MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 01 settembre 2020, n. 4
Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE – Disposizioni in merito all’applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1170 del 16 Luglio 2020 relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l’equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397
In riferimento all’oggetto si inoltra la Circolare titolo:
Lettera Circolare non di serie n. 34/2020 prot. 91144 del 20/8/2020.
In relazione all’adempimento della circolare sopracitata, si evidenzia che a partire dalla data del 1 settembre 2020 gli equipaggiamenti da installare a bordo delle unità nazionali, soggette a convenzioni internazionali, dovranno rispondere ai requisiti ed alle norme di prova di cui al Regolamento di esecuzione UE 2020/1170 del 16 Luglio 2020 (Gazzetta Ufficiale Unione Europea 264 del 12-08-2020).
Considerando che, all’atto della visita ispettiva a bordo delle unità navali, l’applicazione di nuove disposizioni può dar origine a perplessità o problemi di valutazione, l’ispettore in tal caso potrà accettare con riserva gli apparati, purché gli stessi siano idonei ed efficienti.
Successivamente potrà essere consultata la Scrivente Direzione Generale (all’indirizzo pec: dgtcsi.div06@pec.mise.gov.it) per un parere al riguardo.
Allegato
Riferimento: Circolare Titolo “Sicurezza della Navigazione”, Serie “Generale” n. 149/20191.
1. Scopo: Aggiornare gli stakeholder a riguardo dell’emanazione del nuovo Regolamento di esecuzione della Commissione europea 2020/1170 che – ai sensi dell’articolo 35, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2014/90/UE (MED) – complementa e consolida la legislazione unionale in materia di equipaggiamenti marittimi da installare a bordo delle navi di bandiera comunitaria soggette alle Convenzioni internazionali.
2. Premessa: I requisiti e le norme di prova sottesi alla certificazione MED del singolo equipaggiamento marittimo (c.d. item), sono elencati e resi obbligatori attraverso lo strumento del Regolamento di esecuzione (c.d. Implementing Act), immediatamente efficace nell’ordinamento interno di tutti gli Stati Membri.
3. Considerazioni: Il 1 Settembre 2020 entrerà in vigore il Regolamento di esecuzione in esordio (c.d. 4th Implementing Act), qui associato in allegato 1. Il meccanismo che determina l’aggiornamento e l’applicazione del citato strumento normativo è stato, a suo tempo, dettagliatamente illustrato con la Circolare in riferimento.
A far data dall’entrata in vigore del Regolamento in proemio, gli equipaggiamenti marittimi – da installare a bordo delle unità nazionali soggette alle Convenzioni internazionali – dovranno rispondere ai requisiti ed alle norme di prova in esso previsti.
5. Conclusioni: Problematiche particolari, afferenti la tematica trattata, siano sottoposte all’attenzione dello scrivente – attraverso il competente Servizio di Coordinamento FSC – all’indirizzo PEC cgcp@pec.mit.gov.it – anticipandone informativa, ove ritenuto opportuno, attraverso l’e-mail funzionale in P.d.C.
Regolamento (1)
Omissis
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