MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 01 ottobre 2018, n. 3708/C

Legge 14 gennaio 2013, n. 4 – Disposizioni in materia di professioni non organizzate

Al fine di assicurare la corretta applicazione della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e promuoverne le finalità di valorizzazione delle competenze professionali degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole in materia di concorrenza, con la presente circolare si comunicano alcune essenziali indicazioni operative alle quali le associazioni richiedenti dovranno attenersi, in merito alle attività propedeutiche all’iscrizione all’elenco di cui alla legge 4/2013, di seguito anche “legge”.

Tenuto, infatti, conto che dall’entrata in vigore della legge si sono succedute richieste di chiarimenti e delucidazioni in ordine all’esatta applicazione della normativa in esame si è ritenuto di dover approfondire la materia in oggetto allo scopo di fornire elementi utili ai fini di una più chiara comprensione delle disposizioni ivi contenute.

Per quanto in questa sede non approfondito, si rinvia ai contenuti delle FAQ pubblicate e degli “errori più frequenti” disponibili sul sito del Ministero all’indirizzo: http: / /www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate.

  1. Entrando nel dettaglio del dispositivo si ritiene innanzitutto utile ricordare che requisito indefettibile per l’iscrizione all’elenco è la natura dell’attività svolta dai professionisti aderenti all’associazione. Secondo, infatti, quanto disposto dall’art. 1, comma 2, della legge 4/2013, nel punto integrata dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dall’art. 2, comma 1, possono essere costituite associazioni per l’iscrizione nell’elenco con riferimento a professioni volte alla prestazione di servizi o di opere, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, “con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.

Al riguardo si rappresenta in primo luogo che, in caso di dubbio sulla natura dell’attività in questione questa Amministrazione generalmente richiede un parere alle autorità pubbliche competenti in materia, al fine di evitare “sovrapposizioni” con le professioni “regolamentate”. Ciò con particolare riferimento alle professioni rientranti nelle competenze ad esempio del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, del CONI, etc.

  1. Alcune problematicità si sono riscontrate in merito all’esclusione delle “attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile”.

A tale proposito, si chiarisce che devono considerarsi assimilate alle professioni riservate quelle attività professionali per le quali si rileva la presenza di requisiti obbligatori e di una pubblica autorità che, ai sensi di norme di legge, controlli la presenza di tali requisiti in capo ai soggetti esercenti l’attività professionale in questione.

Viceversa, per quelle attività (es. amministratori condominiali) per le quali una legge stabilisce dei requisiti obbligatori, ma non sia prevista una autorità pubblica che ne controlli il rispetto, si ritiene che sussistano gli estremi per l’applicazione della legge 4/2013, purché i requisiti minimi di iscrizione alle relative associazioni coincidano con quelli previsti dalla legge stessa.

  1. Quanto ai soggetti che possono far parte dell’associazione, in considerazione della previsione di cui all’art. 1, comma 5, della legge, che fa riferimento alla possibilità di esercitare la professione in forma associata, societaria o cooperativa, si ritiene che, accanto ad una maggioranza di professionisti, possano essere iscritti all’associazione anche soggetti societari o cooperativi. In tal caso, tuttavia, si ritiene opportuno che vi sia un diverso “status” per i soci “aziende”, come già previsto in genere dagli statuti delle associazioni inserite nell’elenco tenuto da questo Ministero.

Appare comunque preclusa la possibilità di autorizzare tali enti od aziende associate ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, stante l’impossibilità di attestare il rispetto dei requisiti di qualificazione professionale necessari, soprattutto in materia di formazione e di aggiornamento.

  1. Occorre, inoltre, evidenziare che in attuazione di quanto disposto dall’art.2, comma 1, l’Amministrazione procede alla verifica della non sussistenza di un vincolo di rappresentanza esclusiva nell’esercizio delle professioni rappresentate, dovendosi ritenere violato il requisito di legge in oggetto allorché l’associazione si attribuisca una rappresentatività esclusiva della relativa professione.
  2. Con riferimento, inoltre, al requisito di “dialettica democratica” di cui all’art. 2, comma 2, della legge, si evidenzia che esso si debba sostanziare in un periodico rinnovo delle cariche elettive e nella garanzia della par condicio degli associati all’elezione. In tale prospettiva, si ritiene accettabile tendenzialmente un periodo di non oltre 5 anni di durata delle cariche sociali. Si considerano, parimenti, ragionevoli status particolari per taluni soci fondatori, sino alla presenza onoraria a vita negli organi deliberativi di vertice dell’associazione, a condizione, però, che tale aliquota non falsi la complessiva composizione dell’organo e ne condizioni permanentemente le deliberazioni.
  3. Particolare rilevanza presentano, poi, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge gli elementi informativi che l’associazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito web. Deve, innanzitutto, ricordarsi che il sito deve risultare attivo e consultabile in ogni link. Sullo stesso devono risultare pubblicati e facilmente accessibili i seguenti elementi:

– atto costitutivo (registrato, con indicazione degli estremi della registrazione effettuata presso i pubblici uffici);

– statuto (registrato, con indicazione degli estremi della registrazione effettuata presso i pubblici uffici) ;

– regolamento (eventuale se citato nello statuto);

– precisa identificazione delle attività professionali esercitate dagli associati;

– composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;

– struttura organizzativa dell’associazione (organigramma);

– requisiti per la partecipazione all’associazione;

– assenza di scopo di lucro.

Nel caso l’associazione intenda rilasciare ai propri associati l’attestazione di qualità dei servizi professionali il sito web deve inoltre contenere:

– il codice di condotta;

– l’elenco degli associati, da aggiornarsi annualmente;

– l’indicazione delle sedi regionali, al riguardo si richiede la presenza in almeno 3 regioni, con pubblicazione dei relativi indirizzi (che devono risultare indicati anche nella modulistica presentata). In alternativa alla disponibilità di sedi proprie, possono essere indicati l’indirizzo di residenza con il relativo nome e cognome di un referente persona fisica affiliato all’associazione ovvero l’indirizzo della sede legale di eventuali componenti persone giuridiche. La sede legale deve avere sempre un indirizzo fisico ed essere situata in Italia;

– presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente, diretta o indiretta, degli associati;

– eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità delle competenze alla norma tecnica UNI di riferimento del settore;

– sportello per il cittadino: sia nell’allegato 2 alla voce “garanzie attivate a tutela degli utenti” che nel sito web al link “sportello per il cittadino” nel descrivere la funzionalità dello sportello vanno citati i riferimenti normativi previsti dalla legge n. 4/2013, ed in particolare l’art. 2, comma 4, e l’art. 27- ter del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206/2005, e la presenza di recapiti di telefono o indirizzi email dell’associazione dove gli utenti possono rivolgersi per ottenere informazioni o inviare reclami.

  1. Rilevanza essenziale riveste il rispetto del requisito di cui all’art. 5, comma 1, lett. f). Tale disposizione prevede il principio di assenza di scopo di lucro. Al riguardo, l’esperienza applicativa dei primi cinque anni di vigenza della norma mostra come talvolta accada che le associazioni negli statuti dichiarino che per il perseguimento degli scopi sociali sia prevista la vendita di prodotti, servizi o altre attività commerciali. Si ritiene che tali previsioni rischino fortemente di contrastare con il principio dell’assenza di lucro sopra richiamato e che debbano essere valutate secondo un criterio di ragionevolezza finalizzato a considerare consentita la sola remunerazione dei costi sostenuti per l’espletamento di servizi necessari o comunque coerenti con le finalità dell’associazione. Nella medesima direzione, appaiono elusive della previsione di legge in esame quote associative irragionevolmente elevate ovvero oneri per il rilascio dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale (su cui cfr. punto successivo) oppure per lo svolgimento di attività formative, in particolare se ritenute obbligatorie per l’iscrizione all’associazione, non proporzionati ai costi di realizzazione.
  2. Parimenti essenziale, per evitare usi distorsivi della legge in esame, è il pieno rispetto di quanto statuito dall’articolo 7 con riferimento al sistema di attestazione. Nel caso, infatti, di associazioni che intendano rilasciare l’attestato di qualità e di attestazione professionale dei servizi prestati dai soci, che richiedono pertanto l’iscrizione nell’apposita sezione II dell’elenco, occorre evitare qualsiasi possibile confusione, anche nei relativi atti costitutivi, statuti, regolamenti interni, siti o altra documentazione riconducibile all’associazione, in merito alla natura di tale attestato.

L’attestato in questione non può essere assimilato ad una “certificazione di qualità” o ad un “accreditamento” o riconoscimento professionale, ma può unicamente attestare la regolare iscrizione del professionista all’associazione, i requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l’iscrizione, le garanzie fomite dall’associazione all’utenza , tra le quali l’attivazione dello sportello per i consumatori e l’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché l’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato.

Tale attestazione deve sempre riportare nell’intestazione che si riferisce ai servizi professionali resi dal professionista iscritto all’associazione e non essere intesa come certificazione di qualità della professione dell’aderente all’associazione.

Per maggiore chiarezza si rinvia al fac-simile dell’attestato in allegato alla presente (ALL. 1).

  1. Con riferimento, infine, alla modulistica (reperibile sul sito all’indirizzo http: / /www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/modulistica), si evidenzia che l’invio della documentazione richiesta ai fini dell’inserimento dell’associazione professionale e/o forme aggregative nell’Elenco deve essere completo di:

– Dichiarazione;

– Allegato 1 (eventuale);

– Allegato 2;

– Documento d’identità del legale rappresentante dell’associazione in corso di validità.

Si ricorda al riguardo che, a seconda della richiesta di iscrizione (sezione I costituita dalle associazioni che non rilasciano attestazione di qualità dei servizi professionali prestati dagli associati , sezione II dell’elenco costituita da associazioni che rilasciano l’attestazione di qualità dei servizi), le associazioni dovranno “barrare” il riquadro presente nella prima o nella seconda sezione del modulo della dichiarazione.

In particolare, le associazioni che presentano domanda per la sezione II, nel modulo Allegato 2 non devono compilare le seguenti voci della SEZIONE I: “Numero associati” e “Soggetto od organismo incaricato del controllo dell’applicazione del codice di condotta”, ma limitarsi a compilare le corrispondenti voci della SEZIONE II.

  1. Per esigenze di chiarezza, si evidenzia, infine, che ove nella modulistica ricorra la voce “attività professionali cui l’associazione si riferisce”, dovranno essere descritte ed inserite le attività professionali dell’associato iscritto all’associazione (descrizione delle tipologie professionali aderenti all’associazione) e non le attività proprie dell’associazione stessa.

Allegato

Fac-simile attestato