MINISTERO delle ISTRUZIONE – Decreto ministeriale del 29 dicembre 2023
Disposizioni concernenti le modalità di valutazione dei percorsi di formazione incentivata per il personale docente
Art. 1
Modalità di valutazione dei docenti frequentanti i percorsi di formazione in servizio incentivata
1. Ai sensi dell’art. 16-ter, comma 4-bis del decreto legislativo n. 59/2017, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 16-ter, comma 9 del medesimo decreto legislativo, sono definite le modalità di valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite dal docente in relazione ai contenuti minimi, di cui all’art. 16-ter, comma 9 del decreto legislativo n. 59/2017 dei percorsi triennali di formazione incentivata.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato di valutazione svolge delle verifiche intermedie annuali nonchè delle verifiche finali con particolare riferimento alla capacità del docente di creare le condizioni per l’apprendimento degli studenti e per il suo miglioramento, alla condotta professionale, alla promozione dell’inclusione e delle esperienze extrascolastiche.
3. Al termine di ciascun anno formativo, sulla base di una relazione elaborata dal docente sull’insieme delle attività realizzate, il Comitato di valutazione esprime un giudizio sul superamento della verifica annuale sulla base dei progressi raggiunti dal docente secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo sulla formazione in servizio continua e incentivata del personale scolastico definite dalla Scuola di alta formazione dell’istruzione e dal decreto ministeriale 19 ottobre 2022, n. 277.
4. In caso di giudizio positivo, il Comitato di valutazione attesta il superamento della verifica intermedia.
5. In caso di mancato superamento, la verifica annuale può essere ripetuta l’anno successivo.
A tal fine, il Comitato di valutazione adotta un provvedimento motivato, da comunicare all’interessato entro il 31 luglio dell’anno scolastico di riferimento, in cui sono indicati gli elementi di criticità emersi e sono individuate le forme di supporto formativo necessarie al fine del conseguimento degli standard richiesti.
6. Al termine di ciascun triennio formativo, il Comitato di valutazione effettua una verifica finale, tenendo conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi formativi e di miglioramento degli indicatori di performance declinati dall’istituzione scolastica secondo il proprio piano triennale dell’offerta formativa.
7. Ai fini della verifica di cui al comma 6, il Comitato di valutazione acquisisce una relazione finale elaborata dal docente e può altresì prevedere lo svolgimento di specifici colloqui volti all’accertamento dei contenuti della relazione medesima e alla rilevazione delle competenze acquisite, dei progressi di professionalità e dell’impatto delle azioni formative seguite, e assegna il relativo punteggio.
8. L’assenza al colloquio del docente, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude la valutazione. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.
9. In caso di mancato superamento, la verifica finale può essere ripetuta l’anno successivo.
A tal fine, il Comitato di valutazione adotta un provvedimento motivato, da comunicare all’interessato entro il 31 luglio dell’anno scolastico di riferimento, in cui sono indicati gli elementi di criticità emersi e sono individuate le forme di supporto formativo necessarie al fine del conseguimento degli standard richiesti.
10. In caso di esito positivo della verifica finale, gli attestati di superamento dei percorsi formativi della formazione in servizio incentivata dei docenti sono predisposti in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all’art. 16-ter, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 o, in mancanza, con modello adottato con decreto del direttore generale competente del Ministero dell’istruzione e del merito; essi sono depositati, a cura dell’interessato, sulla piattaforma on-line S.O.F.I.A., e confluiscono nell’E-portfolio del singolo docente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 19 ottobre 2022, n. 277.
11. Ai sensi dell’art. 16-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59/2017, nelle more dell’aggiornamento contrattuale, per dare immediata applicazione al sistema di progressione di carriera, ai fini della selezione dei docenti cui riconoscere lo stabile incentivo, i criteri di cui all’allegato B sono integrati dai seguenti:
a) media del punteggio ottenuto nei tre percorsi formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva;
b) in caso di parità di punteggio diventano prevalenti la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione, in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli.
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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