MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 02 luglio 2019, n. 40383
Fondo per la Crescita Sostenibile – Accordi per l’innovazione, di cui al DM 24 maggio 2017. Disposizioni inerenti alle modalità di erogazione delle agevolazioni
1. Premessa
1.1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 ha ridefinito le procedure di cui all’intervento agevolativo previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015 a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti. Con il citato decreto 24 maggio 2017, i predetti accordi sono stati denominati “Accordi per l’innovazione”.
1.2. Le modalità di attuazione dell’intervento in favore degli Accordi per l’innovazione sono state definite dal decreto 24 maggio 2017 e dal successivo decreto attuativo del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017. Le due disposizioni hanno definito l’impianto attuativo degli Accordi per l’innovazione basandosi, in quanto applicabili, sulle procedure adottate nell’ambito dell’intervento del PON «Imprese e competitività» 2014-2020 in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma «Orizzonte 2020», e che sono state emanate attraverso il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative.
1.3. Per quanto riguarda l’erogazione delle agevolazioni, con riferimento ai criteri per la determinazione dei costi ammissibili e modalità dei rendicontazione, l’Autorità di Gestione del PON «Imprese e competitività» 2014-2020 di concerto con l’Autorità di Gestione del PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 ha definito una “Metodologia di calcolo per l’applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014-2020”, approvata con Decreto direttoriale MIUR/MISE n. 116 del 24 gennaio 2018. Con circolare n. 20588 del 23 gennaio 2019 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono state definite le condizioni necessarie per l’utilizzo delle predette tabelle standard di costi unitari ai fini della determinazione della spesa ammissibile in relazione al personale impiegato nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati, tra gli altri, nell’ambito del citato decreto 1° giugno 2016, e che pertanto trovano applicazione nell’attuazione degli Accordi per l’innovazione.
1.4. Gli Accordi per l’innovazione costituiscono altresì lo strumento di attuazione della procedura negoziale di cui al Capo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018. In attuazione di tale procedura negoziale, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese ha fornito con decreto 27 settembre 2018 una disciplina aggiornata in merito alle modalità di attuazione attraverso gli Accordi per l’innovazione, emergente dal combinato disposto dei più volte citati decreti 24 maggio 2017 e 1° giugno 2016 e loro successive disposizioni attuative.
1.5. L’insieme dei provvedimenti sopracitati ha introdotto alcune novazioni che interessano le modalità di erogazione delle agevolazioni nell’ambito degli Accordi per l’innovazione, e la relativa modulistica. Al fine di conferire maggiore organicità alla materia, la presente circolare fornisce indicazioni in merito alle modalità di erogazione nell’ambito degli Accordi per l’innovazione e definisce alcuni contenuti della modulistica da utilizzare nell’attuazione dei programmi di ricerca e sviluppo agevolati.
1.6. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente circolare, rimane fermo quanto disposto dalla normativa di attuazione definita dal decreto 24 maggio 2017 e successive disposizioni attuative.
2. Modalità di erogazione delle agevolazioni
2.1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore secondo quanto indicato all’articolo 8 del decreto direttoriale 4 agosto 2016 di attuazione del decreto 1° giugno 2016 citato in premessa, fermo restando che, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 10, comma 3, del decreto 24 maggio 2017, l’Accordo per l’innovazione può prevedere che la prima erogazione sia disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse, in favore delle imprese di ogni dimensione, ovvero può prevedere che sia erogato a titolo di anticipazione l’intero finanziamento agevolato. In ogni caso, l’erogazione in anticipazione delle agevolazioni deve essere prevista all’interno dell’Accordo per l’innovazione e può essere effettuata esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
2.2. L’ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo alla spesa e, qualora presente, finanziamento agevolato), effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a titolo di anticipazione, non può superare il novanta per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo dieci per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall’ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, ovvero dall’anticipazione, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia interamente erogato in anticipazione, viene erogato a saldo secondo quanto disciplinato dal decreto 1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative.
2.3. Le richieste di erogazione devono essere redatte secondo gli schemi previsti all’articolo 8, comma 7, del decreto direttoriale 4 agosto 2016, che sono resi disponibili nella piattaforma del Soggetto gestore nel sito internet https://fondocrescitasostenibile.mcc.it, come adeguati al fine di considerare le specificità previste per lo strumento degli Accordi per l’innovazione. Per quanto attiene agli schemi per la richiesta di anticipazione, il Ministero ha provveduto all’adeguamento alla disciplina degli Accordi per l’innovazione nell’ambito dell’intervento di cui al Capo II del decreto 5 marzo 2018 e pertanto i soggetti beneficiari utilizzeranno, in quanto applicabili, gli allegati n. 13 e n. 21 al decreto direttoriale 27 settembre 2018 di attuazione del Capo II citato, opportunamente compilati in relazione all’intervento di cui al decreto 24 maggio 2017 e al relativo Accordo sottoscritto. Il Soggetto gestore, nella predisposizione dei relativi supporti informatici a disposizione dei beneficiari, è tenuto ad utilizzare i citati allegati opportunamente intestati all’intervento di cui al decreto 24 maggio 2017.
3. Modalità di rendicontazione in caso di adozione dei costi standard
3.1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni nell’ambito degli Accordi per l’innovazione possono utilizzare le tabelle standard di costi unitari ai fini della determinazione della spesa ammissibile in relazione al personale impiegato nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale secondo quanto disposto dalla circolare n. 20588 del 23 gennaio 2019 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
3.2. Nella compilazione del quadro riassuntivo dei costi, per quanto riguarda le attività realizzate dal personale dipendente, utilizzando la tabella di cui all’allegato n. 18 al decreto 4 agosto 2016, i soggetti beneficiari sono inoltre tenuti ad indicare all’interno della Mansione, per ciascuna unità di personale rendicontata, categoria e livello secondo quanto di seguito dettagliato:
– Categoria: indicare la categoria del lavoratore dipendente (a titolo esemplificativo: operaio, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
– Livello: indicare il livello del personale dipendente per fascia di costo “Alto”, “Medio”, “Basso”, facendo riferimento al Decreto interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018 come indicato nella circolare n. 20588 del 23 gennaio 2019.
Per la valorizzazione del costo orario nella medesima tabella relativa alle attività realizzate dal personale dipendente di cui all’allegato n. 18 al decreto 4 agosto 2016, i soggetti sono tenuti ad indicare il costo orario standard unitario corrispondente alla tipologia di soggetto beneficiario ed al livello del singolo dipendente, facendo riferimento al Decreto interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018 e a quanto indicato nella circolare n. 20588 del 23 gennaio 2019.
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