MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 febbraio 2017, n. 22
Regolamento di attuazione dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente. (17G00035)
(GU n.60 del 13-3-2017)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante
misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del
contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e
10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
Visto l'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettere gg), del
predetto decreto legislativo n. 156 del 2015, concernente
l'esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente;
Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 69 del
decreto legislativo n. 546 del 1992, che demanda ad un decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina del
contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo
38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, della sua durata nonche' del termine entro il
quale puo' essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in
ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un
periodo di tre mesi;
Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale
dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione,
del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalita' che
specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della
Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalita' di applicazione
di talune disposizioni del regolamento (UE) del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione;
Vista la decisione n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, 26 maggio
2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e, in particolare, l'articolo 87, recante
disposizioni in materia di cauzioni a garanzia del pagamento di
diritti doganali;
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme in materia di
costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzie di
obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;
Visti gli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62-bis, comma 5, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' gli articoli
19, comma 3, e 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, che richiamano la garanzia di cui all'articolo 69, comma 2,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi in data 17 novembre
2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 3-111 del 9 gennaio 2017;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Contenuto e soggetti abilitati al rilascio della garanzia
1. La garanzia prevista dall'articolo 69, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e richiamata dagli articoli 47,
comma 5, 52, comma 6, e 62-bis, comma 5, del medesimo decreto,
nonche' dagli articoli 19, comma 3, e 22, comma 6, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' costituita sotto forma di
cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore
nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una
impresa commerciale che, a giudizio dell'ente a favore del quale deve
essere prestata, offra adeguate garanzie di solvibilita' ovvero di
polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.
2. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri
stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attivita'
produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n.
238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o
cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della
legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Per i gruppi di societa', con patrimonio risultante dal bilancio
consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia puo' essere
prestata mediante diretta assunzione dell'obbligazione da parte della
societa' capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del
codice civile. La prestazione di garanzia resta ferma anche in caso
di cessione della partecipazione nella societa' controllata o
collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o controllante deve
comunicare in anticipo all'ente a favore del quale e' prestata la
garanzia l'intendimento di cedere la partecipazione nella societa'
controllata o collegata.
4. La garanzia, che va redatta in conformita' ai modelli approvati
con decreto del direttore generale delle finanze, deve avere ad
oggetto l'integrale restituzione della somma pagata al contribuente,
comprensiva di interessi, ovvero, nei casi di garanzia prestata ai
sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, e 62-bis, comma 5, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e degli articoli 19,
comma 3, e 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, l'obbligazione di versamento integrale della somma dovuta,
comprensiva di interessi. Qualora i tributi oggetto di contenzioso
afferiscano a risorse proprie tradizionali, come individuate
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n.
2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, il tasso di
interesse e' determinato ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 952/2013.
Art. 2
Durata della garanzia
1. La garanzia di cui all'articolo 69, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e' prestata fino al termine del
nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del
provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del
nono mese successivo a quello dell'estinzione del processo, anche se
la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del
contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non
ancora divenuta definitiva. La garanzia cessa qualora il giudice del
grado successivo di giudizio ritenga di non subordinare la condanna
al pagamento di somme in favore del contribuente alla prestazione
della garanzia.
2. La garanzia a cui sia subordinata la sospensione dell'atto
impugnato ovvero della sentenza ai sensi degli articoli 47, comma 5,
52, comma 6, 62-bis, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, nonche' la garanzia di cui all'articolo 19, comma 3,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' prestata fino al
termine del nono mese successivo a quello del deposito del
provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la
sospensione e' disposta. La garanzia cessa automaticamente dalla data
di deposito della sentenza favorevole al contribuente.
3. Nei giudizi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali
nonche' l'IVA riscossa all'importazione, la garanzia a cui sia
subordinata la sospensione dell'atto impugnato ovvero della sentenza
ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62-bis, comma 5,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' prestata fino al
termine del nono mese successivo al passaggio in giudicato del
provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del
nono mese successivo all'estinzione del processo.
4. La garanzia prevista dall'articolo 22, comma 6, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' prestata fino al termine del
nono mese successivo a quello della definitivita' dell'atto
impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di
irrogazione delle sanzioni. La garanzia cessa automaticamente nelle
ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 22 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Art. 3
Escussione della garanzia
1. Il termine di tre mesi di cui all'articolo 69, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la restituzione da
parte del contribuente delle somme garantite decorre dal passaggio in
giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero
dall'estinzione del processo.
2. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, il termine di tre
mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite
decorre dal deposito del provvedimento che conclude la fase di
giudizio nella quale la sospensione e' disposta.
3. Nel caso previsto dall'articolo 2, comma 4, il termine di tre
mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite
decorre dalla definitivita' dell'atto impositivo, dell'atto di
contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
4. Ai fini dell'escussione della garanzia, l'ente a favore del
quale e' prestata comunica al garante l'ammontare delle somme dovute
mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo, entro la fine
del sesto mese successivo alla scadenza del termine previsto
dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, per l'adempimento del contribuente. Ferma restando
l'efficacia della garanzia, il pagamento delle somme dovute deve
essere effettuato dal garante entro trenta giorni dal ricevimento
della suddetta comunicazione.
5. L'eventuale mancato pagamento dei premi o delle commissioni
della garanzia da parte del contribuente non puo' in nessun caso
essere opposto all'ente a favore del quale e' prestata la garanzia ed
e' escluso sia il beneficio della preventiva richiesta di pagamento
al debitore principale, sia quello della preventiva escussione dello
stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 6 febbraio 2017
Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
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