MINISTERO DELLE SVILUPPO ECONOMICO – Risoluzione 06 maggio 2013, n. 74843
Effetti delle pene accessorie di natura interdittiva ed efficacia ostativa di sentenza di condanna a pena condonata inflitta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p.
Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero della Giustizia n. 027.002.003-7 del 2013, con la quale la medesima Amministrazione ha risposto ad un quesito, formulato da un Comune che, avendo ricevuto comunicazione che ad un soggetto, con sentenza divenuta definitiva nel 2009, è stata inflitta la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di attività di impresa commerciale ed incapacità ad esercitare per la durata di dieci anni, chiedeva se, visto che l’inabilitazione non è citata fra i reati elencati dall’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, tale provvedimento potesse inibire comunque la prosecuzione dell’attività di commercio.
Chiedeva, altresì, se l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., con conseguente condono della stessa, potesse comunque considerarsi causa ostativa all’esercizio dell’attività di commercio.
Ciò premesso, con riferimento alla prima questione sollevata, la scrivente Direzione Generale aveva precisato che sulla base della sentenza divenuta definitiva nel 2009, nel caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria della inabilitazione, l’amministrazione comunale non poteva che procedere al divieto di prosecuzione dell’attività.
Con riferimento alla seconda richiesta di chiarimento, la scrivente aveva richiamato il comma 3 dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i., il quale dispone che “( …) qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione “. Pertanto, per il soggetto che non abbia richiesto ed ottenuto la riabilitazione l’ostatività non può che permanere per i cinque anni stabiliti dal già citato dettato normativo.
Al riguardo il predetto Ministero della Giustizia ha sostenuto quanto si riporta:
“In relazione ai quesiti in oggetto (…), si condivide l’opinione già esplicitata da codesto Ministero (…).
Con riguardo alle conseguenze del provvedimento di interdizione disposto con sentenza, giova evidenziare che, a norma dell’art. 30 c.p., esso “… priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, una professione, arte, industria o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno specifico permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’Autorità e importa la decadenza dal permesso o dall’abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti”.
Ha aggiunto, altresì: ” (…) che l’art. 71 D.L.vo 59/2010 disciplina soltanto le interdizioni che costituiscono effetto penale della condanna. Esso, pertanto, non può trovare applicazione relativamente alle pene accessorie inflitte dal giudice, che sono soggette al regime codicistico e che, pertanto, possono estinguersi prima della scadenza naturale solo a seguito di riabilitazione, ai sensi dell’art. 178 c.p. “.
Infine, con riferimento alla seconda questione oggetto del parere ha precisato che “(…) l’indulto, ai sensi dell’art. 174 c.p., non estingue gli effetti penali della condanna; conseguentemente, anche nel caso di condono della pena, rimangono valide ed efficaci le condizioni ostative previste dal citato art. 71”.
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