MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale n. 67 dell’  11 marzo 2025

Regolamento recante la disciplina dell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche

Art. 1

Organizzazione

1. L’anagrafe nazionale delle patenti nautiche è costituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e contiene i dati relativi alle patenti nautiche di cui all’articolo 39-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

2. L’anagrafe nazionale è completamente informatizzata e il relativo sistema informatico è distinto in cinque sezioni ad accesso diretto, tra loro interconnesse e idonee a fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.

3. La «sezione anagrafica» contiene i dati anagrafici e le loro variazioni dei soggetti titolari di patente nautica.

4. La «sezione patenti» contiene, per ciascun titolare, i dati relativi alle singole patenti nautiche, al loro rilascio, al rinnovo, all’eventuale sospensione o revoca e all’eventuale revisione o duplicato rilasciato.

5. La «sezione prescrizioni e limitazioni» contiene le prescrizioni e le limitazioni di cui all’articolo 39, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 171 del 2005.

6. La «sezione violazioni» contiene i dati relativi alle violazioni, commesse con un’unità da diporto dal titolare della patente nautica, di norme previste dal decreto legislativo n. 171 del 2005, dal relativo regolamento di attuazione o da altre leggi o regolamenti applicabili in materia e che comportano l’irrogazione di sanzioni amministrative accessorie. I dati riportano l’indicazione del luogo, della data, del tipo di violazione commessa e dell’organo accertatore e con menzione del verbale di accertamento e contestazione e dell’eventuale ordinanza-ingiunzione o di archiviazione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonchè del numero di individuazione dell’unità, ove previsto, con cui la violazione è stata commessa.

7. La «sezione sinistri marittimi» contiene i dati relativi ai sinistri in cui è stato coinvolto, con addebito di responsabilità, il titolare della patente nautica, ai quali ha fatto seguito l’irrogazione di sanzione amministrativa accessoria oppure l’emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, con l’indicazione, per ciascun sinistro, dei dati dell’unità coinvolta, del tempo e del luogo ove lo stesso si è verificato e con menzione degli estremi della sanzione irrogata o della sentenza emanata.

Art. 2

Funzionamento

1. I dati di cui all’articolo 1 sono forniti al Centro elaborazione dati dai soggetti di cui all’articolo 39-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 171 del 2005.

2. Le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici della motorizzazione civile, al termine dei procedimenti di rilascio, rinnovo, sospensione, revoca, revisione e duplicato della patente nautica, trasmettono i relativi dati al Centro elaborazione dati per via telematica.

3. Gli organi accertatori di cui all’articolo 39-bis, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 171 del 2005 e le autorità competenti a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trasmettono per via telematica al Centro elaborazione dati le informazioni di cui all’articolo 1, comma 6, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento che irroga la sanzione accessoria.

4. Le Capitanerie di porto, all’esito delle inchieste sui sinistri marittimi condotte da loro stesse o dalle Direzioni marittime in cui hanno sede o dagli uffici dipendenti, che comportano addebito di responsabilità per il titolare di patente nautica nonché l’irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o l’emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, trasmettono al Centro elaborazione dati per via telematica i dati di cui all’articolo 1, comma 7, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento che irroga la sanzione accessoria o dell’avvenuta conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Art. 3

Popolamento

1. Per le patenti nautiche rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, il popolamento dell’anagrafe nazionale con i dati di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, avviene in modalità dinamica con la loro trasmissione per via telematica al Centro elaborazione dati a cura delle Capitanerie di porto, degli Uffici circondariali marittimi e degli Uffici della motorizzazione civile che le hanno rilasciate, quando viene richiesto il rinnovo o il duplicato della patente nautica o è disposta la sua sospensione, revoca o revisione.

2. Quando si verificano i casi di cui all’articolo 1, commi 6 e 7, gli organi accertatori di cui all’articolo 39-bis, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 171 del 2005 e le Capitanerie di porto, qualora si tratti di patenti nautiche non ancora migrate nell’anagrafe nazionale, comunicano i relativi dati all’ufficio che ha rilasciato la patente nautica, il quale provvede alla loro trasmissione per via telematica al Centro elaborazione dati, contestualmente ai dati di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici della motorizzazione civile annotano sul registro delle patenti nautiche di cui all’articolo 46 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, l’avvenuto trasferimento dei dati relativi alla patente nautica nell’anagrafe nazionale. Le successive operazioni relative alle patenti nautiche migrate sono eseguite esclusivamente nell’anagrafe nazionale.

Art. 4

Operazioni eseguibili

1. L’inserimento nell’anagrafe nazionale dei dati relativi a rinnovi, duplicati, sospensioni, revoche o revisioni, inerenti a patenti nautiche già migrate, è eseguito a cura della Capitaneria di porto, dell’Ufficio circondariale marittimo o dell’Ufficio della motorizzazione civile che ha curato il corrispondente procedimento.

2. L’inserimento nell’anagrafe nazionale dei dati di cui all’articolo 1, commi 6 e 7, è eseguito, rispettivamente, dall’organo accertatore o dall’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 2, comma 3, o dalla Capitaneria di porto di cui all’articolo 2, comma 4.

3. L’anagrafe nazionale delle patenti nautiche rende disponibili i dati in essa contenuti, limitatamente a quelli indispensabili al perseguimento delle rispettive finalità, alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, nonchè alle autorità pubbliche autorizzate ai sensi degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, mediante i servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’accesso è garantito a titolo gratuito ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1994 e a titolo oneroso alle autorità pubbliche di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto.

Art. 5

Dati trattati

1. Nell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche sono raccolte le seguenti informazioni sul titolare di patente nautica:

a) cognome;

b) nome;

c) codice fiscale, ove previsto;

d) luogo, data di nascita e nazionalità;

e) residenza anagrafica;

f) numero della patente nautica e numero del relativo stampato a rigoroso rendiconto;

g) autorità che ha rilasciato la patente nautica;

h) data di rilascio della patente nautica;

i) validità della patente nautica;

l) categoria e abilitazione della patente nautica;

m) eventuali limitazioni di cui all’articolo 39, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 171 del 2005;

n) eventuali prescrizioni mediche annotate sulla patente nautica;

o) eventuali sospensioni della patente nautica;

p) eventuale revoca della patente nautica e motivazione;

q) eventuali revisioni di cui all’articolo 39 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008;

r) i dati di cui all’articolo 1, commi 6 e 7.

2. I dati anagrafici possono essere verificati con i dati contenuti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), ai sensi dell’articolo 39-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 171 del 2005 e dell’articolo 62, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante i servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 6

Trattamento dei dati

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è titolare del trattamento dei dati di cui all’articolo 5 per la tenuta dell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche e si avvale, per le finalità previste dal presente regolamento, delle Capitanerie di porto, degli Uffici circondariali marittimi, degli Uffici della motorizzazione civile, degli organi accertatori di cui all’articolo 39-bis, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 171 del 2005 e del Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione.

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione degli illeciti compiuti tramite l’uso di unità da diporto, di ottimizzazione dell’azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull’utenza diportistica, anche a favore di altre amministrazioni.

3. Il titolare effettua il trattamento dei dati personali per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui all’articolo 2-sexies, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonchè a quelle nazionali vigenti.

Art. 7

Misure di garanzia, di sicurezza tecnica e modalità di accesso

1. L’infrastruttura di sicurezza a supporto dell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche garantisce l’integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e dell’accesso a essi, nonchè il tracciamento delle operazioni effettuate con le modalità definite dal Piano di sicurezza per la conduzione dei servizi erogati dal sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, prodotto dal Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione.

2. L’accesso alle funzioni e ai dati dell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche è regolato e consentito alle autorità pubbliche di cui all’articolo 39-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 171 del 2005 con le modalità contenute nel Piano di Sicurezza di cui al comma 1.

Art. 8

Monitoraggio e collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge funzioni di monitoraggio allo scopo di valutare e garantire la riservatezza, la disponibilità e l’integrità dei dati personali contenuti nell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche. Ai fini dell’attività di monitoraggio, il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione rende tempestivamente disponibili al Ministero gli incidenti di sicurezza che possano comportare profili di violazione dei dati personali.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove riscontri, nell’ambito dell’attività di monitoraggio, elementi per ritenere che sia avvenuta una violazione dei dati personali, provvede alla notifica al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità e i contenuti di cui all’articolo 33 del regolamento UE/2016/679, fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo 34 del medesimo regolamento.

Art. 9

Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.