1-ter. Nel libretto di cui al comma 2 è riportato l’addestramento a bordo, effettuato sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta delegato.»;
e) dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Requisiti e limiti di abilitazione per l’ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe). – 1. L’ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può imbarcare in qualità di comandante delle seguenti unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT:
a) imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio;
b) navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di età;
b) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
c) essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134;
d) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione nonchè il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato “First Aid” secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
e) avere effettuato, con esito favorevole, i corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per la navigazione d’altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione in conformità al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B di cui all’articolo 39, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, accertati e certificati con le modalità previste all’articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
g) possedere i requisiti morali di cui all’articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d’esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
f) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Requisiti e limiti di abilitazione per l’ufficiale di navigazione del diporto). – 1. L’ufficiale di navigazione del diporto può imbarcare:
a) in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo, su navi da diporto anche adibite al noleggio, ovvero su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di stazza fino a 3000 GT;
b) in qualità di comandante di navi da diporto anche adibite al noleggio, ovvero di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza inferiore a 500 GT;
c) in qualità di comandante di imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di età;
b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
c) aver completato un periodo di addestramento a bordo con la qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto, risultante nel libretto di addestramento di cui all’articolo 4, comma 1-bis, con una delle seguenti durate:
1) di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;
2) se in possesso della qualifica di comune di guardia di coperta di cui all’articolo 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016, di 30 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;
3) se in possesso della qualifica di marittimo abilitato di coperta di cui all’articolo 11 del predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016 ovvero, se iscritto alla gente di mare, del titolo di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, di 18 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;
4) se in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e relativi decreti attuativi, presso un istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione conduzione del mezzo navale, ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti, di 12 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;
5) se in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane, diverso da quello di cui al numero 4, integrato dal completamento, con esito favorevole, di un percorso formativo di acquisizione delle competenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo, svolto presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 12 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;
d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), familiarizzazione alla security per il personale imbarcato, marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e radar presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione nonchè il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato “First Aid” secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
e) dopo il completamento del periodo di addestramento di cui alla lettera c), aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell’ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del Codice STCW, a livello operativo, secondo il programma e le modalità di esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
g) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del diporto). – 1. Il capitano del diporto può imbarcare:
a) in qualità di primo ufficiale di coperta su navi da diporto, anche adibite al noleggio, o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, senza alcun limite di stazza;
b) in qualità di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza non superiore a 3000 GT.
2. Per conseguire il certificato di capitano del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione del diporto;
b) aver completato un periodo di navigazione, risultante dal libretto di navigazione, della durata di 12 mesi in qualità almeno di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo a bordo di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;
c) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato e radar A.R.P.A. – Bridge Teamwork – ricerca e salvataggio presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW – uso della leadership – per comandanti e primi ufficiali, a livello direttivo, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) dopo il completamento del periodo di navigazione di cui alla lettera b), aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni di comandante e di primo ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo, secondo il programma e le modalità di esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Se l’interessato non è in possesso dell’attestato del corso di formazione all’utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System – ECDIS) – livello operativo o del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci (MABEV), il certificato di capitano del diporto è rilasciato con l’annotazione della limitazione all’imbarco su navi dotate di tali sistemi e mezzi.»;
h) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Requisiti e limiti di abilitazione per il comandante del diporto). – 1. Il comandante del diporto può imbarcare in qualità di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, senza alcun limite di stazza.
2. Per conseguire il certificato di comandante del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di capitano del diporto;
b) aver completato un periodo di navigazione della durata di 24 mesi in qualità almeno di primo ufficiale di coperta a bordo di navi da diporto anche adibite al noleggio o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza pari o superiore a 500 GT, risultante dal libretto di navigazione;
c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso di assistenza medica per il rilascio del certificato di addestramento denominato “Medical Care” secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute.
3. Se l’interessato non è in possesso dell’attestato del corso di formazione all’utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System – ECDIS) – livello operativo o del certificato di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV), il certificato di comandante del diporto è rilasciato con l’annotazione della limitazione all’imbarco su navi dotate di tali sistemi e mezzi.»;
i) all’articolo 8:
1) al comma 2 sono inserite, infine, le seguenti parole: «svolto in conformità a quanto previsto per il conseguimento dell’abilitazione alla navigazione a vela per le patenti nautiche di cui all’articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171»;
2) al comma 5, le parole «libretto di navigazione» sono sostituite dalla seguente: «certificato»;
3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Coloro che sono in possesso di patente nautica che abilita alla navigazione a vela conseguono senza esami la specializzazione di cui al comma 2.»;
l) all’articolo 9:
1) al comma 1, lettera b), le parole «scolastico ai sensi dell’articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859» sono sostituite dalle seguenti: «di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 o essere in possesso di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane»;
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al momento dell’imbarco, il comandante rilascia all’allievo ufficiale di macchina del diporto un libretto di addestramento conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1-ter. Nel libretto di cui al comma 1-bis è riportato l’addestramento a bordo, effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale di macchina delegato.»;
m) all’articolo 10, comma 2:
1) alla lettera b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane, integrato dallo svolgimento, con esito favorevole, di un percorso formativo di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il percorso formativo integrativo non è necessario se l’interessato è in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico, indirizzo trasporti e logistica, opzione conduzione apparati e impianti marittimi ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati e impianti marittimi e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane»;
2) alla lettera c), le parole «comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio» sono sostituite dalle seguenti: «comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche» e le parole «di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati ed impianti marittimi e di tecnico del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di istruzione secondaria di secondo grado ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e relativi decreti attuativi, presso un istituto tecnico, indirizzo trasporti e logistica, opzione conduzione apparati e impianti marittimi ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati e impianti marittimi e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti, o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane»;
3) alla lettera d), dopo le parole «responsabilità sociali (PSSR),» sono inserite le seguenti: «familiarizzazione alla security per l’equipaggio (security awareness), engine resource management leadership and teamwork a livello operativo e high voltages technology a livello operativo,» e la parola «elementare» è sostituita dalle seguenti: «sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato “First Aid”»;
4) alla lettera e), le parole «del predetto addestramento» sono sostituite dalle seguenti: «dell’addestramento di cui alla lettera c)» e le parole «in servizio di guardia nel locale macchina di cui all’articolo 11 del D.M. 5 ottobre 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, a livello operativo, secondo il programma e le modalità stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
n) all’articolo 11:
1) al comma 1, dopo le parole «primo ufficiale di macchina su» sono inserite le seguenti: «imbarcazioni o» e dopo le parole «direttore di macchina su» sono inserite le seguenti: «imbarcazioni o»;
2) al comma 2, lettera b), le parole «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»;
3) al comma 2, lettera c), le parole «ed il corso di primo soccorso (First Aid) secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute» sono sostituite dalle seguenti: «e aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-III/2 del codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina presso enti, istituti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativamente a un percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di macchina»;
4) al comma 2, lettera d), le parole «del predetto addestramento» sono sostituite dalle seguenti: «del periodo di navigazione di cui alla lettera b)» e le parole «macchinista di cui all’articolo 12 del D.M. 5 ottobre 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, a livello direttivo, secondo il programma e le modalità stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
o) all’articolo 12:
1) al comma 1, le parole «aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione superiore a 3000 Kw» sono sostituite dalle seguenti: «o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche»;
2) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-III/2 del codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina presso enti, istituti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allo svolgimento del percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di macchina.»;
p) dopo l’articolo 12, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Funzioni equivalenti). – 1. Ai fini del rinnovo dei certificati di ufficiale di navigazione del diporto e capitano del diporto sono considerate come equivalenti al servizio di navigazione richiesto le seguenti occupazioni, svolte per almeno 24 mesi nei cinque anni di validità del certificato da rinnovare:
a) pilota del porto;
b) ormeggiatore;
c) ispettore di organismi di classifica;
d) impiego presso cantieri navali per l’effettuazione di prove tecniche di navigazione e trasferimenti delle unità da diporto.»;
q) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Rapporti tra titoli professionali marittimi e titoli professionali del diporto). – 1. I certificati di competenza di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, consentono ai loro possessori di ottenere le seguenti abilitazioni di cui all’articolo 2 del presente regolamento:
a) il certificato di competenza di ufficiale di coperta consente di ottenere il certificato di ufficiale di navigazione del diporto;
b) i certificati di competenza di primo ufficiale di coperta consentono di ottenere il certificato di capitano del diporto;
c) i certificati di competenza primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT e di comandante consentono di ottenere il certificato di comandante del diporto;
d) il certificato di competenza di ufficiale di macchina consente di ottenere il certificato di ufficiale di macchina del diporto;
e) i certificati di competenza di primo ufficiale di macchina consentono di ottenere il certificato di capitano di macchina del diporto;
f) i certificati di competenza di direttore di macchina consentono di ottenere il certificato di direttore di macchina del diporto.»;
r) all’articolo 14:
1) il comma 1 è abrogato;
2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I certificati del diporto rilasciati o rinnovati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione conservano validità e specie di abilitazione fino alla scadenza, con possibilità di rinnovo, anche prima della scadenza, dimostrando il possesso dei certificati di addestramento previsti dal presente regolamento.
2-ter. I certificati di addestramento e i moduli formativi necessari per il conseguimento di un titolo superiore per il quale è richiesto un titolo inferiore che è stato conseguito prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono quelli previsti dal presente regolamento.».
Art. 2
Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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